Sentenza del Tribunale di Catania n. 2428 del 2010: l'affidamento ed il principio di apparenza nel diritto

Pubblichiamo questa Sentenza del tribunale di Catania che, fra l’altro, coglie l’occasione di meglio specificare il principio di apparenza nel diritto.

Scarica la Sentenza Tribunale Catania n. 2428 del 2010

Il caso.

Con atto di citazione l’attore (un avvocato) citava avanti il Tribunale di Catania la Banca S.p.a. ed il promotore finanziario della stessa (agente esterno), per sentirli condannare all’adempimento di un accordo – sottoscritto su modulistica della banca – in virtù del quale veniva garantito sulle sottoscrizioni effettuate da parte attrice: “un rendimento annualizzato netto del 30% annuo da erogarsi al sottoscrittore su sua volontà e a sua discrezione o capitalizzato sul capitale conferito con garanzia del capitale investito, l’apertura di un conto titoli gratuito nelle spese con la sola eccezione dei bolli di Stato, esenzione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso sui prodotti finanziari sottoscritti; spese delle cassette di sicurezza a carico della banca per 12 mesi“.
In tal senso – pur in assenza di perdite – veniva richiesto il rimborso della somma di denaro nella misura della differenza tra il promesso ed il rendimento effettivamente ottenuto.

Si costituiva, quindi, la Banca contestando le domande attoree evidenziando che la stessa non era mai venuta a conoscenza del detto accordo, che lo stesso, quindi, non aveva mai trovato alcuna applicazione da parte della Banca durante il relativo rapporto contrattuale, e che il promotore non aveva alcun potere di rappresentanza.
Inoltre, veniva contestato il contenuto contrattuale.
Sul piano formale il preteso accorto risultava privo di qualsivoglia elemento essenziale quale la data certa e la regolare sottoscrizione da parte della banca. Sul piano sostanziale le pattuizioni ivi stabilite a dire della banca sarebbero risultate assurde e paradossali anche dal punto di vista contenutistico, circostanza anche questa riconoscibile a parte attrice (un avvocato). Infatti. tale accordio rappresentava un vero e proprio paradosso contrattuale: la banca avrebbe dovuto garantire un rendimento netto fisso all’attore a fronte di investimenti decisi unicamente dallo stesso.

Si apriva, quindi, fra le parti una disquisizione sul principio dell’apparenza giuridica e sull’affidamento.

La Sentenza.

Il tribunale di Catania, dopo aver ricostruito i fatti di causa, effettuta tre passaggi.

Il primo investe l’accertamento della regolarità dei contratti (considerata come sussistente dal tribunale).
Pur tuttavia il tribunale evidenzia nel merito quanto segue:
La clausola principale contenuta nei contratti collaterali in esame (e nel secondo soprattutto), secondo cui al XXXXX (attore ndr) non solo veniva garantita la restituzione del capitale investito, bensì gli veniva addirittura assicurato un rendimento annualizzato del 30%, specie a fronte del restante contenuto contrattuale con la sostanziale mancanza di previsione di obbligo alcuno in capo al cliente ovvero di corrispettivo per la banca, tale da giustificare la prestazione garantita, presenta macroscopici profili di diseconomicità che nessuna banca poteva ragionevolmente sostenere (…) A fronte di ciò, considerato pure che il contenuto dei due contratti collaterali presenta connotati di tale peculiarità e svantaggio assoluto per la banca tale da risultare oggettivamente straordinari e fuori da ogni logica di mercato e che, lo si ribadisce, soltanto nella sottoscrizione di essi il promotore appare rappresentare la banca, era lecito attendersi dal XXXXX (attore ndr) che costui, piuttosto che fare affidamento su di essi, si rivolgesse diretttamente alla Banca S.p.A. (magari in persona di quel direttore della filiale di Catania a cui afferma di essere stato costretto a chiedere i disiventistimenti) al fine di verificare la sussistenza, in capo al promotore YYYYYYY, del potere rappresentativo impropriamente esercitato”.

