I primi dati statistici sulla mediazione civile

La fonte è il Ministero della Giustizia, i dati sono relativi al periodo 21 marzo – 30 settembre, in pratica poco più di sei mesi nei quali è stato applicato l’istituto della mediazione (o mediaconciliazione come è stata battezzata da più parti).

  • 33.808 i procedimenti iscritti.
  • 19.388 quelli definiti, nel senso che l’iter procedimentale previsto della mediazione si è concluso (a prescindere dal risultato).
  • Su tali 19.388 procedimenti definiti, nel 69,38% (ovvero circa 13.451) la mediazione non è cioè andata a buon fine in quanto una della parti non si è presentata.
  • Su tali 19.388 procedimenti definiti, nel 30,62% dei casi (ovvero circa 5.936) le parti si sono presentate.
  • Su questo 30,62% di casi in cui la parte si è presentata (come detto circa 5.936 casi) il 52% è andato a buon fine (ovvero 3.086 casi circa).

Per cui su 33.808 procedimenti, quelli che hanno visto un successo dell’istituto sono stati 3.086 (circa il 9%).

Dati piuttosto impietosi.
Sarebbe interessante conoscere anche il giro di affari che si è creato attorno alle società e gli enti che gestiscono la mediazione comparato con il risparmio sui procedimenti che, loro malgrado, dovranno proseguire con il realtivo giudizio di merito.

Nel marzo 2012 (è fallito l’introduzione per il gennaio 2012) dovrebero entrare anche le altre due grosse materie: condominio e risarcimento danni da incidente stradale.

Teniamo a mente che la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea (la causa relativa è stata introdotta la scorsa settimana) dovranno pronunciarsi sulla legittimità della mediazione così come introdotta nel nostro Paese.

(foto By julesreyes)

 

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7 pensieri riguardo “I primi dati statistici sulla mediazione civile

  1. Eh no, caro Gerlando. Troppo comodo inglobare i casi non discussi con quelli effettivamente svolti, perché quelli non svolti sono frutto della protesta della casta forense. Non si possono considerare “fallite” le mediazioni no svolte. Eh no, troppo comodo !!! Il calcolo non va fatto sui 33.808 e nemmeno sui 19938 perché se una parte non si presenta è solo per il boicottaggio forense !!! Guardiamo invece le mediazioni “effettivamente svolte” ovvero 5936. Come hai già ammesso di queste mediazioni “effettivamente svolte” se ne sono risolte il 52% segno che se la matematica non è un opinione e la statistica valga qualcosa questo 52% di SUCCESSO delle mediazioni sarebbe stato conseguito anche in tutte quelle mediazioni in cui per le forzature della casta forense ( anzi di una parte di essa ) le parti, mal consigliate, non si sono presentate. Non si possono considerare fallite delle mediazioni non svolte. Troppo comodo, amico, troppo comodo. E’ bene sapere comunque che stiamo assistendo in questi giorni a cause in tribunale in cui il Giudice abbia rimandato indietro le parti OBBLIGANDOLE ad espletare un tentativo di mediazione. Diamo le informazioni giuse…….

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  2. Carissimo Claudio,
    ti ringrazio per aver voluto manifestare le tue considerazioni su inDiritto.

    I numeri dati (nonché le relative percentuali) sono state diramante dal Ministero di Giustizia ed, inoltre, pubblicate anche dal Sole 24ore.
    Permettimi di dirti, quindi, che le informazioni date sono giuste puntuali e corrette.
    Ti ricordo che sulla base di questi numeri da me pubblicati in maniera trasparente e completa, tu stesso hai potuto effettuare le considerazioni che hai gentilmente pubblicato – che differiscono dalle mie – ma che rispetto ugualmente senza accusare nessuno di avere interessi trasversali nella mediazione.

    Matematica e statistica, caro amico, non sono una opinione. I calcoli effettuati e le analisi statistiche – lo ripeto ancora una volta – sono state riportate anche da Giovanni Negri (giornalista del Sole 24ore e non avvocato).

