Sentenza Corte di Appello di Milano, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094: Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto. Considerazioni dell'Avv. Valerio Sangiovanni.

La tematica degli obblighi informativi in tema di sottoscrizione di prodotti finanziari e  delle relative conseguenze in caso di omissione dei doveri posti a carico dell’intermediatore, ha avuto un particolare fermento a causa delle ben note e recenti congiunture economico/finanziarie.

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Gli strumenti finanziari ed il mercato etico

Abbiamo deciso di raccogliere tutta una serie di articoli comparsi su inDiritto aventi ad oggetto l’argomento che durante quest’anno è stato il più discusso su queste pagine: gli strumenti finanziari, e, quindi di pubblicarli sotto il formato di un e-book.

  • Le sezioni del documento sono suddivise in quattro elementi chiave:
  • Un osservatorio sugli strumenti finanziari e sulla finanza online;
  • Un documento sulla class action di cui ancor oggi si dibatte nelle sedi istituzionali e non;
  • Una sezione dedicata alla legislazione sul tema;
  • Una brevissima raccolta giurisprudenziale commentata.

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Gli Strumenti Finanziari Ed Il Mercato Etico http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=9519043&access_key=key-2d8r2jufu688sr59zb9c&page=1&version=1&viewMode=

Spero di aver fatto cosa gradita ai lettori di inDiritto e a tutti coloro che trattano per motivi professionali o personali queste tematiche.

Inoltre, coincidente con questa uscita, apriremo a breve una nuova pagina di inDiritto dedicata esclusivamente alle pubblicazioni elettroniche redatte ovvero ospitate da inDiritto.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i lettori di inDiritto un felice 2009.

Le regole di condotta (misure di livello 3) che l'intermediario finanziario deve rispettare in sede di collocamento di prodotti finanziari. Il documento della Consob tra MiFID e TUF

Il documento della Consob: “Livello 3 – Regolamento Intermediari – Documento di Consultazione” recepisce la necessità di aprire un dibattito sull’adozione di regole sempre più penetranti nell’ambito della collocazione degli strumenti finanziari (nonché con riferimento alle polizze vita).

Scarica il documento Consob di consultazione intermediari livello_3

Invitiamo, caldamente, a leggere questo interessante documento che, nel fare il punto della situazione, indica la strada da percorrere per colmare il gap comunicativo ed informativo tra enti collocatori e risparmiatori/investitori.
Sempre di più diventa pressante l’esigenza di un rilancio del mercato attraverso il coinvolgimento della massa dei risparmiatori “educandoli” a delle scelte di risparmio/investimento ragionate e non basate solamente su mere logiche di profitto/speculazione.

Sommario: il commento al documento della Consob

Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

  • Il mercato: il contesto economico e giuridico;
  • Le misure di livello 3: trasparenza;
  • Le misure di livello 3: correttezza;
  • Le misure di livello 3: tutela del cliente;
  • Le reazioni al documento della Consob.

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Direttiva 2008/10/Ce e Direttiva 2008/11/Ce: modifiche alla MiFID e alla Direttiva sul prospetto per l'offerta pubblica

La Direttiva 2008/10/Ce e la Direttiva 2008/11/Ce hanno introdotto delle modifiche al panorama regolamentare/legislativo in ordine al settore finanziario.
Infatti:

  • con la Direttiva 2008/10/Ce viene modificata la Direttiva 2004/39/Ce (cd. MiFID);
  • con la Direttiva 2008/11/Ce viene modificata la Direttiva 2003/71/Ce (inerente al prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari).

Entrambe le modifiche contenute nelle suddette direttive fanno riferimento alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione Europea.

Documenti Scaricabili:

Scarica la Direttiva 2008/10/Ce

Scarica la Direttiva 2008/11/Ce
—————————
Scarica la Direttiva 2004/39/Ce

Scarica la Direttiva 2003/71/CE

Articoli correlati:

– inDiritto: La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.

– FiloDiritto: Decreto Legislativo 28/03/2007, n.51. Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

– Commissione Europea- Pesca: Comitati.

– Ius Sit: Introduzione ad uno studio sulla qualità della regolazione comunitaria
.

Sommario:

  1. Comitologia;
  2. Modifiche alla MiFID;
  3. Modifiche alla direttiva sul prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
  4. Elenco degli atti legislativi in materia finanziaria modificati.


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Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.

Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell’intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:

  • Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
  • Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1414 del 2008

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n.1482 del 2008

 Articoli correlati:

Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.

Nel prosieguo dell’articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.

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Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?

Il Tribunale di Palermo con le Sentenze 696/2008 del 13/02/2008; e 820/2008 del 18/02/2008 torna ad occuparsi rispettivamente dei casi Parmalat e Cirio, con riferimento alla responsabilità dell’ente intermediatore (in questo caso la Banca) per la collocazione dei suddetti titoli.

Le due sentenze sopra evidenziate pervengono a conclusioni diverse seguendo, tuttavia, il medesimo ragionamento, ciò a dimostrazione, se è possibile ancora una volta, che ogni causa è una storia a sé stante, ma anche e soprattutto l’analisi delle due sentenze evidenzia come sulla materia vi sia ancora molto da dire.

