Giudice di Pace di Marsala, Sentenza 1581/2008. Determinazione della competenza per valore in materia di anatocismo

Il giudice di Pace di Marsala, con la Sentenza 1581/2008 ha affrontato la questione della competenza per valore in un giudizio nel quale l’attore, avendo intrattenuto con l’istituto bancario un rapporto di conto corrente, riteneva che la propria esposizione debitoria fosse stata appesantita dalle clausole contrattuali relative all’anatocismo e formulava, quindi, una richiesta di ripetizione di indebito oggettivo.
Il Giudice di Pace adito, nel respingere la domanda attorea, accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore formulata dall’istituto di credito convenuto.

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Sommario:

  • L’anatocismo e la competenza per valore: i fatti di causa;
  • Le problematiche relative alla corretta individuazione della competenza per valore del Giudice, rassegna di massime;

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Corte Costituzionale Sentenza n. 341/2007 – costituzionale l'art. 25, comma 2, D.Lgs. 04/081999, n. 342 -validità delle clausole anatocistiche successive all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 341/2007, (qui per il testo integrale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 , sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania.
In particolar modo è stata stabilita la piena legittimità dell’art. 25, c. 2°, del decreto legislativo 04/08/1999, n. 342, che aggiunge il c. 2° all’ art. 120 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385. In Tal senso, con riferimeto alle Banche e agli Istituti di Credito, ed in relazione alla materia anatocistica bancaria, è stata ritenuta conforme l’attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del potere di stabilire modalità e criteri per la capitalizzazione periodica, in condizioni di reciprocità, degli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente. Conseguentemente debbono ritenersi valide le clausole anatocistiche successive all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi. La denunciata esorbitanza dai principi dettati dalla legge 142/1992 in attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE è stata considerate non fondata.

Sommario:
A. I fatti di causa
B. Le questioni di Costituzionalità

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