    L’opinione sulla mediazione da parte mia è ormai ben nota perché variamente espressa su inDiritto e nelle sedi istituzionali della Camera Civile.
    Peraltro, converrai con me che ancora c’é molto da intervenire su tale istituto anche perché dal punto di vista tecnico vi sono delle lacune impressionanti, lamentate anche dagli stessi organismi di mediazione.

    Detto questo, permettimi una ultima considerazione: credo, sia lecito chiedere e sapere quale sia stato il costo complessivo medio delle mediazioni effettuate effettuando delle opportune valutazioni in materia di analisi costi/benefici.

    Ti ringrazio ancora per aver partecipato pubblicando la tua opinione su inDiritto, sito sempre aperto alla discussione ed alle opinioni di tutti.

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  3. Intervengo con un pò di ritardo per comunicare la mia esperienza. Ebbene posso affermare che la mancata adesione registrata non è da addebitarsi agli avvocati ma, per lo più, alle parti chiamate e per motivi che vanno da:
    – generale sfavor per l’istituto da parte dei soggetti “forti” come banche e assicurazioni”: forse cambieranno idea dopo le prime condanne in prima udienza al contributo unificato (art. 12 d.l. 212/11). Ciò, però, aumenterà le adesioni ma probabilmente non inciderà sull’esito;
    – scarsa organizzazione/comprensione da parte di altri soggetti “forti”, le asl, che altrettanto non aderiscono tout court anche quando ne potrebbero trarre beneficio (per i danni in franchigia);
    – eccessiva personalizzazione del conflitto o sproporzione delle pretese da parte degli istanti;
    – scarsità di mezzi finanziari: il processo diluisce le esposizioni necessarie.
    E altro ancora tra cui non è da escludere l’incidenza della professionalità dell’organismo prescelto.
    Quanto quindi agli avvocati (lo sono ma molto prevalentemente sono un mediatore), non direi che ostacolano (se non in via di principio), quanto, piuttosto, che, sempre per principio, tentano di evitarle (in attesa delle pronunce delle corti superiori). Ma ciò non influenza i dati commentati.
    Quanto, infine, alle spese, specie dopo il DM 145 che ha abbattuto la tariffa in caso di contumacia, non si può certo mettersi a discutere su un costo di un centinaio di euro peraltro costituente credito di imposta!
    Piuttosto, il 145 ha introdotto il criterio della derogabilità della tariffa che sarebbe opportuno utilizzare per le mediazioni svolte senza successo.
    A tal fine mi permetto di rinviare al nostro sito (www.mediatio.it).

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  4. Secondo me per far decollare una mediazione è estremamente importante fissare entro breve il primo incontro in modo tale da poter utilizzare i 4 mesi a disposizione per cercare di pervenire a una soluzione della controversia.

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  5. Ancora dall’esperienza, celerità e durata.
    Premesso che il termine di quattro mesi non è un tabù in quanto è nella disponibilità delle parti, specie dell’istante, meglio se di entrambe, anche ai tempi di fissazione del primo incontro occorre riconoscere flessibilità, sempre convenuta con la parte istante. Infatti le situazioni differiscono molto tra loro ma, soprattutto, a seconda dei soggetti chiamati, bisogna considerare che le persone giuridiche presentano a volte situazioni organizzative complesse che non agevolano l’incardinazione della procedura nel soggetto (persona fisica) deputato da quell’organizzazione a trattare la pratica. Peraltro, si diceva, tutte le volte, non poco tempo va riservato all’istruttoria dela controversia proposta dall’istante poichè può darsi il caso così della lite temeraria come della richiesta esorbitante. Vero è che il Mediatore non decide, è neutrale, ma è altrettanto vero che la sua missione è io successo del suo intervento. Così come una casa per la quale il venditore richieda un prezzo fuori mercato non si venderà mai, altrettanto, una domanda risarcitoria incongrua e priva di fondamento potrà mai essere accolta integralmente.
    Ripeto, il mediatore è neutrale, non prende parte, ma, se vuole condurre in porto la mediazione, con tecniche adeguate, farà di tutto per ridimensionare la pretesa dell’istante. Quasi mai, in tali casi, basta il tempo, ravvicinato, del primo incontro.

