Digitalizzazione della Giustizia… o quasi.

Questo articolo potrà sembrare uno sfogo.

Ed infatti un po’ è così, ma anche, forse, un modo per rendere più umano inDiritto.

Tribunale di Palermo, ore 09,00.

photo by Gabrilu

Devo costituirmi (per i non addetti ai lavori: produrre nel giudizio le difese del mio cliente attraverso il deposito del fascicolo di parte all’interno del fascicolo di causa)  in un procedimento per Accertamento tecnico ed ispezione giudiziale preventiva ex art. 696 c.p.c. (per i non addetti ai lavori: chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale prima dell’instaurazione di un giudizio). Tale procedimento è Presidenziale (ovvero viene trattato dal Presidente del Tribunale).

Vado, quindi, nella cancelleria del Presidente e chiedo di potermi costituire.

Il cancelliere mi dice subito che sono stato fortunato: il fascicolo della causa in oggetto si trova proprio nella loro cancelleria!

Infatti, in genere, tali fascicoli vengono trattenuti presso l’ufficio delle iscrizioni a ruolo (per i non addetti ai lavori: dove vengono iscritti tutti i procedimenti affinché vengano assegnati ad un giudice per la trattazione).

Mi consegna quindi tutto il fascicolo d’ufficio e mi dice di andare a costituirmi presso l’ufficio delle iscrizioni a ruolo (al piano di sotto).

La mia non è una iscrizione a ruolo, il fascicolo è stato già formato dalla parte ricorrente, io rappresento alcuni dei convenuti (coloro che vengono citati in un giudizio).

Ma non posso costituirmi qui, presso la cancelleria, come accade per tutte le altre cause?”

“No”

“E perché?”

“Perché si fa così”

“Ma, mi scusi, non voglio insistere, ma ormai siete dotati di un pc collegato alla rete, potete farlo voi qui da terminale”

 

 

“Non è possibile e non è compito mio”.

Non polemizzo e vado al piano di sotto alle iscrizioni a ruolo.

Alle 09,30 sono il numero 60.

Ho scritto il mio nome nel turno appeso dietro la porta chiusa (poca trasparenza ma molta privacy).

Molti dei miei colleghi hanno scritto i loro cognomi diverse volte, in diverse parti del suddetto foglio, in modo che, fra una udienza ed un’altra, se dovessero perdere il turno, possono ritentare.

Benché la nota di iscrizione a ruolo (per i non addetti ai lavori: un plico nel quale sono indicati tutti i dati delle parti) sia redatta con in calce i codici a barre, che vengono letti da una penna ottica (credo sia per risparmiare del tempo), alla fine l’addetto deve sempre controllare de visu tutta la documentazione prodotta.

Alle 11,30 ho completato, più o meno, la mia attività d’udienza e cerco, finalmente, di potermi costituire nel detto procedimento.

Ad un certo punto un addetto del tribunale comunica a tutti noi che le c.d. ricerche informatiche si faranno proprio presso la stanza 72: ovvero la stanza delle iscrizioni a ruolo. La nostra stanza.

Per i non addetti ai lavori: le ricerche informatiche sono quelle ricerche sullo stato di determinate pratiche. Tali ricerche non si possono fare on-line dal proprio studio, ma solo in Tribunale, a mezzo di un addetto specificatamente preposto presso la stanza 24, a volte alla stanza 27, altre volte alla stanza 72, per intenderci proprio quella delle iscrizioni a ruolo.

Quindi, con il foglio della lista degli avvocati che si erano prenotati per le ricerche, comincia a chiamare l’appello.

Ovviamente tutti noi eravamo lì per le iscrizioni a ruolo, pertanto eravamo poco interessati all’argomento. Ho fatto tuttavia notare che l’appello avrebbe dovuto farlo presso la stanza solitamente preposta, infatti i miei colleghi dovevano trovarsi proprio lì dove solitamente vengono effettuate tali ricerche.

L’addetto, senza proferire parola, rientra nella stanza e non esce più.