Il secondo passaggio investe il principio dell’affidamento:
Di contro, l’affidamento che il XXXXX (attore ndr) sostiene di avere nutrito in ordine all’effettiva esistenza, in capo al YYYYYYY (promotore), del potere rappresentativo necessario per impegnare la Banca. Deve ritenersi frutto di un atteggiamento gravemente colposo dello stesso. Invero, premesso che l’attore esercita la professione di avvocato e che conseguentemente, per la sua specifica competenza in materia giuridica è soggetto da cui pretendere standard di diligenza minimi adeguati alle nozioni possedute, va evidenziato come da un canto i due contratti collaterali si atteggino in maniera assolutamente eterogenea rispetto agli altri sottoscritti dal XXXXX (attore ndr) con la Banca e, dall’altro, come soltanto in relazione ad essi il YYYYYYY (promotore) spenda (senza averlo) il potere rappresentativo della Banca“.

Il terzo riguarda il principio dell’apparenza.
Dobbiamo ricordare che in tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall’art. 2384 cod. civ., dettato per le società (ex plurimis: Cass. Sez. II, n. 2725 – richiamata in Sentenza alla pag. 11; Cass. Sentenza del 28 agosto 2007, n. 18191. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello la quale aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dei coagenti per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità – con trascrizione – alla procura, che escludeva la facoltà di concludere proprio tali contratti e che comunque sottoponeva i contratti autorizzati all’impiego di formulari a stampa predisposti, salvo deroghe da consentire dalla direzione della compagnia); Cass. Sez. III n. 11186/98).

In sostanza in materia di affidamento incolpevole, il contratto risulta vincolante purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) un’apparente valida conclusione del rapporto, definito mediante l’intervento di un soggetto abilitato a gestire le trattative con, almeno esteriormente, ampi poteri di determinazione del contenuto del negozio;

b) l’imputabilità innegabile di tale apparenza all’intermediario finanziario, avendo questi concorso a crearla o avendola tollerata,

c) l’affidamento incolpevole del terzo contraente circa la valida conclusione del rapporto così come dallo stesso programmato.

Sul punto il Tribunale di Catania osserva:
Invero, certamente non è dato rinvenire alcun profilo di colpa, in capo alla banca, idoneo ad ingenerare nel XXXXX (attore ndr) la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza per la stipula dei detti contratti collaterali fosse stato effettivamente e validamente conferito al YYYYYYY (promotore)”.
In tal senso il Tribunale conclude:
Non sussistendo alcun ragionevole (ed incolpevole) affidamento da tutelare, e difettando in capo alla banca convenuta, giusta quanto sopra esposto, qualsiasi profilo di imputabilità dell’apparenza, non resta che escludere la vincolatività, per la Banca, dei due contratti collaterlai sottoscritti dal YYYYYYY (promotore)”.

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Obbligazioni e titoli di debito nel fallimento delle società

In questo articolo che pubblichiamo per gentile concessione dell’autore, Avv. Valerio Sangiovanni, e dell’editore, Ipsoa Wolters Kluwer, viene analizzata la particolare disciplina delle obbligazioni e dei titoli di debito nel contesto del fallimento delle società.
L’analisi prende le mosse dagli strumenti a disposizione delle Società per reperire le risorse necessarie all’esercizio dell’impresa e dall’art. 58 della L.Fall.il quale prevede che:

“I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio” ((1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006).

Nel seguente articolo, l’Avv. Sangiovanni segue il seguente percorso argomentativo:

  • analisi dell’emissione di obbligazioni nella S.p.a.;
  • disamina della disciplina dei titoli di debito nella S.r.l.;
  • analisi della disciplina fallimentare di tali strumenti finanziari, con particolare riguardo alla loro ammissione al passivo.

Ringraziando l’Avv. Sangiovanni per la sua cortese disponibilità, vi auguro una buona lettura.

Obbligazioni e Titoli Di Debito Nel Fallimento (Fall., 2010) http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Conciliazione facoltativa nelle controversie di lavoro… per tutto il resto: mediazione obbligatoria

La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” entrerà in vigore il 24 novembre 2010.

Una delle novità più rilevanti è costituita dall’abrogazione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione quale presupposto della procedibilità della domanda giudiziale.
In buona sostanza, il tentativo di conciliazione:

  • Continua ad essere condizione di procedibilità della domanda nei giudizi riguardanti la verifica di un contratto di lavoro certificato. In questo caso se non viene esperito prima della proposizione del ricorso il relativo giudizio verrà dichirato improcedibile (non vi sarà più la rimessione del giudice innanzi alla commissione lavoro competente).
  • Non è più obbligatorio, invece, per tutte le altre controversie in materia di lavoro. In questo caso, tuttavia, se effettuato, vanno depositati in giudizio tutti gli atti del procedimento che saranno valutati dal giudice ai fini del giudizio.