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  6. Se ce la concedete, con permesso, … “la parola dei mediatori che NON sono avvocati”.

    Moltissimi dei mediatori che non sono contestualmente avvocati, grazie ad una breve indagine sul web, sono del parere che anche in questo ultimo Decreto del fare siano stati inseriti, all’interno della normativa che regola l’Istituto della mediazione civile, “concetti giuridici”, come del resto sono già presenti in tutta la normativa che regola l’Istituto della mediazione, che non appartengono alla “DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE” e che impediscono, così, all’Istituto di essere realmente funzionale: primo fra tutti vi era, e vi è, il ruolo valutativo del mediatore nel formulare la proposta conciliativa che lo assimila ad un “arbitro”; forse è meglio che questa asserzione la esplicitiamo con un semplice esempio, uno sui tanti che si potrebbero esporre.

    Esempio: oggi, con il c.d. Decreto del fare, al comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs. 180/2010 si prevede “… un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione”.

    Tutti noi mediatori sappiamo che la maggior parte dei conflitti nasce per la mancanza di dialogo tra le parti, e prendiamo questo come un assioma.

    Sappiamo che appena generatosi il conflitto le informazioni a disposizione dei belligeranti sono estremamente scarse; al primo incontro, in sede di mediazione, lo stesso mediatore ancora non può effettuare nessuna indagine “seria” sugli interessi o sulla natura del conflitto (non c’è tempo) e, se sono presenti dei delegati, non può ancora dissipare in loro alcun dubbio relativo al conflitto o, in ogni caso, non può sviluppare il dialogo tra le parti arricchendo il procedimento di informazioni di ogni genere e, quindi, non c’è tempo a disposizione per elaborare e sviluppare soluzioni alternative, sostanzialmente, il mediatore non può verificare con le parti se è possibile un tentativo di mediazione.

    In sede giudiziale al primo incontro si prende conoscenza delle “posizioni” e si verifica se è possibile “transare”, cioè si verifica se è possibile trovare un punto di equilibrio tra queste; spesso la “transazione” conduce ad un fallimento della trattativa poiché è un paradosso (dal punto di vista dei mediatori) pensare di risolvere un conflitto sulla base degli stessi elementi che lo hanno generato, ossia, sulle poche informazioni ancora a disposizione.

    Pertanto, ciò premesso, riferendoci al comma citato sopra, al primo incontro sarà possibile verificare se esiste un punto di equilibrio tra le posizioni, se è possibile “transare”, MA non sarà certo possibile verificare se portare avanti un tentativo di mediazione che richiede necessariamente il ripristino del dialogo, l’arricchimento d’informazioni (che possono essere anche documenti, prove, verifiche, accertamenti, ecc.), che trascende le posizioni iniziali e le questioni di diritto palesate.

    Anche in questo caso si ritiene che siano state inserite metodologie giuridiche nell’Istituto, quelle che applica il G. di P. alla prima udienza per intenderci, probabilmente confondendo la “transazione” con la “mediazione”, appunto, quando si richiede di “verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione” al primo incontro MA così facendo si rende completamente inefficace il procedimento: non si tiene conto della “disciplina della mediazione”.

    Ebbene: il parere pressoché unanime di molti di quei mediatori, che non sono contestualmente avvocati, è sostanzialmente che con questo decreto abbiamo cancellato la “mediazione” sostituendola con l’Istituto della negoziazione assistita (il verbale d’accordo lo possono oggi solo firmare gli avvocati) e ridotto il procedimento di mediazione ad una “mera udienza preliminare a quella di causa” dove si potrà valutare solo se si trova un punto d’equilibrio tra le posizioni. A questo punto ci si domanda: cosa di tutto ciò ha a che fare con il ripristino del dialogo, con l’acquisizione d’informazioni, con l’indagine sugli interessi, cosa rimane di quello che era un sistema ALTERNATIVO alla Giustizia? La risposta di costoro è: ASSOLUTAMENTE NULLA!

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