Corte di Cassazione Sentenza 14 gennaio 2008, n. 593: la natura giuridica dell'assegno divorzile

La suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza 14 gennaio 2008, n. 593, ripercorrendo il proprio orientamento in materia, ha provveduto a ribadire l’ importanza del lavoro svolto dalle casalinghe per permettere la realizzazione professionale del marito, precludendosi in tal modo un proprio percorso lavorativo, sempre più difficile da intraprendere con l’avanzamento dell’età.
Nel caso di specie, venivano contrapposti gli interessi di due ex coniugi. La moglie chiedeva alla Corte d’appello la riquantificazione dell’assegno, riconosciutole in primo grado senza considerare l’apporto fornito dalla medesima, casalinga e madre, alla conduzione familiare durante la ventennale convivenza, e il marito chiedeva, viceversa, che l’assegno non venisse più corrisposto a causa del licenziamento della medesima da un posto di lavoro trovato dopo il divorzio.
In primo grado venivano respinte entrambe le richieste, ma la Cassazione, ha successivamente accolto i motivi prospettati dalla signora, la quale, sottolineava la sua difficoltà a trovare un lavoro perché non più di giovane età, e priva di esperienza a causa della suo totale dedizione alla gestione familiare.
La Corte ha stabilito a tal proposito che: «il giudice deve procedere alla determinazione dell’assegno sulla base della valutazione ponderata e bilaterale delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune», e conclude dichiarando che: «l’influenza del criterio basato sul contributo della Signora alla conduzione famigliare non risulta oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale, che avrebbe dovuto invece effettuarla».

Scarica la Sentenza Corte di cassazione n. 593-2008

Sommario:

  • Percorso giurisprudenziale sulla natura giuridica dell’ assegno divorzile. La sentenza della Corte di Cassazione del 14 gennaio 2008 n. 593
  • Natura composita dell’assegno divorzile
  • Natura eminentemente assistenziale dell’assegno divorzile
  • Conclusioni

Continua a leggere “Corte di Cassazione Sentenza 14 gennaio 2008, n. 593: la natura giuridica dell'assegno divorzile”

Pubblicità

Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 26617/2007. Il pagamento con assegno circolare ha valore satisfattivo.

La Corte di Cassazione SS. UU. civili, con la Sentenza 6 novembre – 18 dicembre 2007 n. 26617, ha statuito che nelle obbligazioni pecuniarie – nelle quali non sia imposta una diversa modalità di pagamento – il debitore ha facoltà di pagare o in moneta avente corso legale nello Stato, o mediante consegna di assegno circolare.
Se nel primo caso, come di consueto, è imposto al creditore di accettare il pagamento, nel secondo – pagamento attraverso assegno – il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo.
Il giustificato motivo sarà valutato alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva.
E’ rilevante, infine, sottolineare che l’estinzione dell’obbligazione, nel caso in cui questa venga adempiuta attraverso pagamento con assegno, avviene quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro. Ricade, pertanto, sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.

Sommario:

  1. Premessa: legificazione ed interpretazione delle norme;
  2. Quadro evolutivo dell’estinzione di una obbligazione pecuniaria;
  3. La sentenza Corte di Cassazione 26617/2007: il caso;
  4. La normativa vigente: l’art. 1277 c.c., l’art. 1175 c.c. e gli altri provvedimenti normativi;
  5. Il principio di diritto: l’interpretazione dell’art. 1277 c.c. e la differenziazione delle forme di pagamento.

Continua a leggere “Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 26617/2007. Il pagamento con assegno circolare ha valore satisfattivo.”