La tematica degli obblighi informativi in tema di sottoscrizione di prodotti finanziari e delle relative conseguenze in caso di omissione dei doveri posti a carico dell’intermediatore, ha avuto un particolare fermento a causa delle ben note e recenti congiunture economico/finanziarie.
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Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.
Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell’intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:
- Con riferimento alla sentenza n. 1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
- Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.
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- Tribunale di Roma Sentenza n. 4187/2007. Intermediazione mobiliare, bond Cirio
- Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 19/12/2007, n. 26724 e 26725. Intermediazione finanziaria, nullità del contratto e risarcimento del danno.
Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.
Nel prosieguo dell’articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.
Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
Il Tribunale di Palermo con le Sentenze 696/2008 del 13/02/2008; e 820/2008 del 18/02/2008 torna ad occuparsi rispettivamente dei casi Parmalat e Cirio, con riferimento alla responsabilità dell’ente intermediatore (in questo caso la Banca) per la collocazione dei suddetti titoli.
Le due sentenze sopra evidenziate pervengono a conclusioni diverse seguendo, tuttavia, il medesimo ragionamento, ciò a dimostrazione, se è possibile ancora una volta, che ogni causa è una storia a sé stante, ma anche e soprattutto l’analisi delle due sentenze evidenzia come sulla materia vi sia ancora molto da dire.
Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 696/08 bond Parmalat
Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 820/2008 bond Cirio
Se nella Sentenza 696/08 il Tribunale accoglie le doglianze della parte attrice che nei propri atti richiedeva la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione del contratto, oltre che il danno esistenziale ed i danni ultronei, nella Sentenza 820/2008 il Tribunale respinge le domande di parte attrice.
Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo brevemente i punti di contatto fra le due sopra citate sentenze:
- Abbandonata definitivamente la tesi della nullità del negozio giuridico
- Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
- La quantificazione del danno in caso di responsabilità precontrattuale in tema di collocamento di strumenti finanziari
Tribunale di Roma Sentenza n. 4187/2007. Intermediazione mobiliare, bond Cirio
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4187/2007 torna ad occuparsi del caso Cirio con riferimento all’emissione dei prestiti obbligazionari poi andati in default.
I giudici capitolini, in tale sentenza non si sono occupati direttamente della questione attinente alla nullità/annullabilità dell’ordine di acquisto ovvero responsabilità precontrattuale dell’ente intermediatore, bensì sono entrati nel merito del rapporto di intermediazione e dei doveri ad esso inerenti, enuclenado (alla luce della documentazione prodotta) le regole cui materialmente l’intermediatore deve attenersi nello svolgimento della propria prestazione di servizio.
Nella sentenza in esame il Tribunale rigetta le domande degli attori, considerando, invece, corretto il comportamento tenuto dalla banca convenuta, sia in relazione agli adempimenti relativi alle c.d. suitability rule, sia tenuto conto delle caratteristiche degli investitori.
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Tribunale di Roma sentenza 4187 del 2007
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