Dopo qualche minuto uno sparuto gruppo di colleghi si avvicina a noi delle iscrizioni a ruolo e ci chiede se, per caso, le famose ricerche informatiche avevano cambiato stanza.

Rispondiamo che sì, in effetti l’addetto aveva letto un elenco e poi era entrato dentro.

Dopo alcuni tumulti esce l’addetto e dice:

Signori, sono solo. Il turno per le ricerche informatiche è a vista (vale a dire: guarda chi hai davanti perché vieni dopo di lui). E poiché devo fare sempre da solo anche le iscrizioni a ruolo da adesso facciamo: 3 iscrizioni ed una ricerca“.

Alle 12,00 circa più o meno, non ricordo, viene il mio turno.

L’attività dell’addetto consiste nel caricare nel sistema i miei dati: nome cognome etc. Faccio presente che il sistema già mi conosce, in quanto esercito, incredibile a dirsi, proprio presso il Tribunale di Palermo.

Dopo un paio di inceppamenti del pc e la confidenza dell’addetto sul fatto che: “Avvocato, io appartengo ad una generazione che non ne vuole sapere di computer“, l’addetto ha completato il suo lavoro con il fascicolo.

A questo punto, sempre l’addetto mi chiede se per cortesia posso andare a far firmare e timbrare il mio fascicolo dal cancelliere (stanza 24).

Solo in questa maniera, infatti, con l’apposizione del depositato da parte del cancelliere vi è l’ufficialità della costituzione.

Non è un mio obbligo. Avrei potuto cordialmente declinare, ma ci tenevo a vedere come andava finire.

Mi reco, quindi, alla stanza 24, aspetto un piccolo turno (due persone grazie a Dio, mi sarei maledetto per la mia curiosità), il cancelliere controlla la documentazione, appone i timbri e mi ritorna il fascicolo.

Alle 13,00 circa vado, quindi, a consegnare il fascicolo presso la cancelleria del Presidente, là dove lo avevo preso alle 09,00.

Non è una storia molto edificante. E’ anche un po’ mortificante per il sottoscritto.

E’ la storia di ogni giorno, la storia di molti avvocati, ma sopratutto di molti praticanti, di molti addetti, di molti cancellieri.

E’ bene sapere di cosa stiamo parlando quando sentiamo parole sulla digitalizzazione della giustizia.

Pubblicità

Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall'A.N.F.

Si susseguono, in questi giorni, sempre più frequentemenete e da parte di diversi organismi associativi forensi (Unione Nazionale delle Camere Civili, OUA, CNF), delle levate di scudi – più o meno serrate –  contro il D.Lgs. n. 28/2010 sulla Mediazione/Conciliazione in materia civile.

Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso tutte le nostre riserve in ordine alla formulazione del D.Lgs. le cui ombre e contraddittorietà ci sembrano ancor più evidenti adesso con riferimento al testo definitivo.

Continua a leggere “Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall'A.N.F.”

Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Avevamo seguito con vivo interesse, in questo articolo,  l’iter dello Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti.

Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell’Avv. Salvatore Grimaudo, su contributo della Camera Civile Veneziana, i pareri delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera sullo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell’articolo 60 della  legge 18 giugno 2009 n. 60, preceduti da una breve nota del Consigliere delegato Avv. Manola Faggiotto e del Presidente Avv. Paolo Maria Chersevani.

Continua a leggere “Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”

La Geografia Giudiziaria: la Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie. La proposta della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il plenum del CSM, in data 13.01.2010, ha discusso e varato all’unanimità la proposta in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie (relatrice la togata di Magistratura democratica Ezia Maccora), che di seguito riportiamo, grazie alla  segnalazione Celestina Tinelli, avvocato e membro laico del CSM.

Di questo tema ci eravamo occupati, insieme ad Andrea Borruso, in un articolo pubblicato già nel 2008 su TANTO, dal titolo: La Geografia Giudiziaria: la realizzazione di una mappa… per iniziare.

