Il Diritto dell'agente alla provvigione nell'ordinamento tedesco

Il diritto dell’agente (e per altro verso del mediatore) alla provvigione, è un tema – anche di recente –  molto dibattuto sia in dottrina, che nelle aule dei tribunali.

Le caratteristiche principali, nel diritto italiano, relative all’opera dell’agente, sono rinvenibili nella disciplina dettata dagli articoli artt. 1742-1753 del codice civile.

Preliminarmente, merita esser ricordato che la stessa Corte di Cassazione Sezione Lavoro per la prima volta con la sentenza n. 4817 del 18 maggio 1999, ha riconosciuto il diritto alla provvigione del così detto agente di fatto, e ciò in forza del richiamato principio espresso nella sentenza del 30 aprile 1998 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella quale si affermava testualmente “la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986 86/643/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo“.
La direttiva n.86/653/CEE tutela gli agenti di commercio a prescindere dalla loro iscrizione in un albo, e – nel lasciare agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta ad substantiam – non menziona altre condizioni in base alle quali sia possibile subordinare la validità del contratto.

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla provvigione, sempre nell’ordinamento italiano, segnaliamo che il diritto del mediatore alla provvigione matura in forza della conclusione di un affare che sia in rapporto causale con l’opera svolta (in tal senso di recente Corte di Cassazione SEZ. III, Sentenza 5 marzo 2009, n. 5348).
In particolar modo ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, i giudici di legittimità hanno riconosciuto come sufficiente il fatto che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera svolta dal mediatore/agente per l’avvicinamento dei contraenti. Tuttavia, tale attività deve rappresentare il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti.
Inoltre, con la sentenza sopra citata, viene, per altro verso, (sempre con riferimento all’operato dell’agente/mediatore ed in relazione alle prestazioni svolte, quindi in relazione al maturare del diritto alla provvigione/compenso), riaffermato il principio dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza applicabile sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale.

Questo il quadro di massima dell’ordinamento italiano in tema di diritto alla provvigione dell’agente.

L’Avv. Valerio Sangiovanni, nell’articolo che di seguito pubblichiamo per gentile concessione di UTET Giuridica già apparso in Obbligazioni e Contratti, 2010, fasc. 1, pp. 57-64, ci offre una panoramica dell’atteggiarsi del diritto alla provvigione dell’Agente nell’ordinamento tedesco, grazie anche alla sua competenza di Avvocato (Rechtsanwalt) in Germania.

Meritano essere segnalati i principali punti oggetto della trattazione del seguente articolo:

a) Gli affari che fanno sorgere il diritto alla provvigione
La materia dell’agenzia e` disciplinata, nel diritto tedesco, nel codice di commercio. Fra le numerose disposizioni che disciplinano tale tematica un ruolo significativo, anche dal punto di vista pratico, e` giocato da quelle che regolano il diritto dell’agente alla provvigione.
E` fondamentale, anzitutto, individuare quali siano gli affari che fanno sorgere tale diritto. Il legislatore tedesco utilizza come parametro di riferimento il ‘‘momento’’ in cui l’affare è concluso, che deve collocarsi durante la persistenza del rapporto contrattuale fra preponente e agente. Bisogna poi che sussista un nesso causale fra il comportamento dell’agente e la conclusione del contratto. Una regola parzialmente diversa vale quando all’agente sia stata assegnata una determinata area. In questo caso l’agente competente per la zona ha comunque diritto alla provvigione per gli affari conclusi con i soggetti di tale area, anche se non ha contribuito causalmente alla conclusione dell’affare.
b) Il momento in cui sorge il diritto alla provvigione
Stabilito per quali affari l’agente abbia diritto alla provvigione, il legislatore tedesco si preoccupa di affrontare un’altra questione: quando sorga tale diritto. Presupposto è la conclusione dell’affare fra preponente e cliente. Il contratto, però, deve anche essere eseguito da entrambe le parti: il preponente fornisce la merce e il cliente la paga.
Pertanto l’arco temporale che intercorre fra i primi contatti posti in essere dall’agente e l’esecuzione completa di tutto l’affare può rivelarsi piuttosto lungo. In quale momento il preponente è obbligato a corrispondere la provvigione all’agente? Il legislatore tedesco, come regola di base, stabilisce che la provvigione è dovuta non appena il preponente esegue l’affare (ossia non appena il produttore fornisce i beni che sono stati acquistati dal cliente).
c) L’ammontare della provvigione
Infine è  importante stabilire a quanto ammonti la provvigione dovuta dal preponente all’agente. Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della provvigione e` determinato dal previo accordo delle parti. Essa trova generalmente espressione in una percentuale rispetto al prezzo di vendita dei beni. Si tratta di capire quali voci dell’importo corrisposto dal cliente finale debbano essere considerate al fine del calcolo della provvigione. Al riguardo il legislatore tedesco detta disposizioni piuttosto analitiche.

Ricordiamo, infine, per completezza espositiva e con riferimento sia all’indennità di fine rapporto che al diritto alla provvigione dell’Agente, la sentenza emessa il 26 marzo 2009 dalla Prima Sezione della Corte di Giustizia Europea, inerente proprio una controversia di diritto tedesco. Il Tribunale di Amburgo, infatti decideva di investire la Corte di Giustizia Europea della questione sottoposta al suo vaglio con un rinvio pregiudiziale ex art. 243 del Trattato Ce.
Tale sentenza risulta particolarmente  interessante poiché in essa viene ribadito l’orientamento già enunciato nella nota sentenza del 23 marzo 2006, C465/04 e riaffermati principi fondamentali applicabili direttamente anche al nostro diritto nazionale.

Diritto Agente Provvigione Germania (Obbl. Contr., 2010) http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

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