La materia in oggetto è ampiamente regolamentata da una analitica disciplina in ordine agli strumenti deflattivi del contenzioso lavoristico sulla base degli accordi contrattuali. Le parti, infatti, possono scegliere due vie alternative:

  • o adire immediatamente le vie legali;
  • o privilegiare la composizione negoziale della lite.

In quest’ultimo caso (composizione negoziale), è possibile effettuare una duplice scelta:

  • si può prevedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale o amministrativa senza preclusione del successivo ricorso all’autorità giudiziaria;
  • può essere previsto l’affidamento della controversia ad un soggetto terzo – o un arbitro, ovvero un collegio arbitrale – che dirima la vertenza secondo diritto o secondo equità.

Vogliamo segnalare un’altra importante novità: il giudice investito della questione, una volta che sia stato depositato il ricorso, dovrà procedere all’interrogatorio delle parti e all’espletamento del tentativo di conciliazione (questa volta in sede giudiziale e a condizione che non sia stato esperito precedentemente un tentativo di conciliazione facoltativo o negoziale).
Il tentativo esperito nel corso del giudizio si caratterizza per il fatto che il giudice dovrà esplicitamente formulare una proposta transattiva. Questa, se immotivatamente rifiutata, potrà costituire un presupposto valutabile ai fini del giudizio.

Perché è stato abrogato il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia giuslavoristica?

Già in passato, con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione una parte della dottrina riteneva che tale presupposto obbligatorio di procedibilità costituisse un odioso ostacolo. Infatti, tale procedura costituiva un inutile passaggio che di fatto ritardava l’instaurazione del processo ed avrebbe fatto sorgere questioni processuali superflue, ma sopratutto risultava contrastante con la garanzia costituzionale prevista dall’articolo 24 Cost. che recita:

Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Oggi e con riferimento alla materia lavoristica il legislatore si è accorto che, dopo 13 anni di conciliazioni obbligatorie, sul piano statistico non si è avuto alcun effetto deflattivo, anzi.

Tali osservazioni sono già state oggetto di un nostro precedente articolo in cui mettevamo in evidenza l’incongruità della normativa sulla mediazione obbligatoria in ambito civile.

Una notazione merita essere effettuata subito raffrontando l’incongruità delle scelte del legislatore che da un lato abroga il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro, e dall’altro introduce la mediazione obbligatoria in pressoché tutte le controversie civili:

In materia di lavoro il tentativo di conciliazione era:

  • Effettuato da un organo pubblico (la sede Provinciale del Lavoro) che garantiva l’istituzionalità e l’imparzialità del procedimento;
  • Gratuito: non era previsto alcun costo aggiuntivo in danno del lavoratore;
  • I termini erano di 60 ovvero 90 giorni a seconda dei casi (impiego privato o pubblico) ai fini della durata dello stesso e con riferimento alla possibilità di esperire l’azione giudiziale

La mediazione obbligatoria, invece, risulta essere:

  • Effettuata da un organo – sebbene accreditato – non caratterizzato da quelle garanzie di istituzionalità ed imparzialità dell’ente;
  • A titolo oneroso: a prescindere dall’esito il mediatore (o i mediatori) ed i consulenti degli stessi vanno retribuiti.
    Inoltre, le particolari tematiche oggetto della mediazione (dalla responsabilità medica alle liti condominiali, dalla diffamazione a mezzo stampa alle successioni ereditarie, dai contratti assicurativi, bancari e finanziari alle liti in materia di diritti reali, etc.), si può dire che rendano altamente consigliato l’ausilio della consulenza di un legale (e di ausiliari tecnici dello stesso);
  • I termini sono di 120 giorni prima che si possa instaurare il giudizio. Per cui, volendo fare un esempio: 120 giorni per la mediazione, 90 giorni i termini di citazione innanzi ad un tribunale, 45 giorni il periodo di sospensione feriale. Ammesso che l’attività dell’avvocato sia più che tempestiva (effettua la notifica della citazione allo scadere esatto dei 120 giorni previsti per la mediazione), che nessun imprevisto di carattere procedurale si verifichi (ad esempio: notifiche non andate a buon fine), che il giudice fissi l’udienza il giorno esatto della citazione (caso più unico che raro): avremo un ritardo secco di non meno di 255 giorni prima dell’inizio del processo. Salvo il caso che tutta l’attività effettuata venga vanificata da un errore procedimentale, da una erronea interpretazione delle norme, da cavilli legali e/o impedimenti burocratici.