Si tratta di un documento approfondito e profondamente interessante (anche se non corredato da mappe), che rappresenta una piattaforma a partire dalla quale, non discutere, ma iniziare a prendere delle decisioni, ormai non più procrastinabili.
In tal senso – così come rilevato nel comunicato ANSA del 13 gennaio 2010 che dava contezza della risoluzione – si deve evidenziare che tale risoluzione costituisce, di per sé, anche una risposta costruttiva alle richieste di efficenza della giustizia e di durata del processo (ricordiamo che tale risoluzione segue al no al processo breve del CSM)

Fra gli effetti che seguirebbero alla riforma della geografia giudiziaria così come proposta nella risoluzione, vi sarebbe la messa in discussione l’esistenza di buona parte dei “ben 88 tribunali” il cui organico è inferiore alle venti unità.

Nella detta risoluzione vengono previste piante organiche che vanno dalle venti alle quaranta  unità, ma con i necessari correttivi quali la presenza di un tribunale ordinario sia in ogni capoluogo di provincia, sia nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata o “da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale“.

Infatti, viene rilevato, che oggi 88 tribunali presentano un organico inferiore a venti unità, 59 hanno un tra i venti e cinquanta giudici e solo 18 hanno più di cinquanta toghe. Tra gli 88, ci sono 32 uffici che arrivano al massimo a dieci magistrati.

Crediamo anche noi che, in tale maniera, si possa correttamente cominciare a parlare di efficienza del sistema giustizia e gettare le basi per una minor durata dei processi.

Continua a leggere “La Geografia Giudiziaria: la Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie. La proposta della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.”

La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti

Nel sostanziale esclusivo intento di deflazionare il contenzioso civile, lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, per tutta una serie di controversie veramente ampia ed eterogenea: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Tale intento deflazionistico, unitamente alla previsione di obbligatorietà della mediazione, principi entrambi né espressi, né richiamati dalla Legge Delega 69/2009, determinano un profilo dell’istituto della mediazione sostanzialmente difforme da quello prescritto nel testo della Legge Delega 69/2009 che individua, invece, nella conciliazione la ratio dell’istituto; ne consegue l’imprescindibile esigenza che le parti accettino e facciano propria la conciliazione come strumento di risoluzione della lite e, quindi, con esclusione di ogni elemento di coazione o di obbligatorietà.
Va rammentato che anche la direttiva europea del 21 maggio 2008 definisce la mediazione come”un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore”.
Perplessità di ordine costituzionale ingenera, inoltre, l’istituto della mediazione, così come delineato nello schema di decreto legislativo in esame, laddove si introduce perfino all’interno del processo civile o come suo necessario presupposto, una sorta di giustizia alternativa, economicamente onerosa, obbligatoria.

Di seguito pubblichiamo le nostre note a fronte del testo della proposta di decreto legislativosulla mediazione civile.
DLGS Mediazione Civile Con Note http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23000628&access_key=key-qfkk6x1atp7cx6txw2c&page=1&version=1&viewMode=list
Continua a leggere “La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti”

La riforma del processo civile C. 1441-bis-C: il testo approvato alla Camera. Adesso la parola nuovamente al Senato.

Il testo definitivamente approvato al Senato: Atto Senato n. 1082-B

—–

La riforma del processo civile è stata oggetto dell’attenzione di inDiritto sin dalla audizione dei rappresentanti delle Associazioni Forensi sul disegno di Legge 1441-bis.

Pubblichiamo qui di seguito il testo approvato alla Camera e che dovrà a sua volta essere riesaminato e approvato al Senato.

La modifica più rilevante rispetto al testo approvato dal Senato riguarda la riformulazione dell’art. 48 che ha introdotto nel c.p.c. il nuovo articolo 360-bis:

Art. 360-bis. – (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Come detto, qui di seguito il testo del C. 1441-bis-C.

Continua a leggere “La riforma del processo civile C. 1441-bis-C: il testo approvato alla Camera. Adesso la parola nuovamente al Senato.”