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 696/08 bond Parmalat

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 820/2008 bond Cirio

Se nella Sentenza 696/08 il Tribunale accoglie le doglianze della parte attrice che nei propri atti richiedeva la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione del contratto, oltre che il danno esistenziale ed i danni ultronei, nella Sentenza 820/2008 il Tribunale respinge le domande di parte attrice.
Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo brevemente i punti di contatto fra le due sopra citate sentenze:

  • Abbandonata definitivamente la tesi della nullità del negozio giuridico
  • Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
  • La quantificazione del danno in caso di responsabilità precontrattuale in tema di collocamento di strumenti finanziari

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Il Web 2.0 della Finanza

Il Web 2.0 è entrato a pieno titolo anche nel mondo della finanza.
Per meglio intenderci: con l’espressione Web 2.0 ci riferiamo a tutti quegli strumenti, messi a disposizione da internet, che consentono la comunicazione, l’informazione e la condivisione di dati, notizie, esperienze e che permettono agli utenti della rete di diventare essi stessi autori e veicolo di informazioni (torneremo su questo argomento con ulteriori e specifici articoli).

Ci siamo occupati di numerose sentenze, in materia di strumenti finanziari, con specifico riguardo alle fattispecie contrattuali intercorrenti fra l’ente collocatore – l’istituto intermediatore e l’investitore.
Uno dei cardini sui quali si è sviluppato gran parte del contenzioso attuale in tema di intermediazione finanziaria (pensiamo ai casi Cirio, Parlamalat, Finmek, Cerruti, Giacomelli, La Veggia), è stato proprio quello relativo alla posizione dell’investitore il quale si trovava inerte innanzi alla carenza di notizie sui titoli e sulle società emittenti e, quindi, ai dati unilateralmente forniti dall’intermediario.

In questo articolo parleremo delle nuove fonti di notizie inerenti al mercato dei titoli e del modo per orientarsi nella scelta degli investimenti.

Continua a leggere “Il Web 2.0 della Finanza”

Tribunale di Roma Sentenza n. 4187/2007. Intermediazione mobiliare, bond Cirio

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4187/2007 torna ad occuparsi del caso Cirio con riferimento all’emissione dei prestiti obbligazionari poi andati in default.
I giudici capitolini, in tale sentenza non si sono occupati direttamente della questione attinente alla nullità/annullabilità dell’ordine di acquisto ovvero responsabilità precontrattuale dell’ente intermediatore, bensì sono entrati nel merito del rapporto di intermediazione e dei doveri ad esso inerenti, enuclenado (alla luce della documentazione prodotta) le regole cui materialmente l’intermediatore deve attenersi nello svolgimento della propria prestazione di servizio.
Nella sentenza in esame il Tribunale rigetta le domande degli attori, considerando, invece, corretto il comportamento tenuto dalla banca convenuta, sia in relazione agli adempimenti relativi alle c.d. suitability rule, sia tenuto conto delle caratteristiche degli investitori.

Cliccare il collegamento sottostante per scaricare la sentenza in formato pdf.

Tribunale di Roma sentenza 4187 del 2007

  • Premessa sulle cause in tema di intermediazione mobiliare
  • Elementi di diritto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4187/2007 in tema di strumenti finanziari

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Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 19/12/2007, n. 26724 e 26725. Intermediazione finanziaria, nullità del contratto e risarcimento del danno

La Corte Cassazione Civile SS.UU., con le sentenze del 19/12/2007, n. 26724 e n. 26725 ha definitivamente chiarito la questione di diritto riguardante gli effetti della violazione, da parte dell’intermediario, dei doveri d’informazione nei confronti del cliente (know your customer rules) e di corretta esecuzione delle operazioni che la Legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario.
Tali norme sono rappresentate, ricordiamo dal TUF, ovvero il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ed il Regolamento Consob 11522/98, peraltro recentemente sostituito con il Regolamento Consob 16190/2007 a causa dell’entrata in vigore della Direttiva MiFID.

(Articolo correlato: Responsanilità contrattuale o precontrattuale?)

Riportiamo di seguito la massima, estrapolata dal sito della Cassazione, della Sentenza Cassazione Civile SS.UU., del 19/12/2007, n. 26724.

Testo integrale della Sentenza n. 26724/2007
Testo integrale della Sentenza n. 26725/2007

Sul punto ritorneremo, prossimamente, con un commento più analitico e specifico sulla questione sottoposta al vaglio della Corte.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.

Con il D.Lgs. n. 164 del 2007 attuativo della direttiva MiFID n. 2004/39/Ce (Market in Financial instruments directive, qui per il testo in Inglese; qui per il testo del D.Lgs. 164/2007 ), l’Italia ha perseguito l’obiettivo di adeguare la propria normativa interna a quella comunitaria in tema di strumenti finanziari.
Il legislatore italiano nell’adeguare tale materia, ampia e complessa, ha effettuato una scelta di delegificazione, seguendo l’impostazione iniziata con lo stesso Tuf (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), che già aveva rinviato alla normazione secondaria prodotta dall’autorità di vigilanza di settore (CONSOB e Banca d’Italia).

Articolo correlato:
Direttiva 2008/10/Ce e Direttiva 2008/11/Ce: modifiche alla MiFID e alla Direttiva sul prospetto per l’offerta pubblica.

Sommario:

Premessa
1. Panorama normativo antecedente alla direttiva MiFID: CAD e ISD;
2. Le innovazioni introdotte dalla direttiva MiFID;
3. Le nuove definizioni ed il ruolo della Consob secondo la direttiva MiFID;
4. L’albo dei consulenti indipendenti;
5. I vincoli di trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

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