Noi crediamo, non solo che la mediazione obbligatoria non avrà effetto alcuno sulla deflazione processuale, così come oltre tredici anni di tentativo di conciliazione obbligatorio in tema di lavoro ci hanno insegnato, non solo che i tempi dei processi si allungheranno notevolmente, ma che tale disciplina inciderà notevolmente sul concetto di giustizia che – secondo la nostra Costituzione e secondo il nostro ordinamento – non può che essere demandata agli organi istituzionali preposti e non a forme di consorterie private.

Sul punto l’OUA ha già presentato un ricorso al TAR contro la mediaconciliazione obbligatoria.

GIS Day 2010 – Palermo: GIStales: di dati, persone e strumenti

gisday

Si svolgerà a Palermo, mercoledì 17 Novembre, in occasione del GIS Day 2010, una giornata dal titolo:GIStales: di dati, persone e strumenti”.

L’evento è organizzato dal Consorzio Ticonzero, centro di competenza nel campo dell’informatica territoriale, in collaborazione con il Consorzio ARCA, Planetek Italia, Zenit e TANTO.

L’evento sarà diviso in due momenti:
la mattina, convegno e sessione poster presso la Sala Magna di Palazzo Steri
il pomeriggio, workshop didattici su remote sensing e webmapping, presso il Consorzio ARCA.

Qui è reperibile il programma della giornata: http://gisday2010.ticonzero.net/programma

La conoscenza parte dal soggetto e non è semplice ricezione di dati, ma è opera dell’intelletto che andando al di là degli aspetti contingenti e transitori della realtà sensibile, riesce ad astrarne le forme eterne e intellegibili.

Più o meno così Aristotele concepiva la conoscenza.

L’attenzione ai dati ed agli strumenti di rilevamento, alle modalità e nuove forme di utilizzo, al rapporto tra gli stessi e la vita sociale, come e quanto influiscono nella vita di ogni giorno, nelle scelte di una collettività e di ogni singola persona,  tutti questi spunti di riflessione rappresentano il tema conduttore di questa giornata.

L’anno scorso avevo partecipato con una relazione sulla Geografia Giudiziaria, quest’anno, con una relazione su OpenGov, Licenze Creative Commons e normativa relativa al riutilizzo dei dati pubblici, mi sembra di continuare quel discorso che con tanta passione e competenza gli organizzatori di questa giornata portano avanti.

Opposizione a decreto ingiuntivo: disegno di legge per una interpretazione autentica dell'art. 165 comma I c.p.c.

La recente pronunzia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010, n. 19246, ha gettato nello scompiglio numerosi studi legali.
Ricordiamo che – seppur in tema di obiter dicta – la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, a prescindere dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario.
Da tale circostanze discende il fatto che la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata a mancata costituzione derivandone l’improcedibilità dell’opposizione e la convalida del decreto.

Di seguito a tale pronunzia numerosi Tribunali di merito sono intervenuti, in varia maniera, cercando di ovviare a conseguenze processuali che, se confermate, si dimostrerebbero devastanti per molte cause.

Più in particolare molte Corti di merito hanno fatto riferimento all’istituto disciplinato dall’art. 153 c.p.c. secondo il quale il Giudice potrebbe rimettere in termini la parte che abbia incolpevolmente violato un termine perentorio: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma“.
In verità non poche perplessità potrebbe suscitare tale soluzione specialmente con riferimento ad una ipotesi di tal genere (una sentenza che muta orientamento può essere considerata alla stregua di un fatto giuridico?).