Riforma del processo civile: audizione dei rappresentanti delle Associazioni forensi sul Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile

Testo approvato in via definitiva

—-

In occasione dell’esame congiunto, da parte della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, del Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, è stata disposta per il giorno 25 marzo 2009 l’audizione dei rappresentanti delle principali Rappresentanze forensi: Associazione Nazionale Magistrati Cassazionisti, Unione Nazionale Camere Civili, OUA, Consiglio Nazionale Forense.

In tale sede, l’Avv. Salvatore Grimaudo, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, pur esprimendo soddisfazione per l’accoglimento delle proposte dell’UNCC, volte alla unificazione e semplificazione dei riti da parte del Legislatore, tutte già ripetutamente presentate ed approvate nel corso dei Congressi Nazionali Forensi succedutesi nel tempo, deve rimar-care e stigmatizzare la contrarietà ad interventi modificativi del processo civile frammentari e non strutturati con il resto delle norme. Interventi che, lungi dal mettere ordine alla materia in modo razionale e sostanziale, avranno l’effetto di aumentare ed amplificare le incertezze applicative e le lacune procedurali.

L’UNCC ribadisce, inoltre, che il nuovo rito civile, in un’ottica di processo nella piena disponibilità delle parti, deve garantire un’ampia tutela ai diritti della difesa che vanno contemperati con la conseguente limitazione dei poteri discrezionali del Giudice.

Rimane, comunque, ferma ed ampia la disponibilità dell’UNCC a collaborare fattivamente alla redazione di un progetto di riforma organica della disciplina processual civilistica avente come principale scopo la unificazione e la semplificazione dei riti processuali.

Di seguito pubblichiamo la relazione scritta che sarà consegnata agli atti della Commissione.

Continua a leggere “Riforma del processo civile: audizione dei rappresentanti delle Associazioni forensi sul Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”

La Geografia Giudiziaria: un articolo su TANTO

La Geografia Giudiziaria è uno dei temi più caldi attorno ai quali si snoda il dibattito in tema di riordino dell’apparato giudiziario volto a realizzare una reale e maggiore efficienza dello stesso.

Gli obiettivi tendenti a conseguire: una ragionevole durata del processo;  il recupero della funzionalità del servizio e della fiducia nell’istituzione; l’effettività della pena e la sicurezza pubblica, coniugata con il rispetto stringente dei princìpi di indipendenza esterna e interna della magistratura e delle garanzie effettive dei diritti individuali; il miglioramento della professionalità e delle condizioni di lavoro degli operatori della giustizia (tutti espressi nel Disegno di Legge n. 739Senato della Repubblica – XVI Legislatura), poggiano su due fondamentali linee di intervento:

  • una migliore allocazione delle risorse disponibili fra gli uffici giudiziari esistenti
  • una revisione della geografia degli uffici stessi.

Su “TANTO“, un autorevole sito che si occupa di tematiche cartografiche (e non solo), insieme ad Andrea Borruso, geologo specializzato nei sistemi informativi geografici che permettono l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-referenziati), nonché Webmaster di inDiritto, abbiamo parlato dell’importanza di realizzare delle mappe come punto di partenza per procedere ad un progetto di razionalizzazione degli uffici giudiziari:

La Geografia Giudiziaria: la realizzazione di una mappa… per iniziare.

In tale articolo abbiamo preso in considerazione:

  1. Due mappe sulla Geografia Giudiziaria;
  2. Gli ultimi interventi in tema di Geografia Giudiziaria;
  3. I Dati: Il 2° rapporto di valutazione dei sistemi giudiziari europei del CEPEJ; i Dati statistici sul Ministero della Giustizia
  4. Le criticità fondamentali e linee di intervento;

L’ultimo editoriale di Guida al Diritto del 22 novembre 2008 n. 46 di Bruno Sazzini (Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Forense) dal titolo “Un altro “rattoppo” al processo civile che rischia di comprimere i diritti della difesa“, si occupa delle criticità relative alla riforma sul processo civile che il Governo si accinge a varare.