Sul punto, inoltre, non possiamo non segnalare alcune pronunzie della Corte di Cassazione che, invece, hanno argomentato in tale maniera (ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 14627 DEL 17 GIUGNO 2010):

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

D’altro canto si è avuto modo di argomentare con riferimento al c.d. principio di irretroattività del diritto vivente (overruling istituto che caratterizza gli ordinamenti di Common Law). Il c.d. stare decisis in senso verticale non esiste nel nostro ordinamento, ed in tal senso, il giudice è sempre libero di interpretare secondo il proprio convincimento e la propria discrezionalità la disposizione di legge discostandosi dalle posizioni della Suprema Corte.
A mio avviso è questo che un Giudice dovrebbe fare in una situazione del genere: argomentare in modo corretto enunciando i principi giuridici, logici ed ermeneutici in base ai quali discostarsi dalla pronunzia della Suprema Corte.
Delle due l’una: o la Corte di Cassazione ha centrato nel segno ricostruendo correttamente la fattispecie relativa ai termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero ha errato. In quest’ultimo caso non mancherà ad un avvocato o ad un giudice spiegare le corrette motivazioni a sostegno delle proprie tesi evidenziando i vizi del ragionamento della Suprema Corte.
Certamente le fattispecie di natura procedurale – in forza del principio tempus regit actum – creano particolari problemi.

Segnaliamo che, proprio a causa delle sopra evidenziate difficoltà, è stato presentato al Senato un Disegno di Legge n. 2386, ad iniziativa del Senatore Berselli, composto da un articolo solo, che mira a fornire la “Interpretazione autentica dell’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo“, il quale recita:

1. L’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

Di seguito rimandiamo al documento già pubblicato su OpenParlamento:

S.2386 Interpretazione autentica dell’articolo 165, comma 1, del codice di procedura civile in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

Non ci resta che vedere quale sarà l’esito della vicenda.

La normativa relativa al riutilizzo dei dati: il commento al D.L. 24 gennaio 2006, n. 36 e modifiche successive

Grazie ad un re-tweet di Antonio Falciano, mi imbatto nella lettura di questo articolo su Forum PA: L’Europa plaude alla direttiva italiana sul riutilizzo dei dati pubblici:

La Commissione ha accolto con favore l’adozione della nuova regolamentazione italiana volta ad adempiere gli obblighi derivati dalla direttiva UE sul riutilizzo dell’informazione pubblica e ha pertanto chiuso il procedimento di infrazione aperto nei confronti del nostro paese. (…) L’Italia ha ora modificato la sua legge sull’ISP e le modifiche sono entrate in vigore il 10 luglio 2010. Più in particolare, queste modifiche integrano il principio generale dell’articolo 3 della direttiva UE sul riutilizzo dell’informazione pubblica in possesso degli enti pubblici e modificano altre disposizioni che in precedenza restringevano la portata della legislazione sul riutilizzo a causa della mancanza di proprietà dei dati richiesti da parte dell’ente pubblico interessato o per loro stessa natura (p. es. proprietà terriera o dati statistici).
Alla luce della nuova legge, la Commissione si dichiara soddisfatta che l’Italia si sia conformata agli obblighi derivati dalla direttiva UE sull’informazione del settore pubblico.

Dall’ultimo articolo scritto su inDiritto e con riferimento alle problematiche evidenziate in altri post su TANTO, penso di essermi perso qualcosa sul riordino della materia del riutilizzo dei dati.
Dopo una breve analisi delle presunte modifiche scopro che in verità poco o nulla è cambiato, che la Commissione non ha ben inteso quale sia lo stato del diritto al riutilizzo nel nostro paese e che, purtroppo, mancano analisi critiche sul tema anche in siti che dovrebbero essere specializzati sul tema.

In questo fine settimana, allora, mi sono preso la briga di scrivere questo documento nelle cui note vengono analizzate le falle e le incongruenze della normativa, la sua sostanziale inadeguatezza ed, in definitiva, il rammarico per una occasione persa.

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Open data: i dati aperti, trasparenza nella P.A. e sviluppo economico

Il 24 maggio 2010, presso la sede del Partito Radicale, è stato tenuto un seminario dal titolo “Gli Open Data, la loro utilità dal punto di vista giuridico” tenuto dall’Avv. Ernesto Belisario e da Gigi Cogo, cui hanno partecipato, fra gli altri: Diego Galli (responsabile del sito internet di Radio Radicale), Mario Staderini – segretario (Radicali Italiani), Rita Bernardini – deputato (PD – Radicali), Marco Perduca – senatore (PD – Radicali), Biagio Celi – responsabile comunicazione di Agorà Digitale; Rocco Berardo – consigliere della Regione Lazio (Lista Bonino-Pannella); Piero Bonano – tesoriere dell’Associazione Radicali Roma.