Alle condivisibili preoccupazioni del Segretario dell’Associazione Nazionale Forense, abbiamo voluto aggiungere nel nostro articolo quelle relative alla riforma della Geografia Giudiziaria, tema sul quale non è stato programmato alcun reale e significativo intervento.

L’articolo, corredato da due mappe realizzate da Andrea Borruso sulla base dei dati presenti sul Libro Verde sulla spesa pubblica e di quelli forniti dall’ANM, vuole essere di ausilio al dibattito sulla “Riforma della Giustizia” esemplificando quale sia il punto di partenza a partire dal quale cominciare a lavorare, anche alla luce del recente 2° rapporto di valutazione dei sistemi giudiziari europei della Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ).

La riforma del Processo Civile: una semplificazione che dovrebbe portare da 27 a quattro procedure

Una delle più grandi sfide che, ormai da tempo, occupa la scena politica è quella della riforma della Giustizia.
Riformare tale delicato settore vuol dire, fra l’altro, rendere i tempi dei processi più rapidi.
La rapidità con cui un processo si può, e si deve, definire presuppone necessariamente la semplificazione e la certezza del rito da adottare.
Troppo spesso, nella pratica giuridica, ci si trova innanzi a fattispecie processuali nelle quali le eccezioni preliminari concernenti: il rito da adottare, la competenza e la giurisdizione, occupano gran parte della controversia, con tutti gli inconvenienti del caso, i quali, addirittura, non rare volte portano ad una integrale rinnovazione delle fasi istruttorie innanzi ad altri giudici, ovvero innanzi al medesimo organo giudicante ma con rito differente.
D’altro canto, non si può non stigmatizzare come sia ingiustificatamente elevato il numero di udienze (e mi riferisco al settore civilistico) necessarie per la definizione di un processo. Udienze che si moltiplicano a dismisura, sino ad arrivare ad assurdi come l’udienza di precisazione delle conclusioni in Appello e la successiva nella quale si chiede che la causa venga posta in decisione. Tutte queste sono udienze prive di reale attività istruttoria che si risolvono, per lo più, in semplici rinvii pluriennali.

In tutta questa incertezza risultano mortificate e gravemente compromesse le esigenze di Giustizia che un moderno Stato dovrebbe assicurare al proprio Popolo.

—–

testo approvato al senati in via definitiva

—–

Abbiamo seguito il dibattito volto ad una semplificazione dei riti da vicino, ed in tal senso ricordiamo articoli quali:

Il progetto di-legge 1441/bis le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM ;

Sei proposte per l’unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili ;

La Giustizia: verità, responsabilità, rimedi. Prima Conferenza Regionale sulla Giustizia ;

La notizia è proprio di oggi, apparsa su Il Sole 24ore:

«La maggioranza è pronta a confrontarsi sulla riforma del processo civile e intende completarla con una proposta per ridurre e semplificare le attuali 27 tipologie di riti in vigore (…) ed entro la primavera 2009 il processo sarà totalmente riformato».

Ad annunciarlo è stato il Guardasigilli a Trieste, precisando che «il Governo non vuol considerare blindata una riforma così importante».
A rilanciare la sfida ci ha pensato la Presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura,  Michelina Grillo, la quale ha anticipato che l’Oua illustrerà un progetto ancora più stringato: «Un solo rito civile da affiancare ai due più specialistici dedicati al lavoro e alla famiglia. Tre in tutto».