Vogliamo subito riproporre qui sotto il video dell’intervento dell’Avv. Belisario – pubblicato (con licenza Creative Commons attribuzione 2.5.) sul sito di Radio Radicale – dicendo sin da adesso che vale davvero la pena trovare 50 minuti circa per vederlo, sia per la chiarezza espositiva, sia per i numerosi esempi che rendono la presentazione profondamente attuale e concreta.

Per chi poi dovesse essere essere interessato, di seguito vi sono gli interventi e le domande degli altri partecipanti che arricchiscono il seminario con delle vere e proprie questioni concrete approfondendo il dibattito sul tema.

http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/304379?30105

Di seguito vogliamo fare un breve riassunto del seminario e delle tematiche trattate, inserendo qua e là alcune considerazioni.

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Legislazioni: accesso e ricerca delle norme

E’ sempre molto complicato effettuare una stima del numero di leggi vigenti in un determinato Stato . E’ necessario, infatti, stabilire quali atti includere nel detto calcolo e, sopratutto, come computarli.
Aldilà degli annunci relativi a roghi di norme, si stima che in Italia vi siano all’incirca 75.000 leggi (secondo alcuni, in base a non meglio specificati calcoli, le leggi vengono stimate in circa 200.000. Altri dati è possibile rinvenirli qui: Leggi d’Italia), a fronte delle 9.000 della Gran Bretagna, 6.000 della Francia e 8.000 della Germania.
Tuttavia, anche se non è da sottovalutare il fenomeno della prolificazione legislativa, i veri nodi più incresciosi consistono: da un lato nella cattiva (se non paradossalmente assurda) organizzazione delle norme (là dove una singola materia viene regolamentata attraverso leggi e norme sparpagliate qua e là, distanti le una dalle altre anni luce e spesso in contraddizione fra di loro); d’altro canto nella materiale impossibilità da parte del cittadino di conoscere le norme di riferimento e regolatrici una determinata materia.

Tale ultima circostanza (l’ignoranza della legge) diventa un dato particolarmente odioso non solo alla luce del principio di diritto (espresso in materia penale dall’art. 5 c.p.) secondo cui ignorantia legis non excusat (anche se mitigato da una storica sentenza additiva della Corte Costituzionale – Corte Cost. n. 364/1988), ma anche con riferimento ad altre materie (pensiamo a quella tributaria, solo per fare un esempio) nelle quali il cittadino si vede esposto ad illeciti civili o a conseguenze non previste o imprevedibili nella sua più totale buona fede.

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Open Source Software e tutela della salute

In questo periodo di cambiamenti epocali intrapresi con la riforma della Sanità negli Stati Uniti, mi ha particolarmente colpito l’analisi effettuata dal SFLC (Software Freedom Loaw Center), che analizza la questione relativa a ” I difetti del software nei dispositivi medici cardiaci è un problema di vita o di morte“.

Il nocciolo della questione risiede nella circostanza secondo cui:

Milioni di persone con patologie cardiache croniche, epilessia, diabete, obesità e persino  depressione,  dipendono da dispositivi medici impiantabili (IMDS) necessari per la loro vita, tuttavia il software che rende possibile l’erogazione del trattamento sanitario necessario rimane nascosto ai pazienti e ai loro medici. Nonostante vi sia un evidente collegamento fra i malfunzionamenti dei dispositivi  e i difetti del codice sorgente, il suddetto software rimane considerato di esclusiva proprietà di suoi produttori e non è quasi mai preventivamente esaminato dalle autorità di regolamentazione responsabili della loro sicurezza.

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Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall'A.N.F.

Si susseguono, in questi giorni, sempre più frequentemenete e da parte di diversi organismi associativi forensi (Unione Nazionale delle Camere Civili, OUA, CNF), delle levate di scudi – più o meno serrate –  contro il D.Lgs. n. 28/2010 sulla Mediazione/Conciliazione in materia civile.

Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso tutte le nostre riserve in ordine alla formulazione del D.Lgs. le cui ombre e contraddittorietà ci sembrano ancor più evidenti adesso con riferimento al testo definitivo.

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