L’Avv. Savatore Grimaudo (Presidente dell’Unione Camere Civili) ha salutato la notizia con una lettera aperta che di seguito riportiamo:

Palermo 10.11.2008
Signori Presidenti delle Camere Civili aderenti all’Unione Nazionale,
non posso non girarVi quanto pubblicato dal Sole 24 Ore oggi.
E’ una notizia, che mi era stata anticipata dal ministro ma della quale non avevo quella certezza che ritengo che oggi possiamo accreditarci.
Oltre dieci anni fa, al Congresso Nazionale Forense di Napoli, presentai alle Camere Civili intervenute un documento con il quale sostenevo quello che pare finalmente si avvii a soluzione.
Da allora ci siamo battuti costantemente per questa idea mentre tutti si sono appropriati della stessa, comprese le associazioni forensi e della magistratura, il C.N.F. , l’O.U.A. e l’A.N.M..
Tanto mi è stato particolarmente gradito perché portava acqua al nostro mulino. Il presidente Alpa al congresso di Milano ed all’inaugurazione dell’anno giudiziario in cassazione ha fatto espresso riferimento all’Unione Camere Civili per la sua battaglia sul punto.
Pare che siamo giunti al traguardo e che il ministro intenda tenere fede a quanto assicuratoci, da lui e dal suo Consigliere Giuridico, Prof. Mazzamuto, in sede di audizione dopo il suo insediamento.
Comprenderete, sul piano umano, quanto ciò mi gratifichi nel momento in cui mi avvio a lasciare ad altri la guida della nostra Associazione che, con lo sforzo di quelli che ci abbiamo lavorato intensamente, si colloca a buon diritto fra quelle più rappresentative e qualificate nel panorama forense.
Desidero che anche Voi abbiate il piacere di condividere la notizia, consapevoli che il nostro lavoro è riuscito a contribuire alla soluzione di uno dei problemi più importanti della crisi della giustizia civile.
Condividerlo con altri non costituisce una diminutio, nella consapevolezza che le idee buone debbono, prima o poi, trovare condivisone.
Un affettuoso saluti a tutti, con preghiera di dare la notizia ai soci : “L’Unificazione dei Riti” sembra non essere più una chimera. – Proseguiamo con la “Unicità della Giurisdizione” prima o poi qualcuno si accorgerà anche che questa è la soluzione.
Toti Grimaudo

Sicuramente si tratta di una sfida importante, che, però, va adeguatamente ragionata, per non cadere in inaccettabili ulteriori incertezze e difficoltà applicative ed interpretative (basti pensare alla incredibile approsimazione con cui è stato introdotto il rito societario).

Tale semplificazione può rappresentare, di sicuro, un valido punto di partenza, l’incipit di un circolo virtuoso a partire del quale si può arrivare:

  • ad una razionalizzazione delle sedi giudiziarie, al loro reale monitoraggio anche in termini di efficienza, valutando con criterio l’operato dei Giudici e di tutti gli Uffici Giudiziari annessi, potendo intervenire, non solo per censurare comportamenti meritevoli di biasimo, ma sopratutto (e lo ribadiamo: sopratutto) per agevolare e venire incontro alle legittime esigenze professionali della Classe dei Magistrati troppo spesso lasciata da sola ed in balia delle difficoltà strutturali, organizzative ed anche economiche della gestione dei relativi uffici;
  • alla riconsiderazione della prova testimoniale all’interno del processo civile, fuoriuscendo da quelle inaccettabili forme di stile del tipo “Vero è che…”, per giungere ad una prova che sia nella reale disponibilità delle parti e nella quale il Giudice svolga unicamente la sua funzione di controllo del contraddittorio e della rilevanza della prova medesima;
  • alla diminuzione del contenzioso. Troppo spesso, infatti, le aule dei tribunali sono invase da pretese il cui unico fine è quello dilatorio. Nel frattempo le società falliscono, i soggetti debitori si trasferiscono, le esigenze di tutela del credito rimangono insoddisfatte, come quelle di una reale Giustizia. Come non pensare a tutto il panorama della Esecuzione (mobiliare, immobilare e presso terzi), ai tempi delle procedure Fallimentari. In tutto questo proliferare di cause si ha davvero l’impressione di una giustizia che non garantisce e che non tutela, specialmente gli individui più corretti. In tal senso devono essere riconsiderate, ad esempio, le cd. spese di giustizia, là dove per davvero le suddette spese devono seguire inevitabilmente la soccombenza nella lite.
  • ad una riconsiderazione e alla rivalutazione del ruolo dell’avvocato. Stante quanto sopra evidenziato, non si può non riconsiderare il ruolo che in un sistema moderno ed efficiente deve avere l’avvocato. Se, da un lato, non si può non stigmatizzare come il numero di coloro che accedono alla professione sia in costante ed ingiustificato aumento, senza alcun doveroso controllo sulla reale qualificazione professionale: né in sede Universitaria, là dove si fuoriesce dal corso di studi senza aver idea di come si scriva un atto; né in sede di accesso alla professione, là dove l’esame di abilitazione equivale ad un terno al lotto senza alcun aggancio alla reale preparazione del candidato. D’altro canto è necessario che, (ad esempio: proprio perché le spese di lite devono seguire la soccombenza), vi sia una reale responsabilità dell’avvocato che consiglia ad un cliente di aprire una controversia innanzi ad un Giudice. Ciò che voglio dire è che  è etico che l’avvocato partecipi effettivamente al destino di una controversia, facendo sì che i suoi interessi coincidano perfettamente con quelli del cliente. Non è alieno ad una cultura giuridica moderna, la circostanza secondo cui, così come accade negli Stati Uniti, se la controversia consigliata dal legale ha un esito infausto per l’assistito, quest’ultimo non dovrà alcunché al proprio difensore.

Come detto si tratta di sfide importanti, ma con le quali non è più possibile rimandare il confronto, considerato anche i tempi come quelli che stiamo vivendo nei quali è esplosa la crisi economica ma anche etica dei mercati e del ruolo dei professionisti.

Disegno di Legge 1441 bis: le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM

Con il Progetto di legge: 1441-bis “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, al capo VIII – Giustizia, agli artt. 52 e ss., vengono dettate numerose modifiche al codice di procedura civile.

Pubblichiamo di seguito sia il testo del progetto di legge nella parte relativa alle modifiche introdotte al codice di procedura civile (per il testo integrale questo il link) e le relative modifiche (lato sinistro del pdf) raffrontato con l’attuale normativa (lato destro del pdf), sia il parere del CSM.

Un primo commento al detto disegno di legge, che sarà di sicuro oggetto di discussione all’Assemblea Nazionale dell’Unione delle Camere Civili che si terrà a Roma il 24 e 25 ottobre, è quello dell’Avv. Salvatore Grimaudo (presidente Nazionale dell’Unione Camere Civili) che ha avuto modo di rilevare:
Da un primo esame del disegno di legge mi sembra che una parte importante di esso sia costituita dal “Capo III-bis” che introduce il “PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE”.
Rilevo che nella nuova stesura è stata eliminata la limitazione alle “DOMANDE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO ANCHE SE NON LIQUIDE,OVVERO ALLA CONSEGNA O RILASCIO DI COSE” per cui si tratterebbe di un processo applicabile  a tutte le cause di competenza del giudice monocratico.
Ritengo che sostanzialmente siano state introdotte le nostre tesi sulla “semplificazione dei riti” contenuti nei documenti da noi consegnati al Ministero e distribuiti ai componenti delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera.
D’altronde si uniforma al processo europeo sempre introdotto con ricorso e pilotato dal giudice
.”

I documenti sottostanti possono essere visionati direttamente sul sito: per poter leggere meglio il documento consiglio di fare clicksul pulsante in alto a destra della presente schermata e, quindi, scegliere la modalità di visualizzazione facendo click sul pulsante iPaper e selezionando il sotto menu View Mode – oppure fare click sul pulsante +.

Per scaricare i documenti sottostanti fare click in alto a sinistra sulla scritta “Scribd” verrete reindirizzati alla pagina dove potete effettuare il  “download

il Disegno di Legge 1441 bis

http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352298&access_key=key-1ldrj9ujwzeab06vwwjd&page=&version=1&auto_size=true&viewMode=

Il parere del CSM sul Disegno di Legge 1441bis

http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352553&access_key=key-13rg8x8w3jhve34e9v2h&page=&version=1&auto_size=true&viewMode=