
Nella puntata di ieri del podcast Teste di nicchia, dal titolo: Senza alcuna motivazione, a partire dalla richiesta fatta da Andrea Borruso e rivolta alla Polizia Municipale del Comune di Palermo volta ad aver trasmessi i dati relativi alle sanzioni emesse ai sensi dell’art. 255, comma 1-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
Chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni – quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare – sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (art.232-ter dello stesso decreto) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (art. 232-bis), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
Siamo giunti a condurre alcune riflessioni sul significato di trasparenza e diritto alla conoscenza.
Questo diritto è reso concreto, fra l’altro, dal c.d. accesso civico generalizzato.
Il nostro viaggio inizia nel 2013 e non mi stanco mai di leggere le parole di Filippo Turati:
“Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro.”
Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, sessione 1904-1908, 17 giugno 1908
La superiore citazione è emozionante per due ragioni.
La prima è di natura contenutistica: a centosedici anni dalla sua formulazione, il messaggio del politico socialista nella sua sintesi è ancora attuale ed è perfetto. Mi viene anche da chiedere quanto, dell’idea programmatica espressa, sia stato realmente attuato.
La seconda ragione attiene invece al luogo che ha custodito la frase del politico italiano: gli atti del parlamento italiano.
Nella puntata di Teste di nicchia dal titolo “L’emendamento mancante” abbiamo esplorato i labirinti della burocrazia alla ricerca di un emendamento al disegno di legge 499/2023 Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia dell’ARS.
Abbiamo scoperto – non lo sapevamo – che non vi è alcun obbligo di pubblicare il testo degli emendamenti.
Ecco che scoprire le parole di Filippo Turati all’interno degli Atti del Parlamento italiano appare come un miracolo emozionante restituendoci l’importanza della trasparenza e della conoscenza come fondamento per una reale partecipazione decocratica.
Lo spunto fattuale ha fornito l’occasione per discutere non solo del diritto di accesso generalizzato (FOIA), ma anche di un caso concreto sfociato nella famosa Sentenza del TAR Emilia Romagna nr. 325/2018.
Nel caso di specie la P.A. (l’Università degli Studi di Parma e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), aveva rigettato la richiesta di accesso ai dati fatta da un privato, il quale, in ultima istanza era costretto a rivolgersi alla Giustizia Amministrativa.
In particolar modo, nella fase giudiziale è stato eccepito, fra l’altro, dalla P.A. che:
- l’istanza non avrebbe potuto essere qualificata come istanza di accesso civico generalizzato (con inapplicabilità della relativa normativa di riferimento), non ravvisandosi, secondo l’amministrazione, nel contenuto dei documenti richiesti, alcuna connessione con gli interessi conoscitivi e le finalità pubbliche perseguite dal d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero di “favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione aldibattito pubblico; - a fronte di dati e documenti non correlati ad un interesse ssimilabile a quello del cittadino “abilitato” dal d.lgs. n. 33/2013 al controllo del corretto uso delle risorse pubbliche, il ricorrente avrebbe dovuto formulare una richiesta di accesso ordinaria, ex art. 22 della L. n. 241/1990;
La Corte ha osservato che la tesi esposta dall’Università è soggetta a due obiezioni, una di carattere formale e una di carattere sostanziale ed, infatti, accogliendo il ricorso del privato, fra l’altro ha motivato:
Non è possibile però confondere e sovrapporre la motivazione della norma con il contenuto del diritto esercitato, perché così facendo si introdurrebbe surrettiziamente un limite ulteriore (non previsto dalla legge) rispetto a quelli codificati espressamente, riducendo peraltro di molto, come si vedrà, lo
spazio di tutela accordato.
Ed inoltre:
Sotto il secondo profilo (obiezione sostanziale), la rivoluzione copernicana introdotta dall’istituto del diritto di accesso generalizzato consiste proprio nell’eliminazione dei limiti di natura soggettiva (afferenti al controllo dell’interesse sottostante di cui è portatore il richiedente) propri del diritto di accesso ordinario o procedimentale disciplinato dalla L. n. 241/1990.
Sembrerebbe un lieto fine ma…
Ancora una volta, tuttavia, come abbiamo avuto modo di rimarcare nell’articolo “Avviso di Accertamento, deposito CAD: ma è stata fatta giustizia?“, ci è sembrato che la condanna della P.A. soccombente alle spese processuali statuita in sentenza “Condanna l’Università convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente nei suoi confronti, che liquida in complessivi € 1.000,00” (quando il solo contributo unificato è di € 300,00), ci è sembrata un po’ stretta proprio in ragione dell’attività difensiva espletata e dell’importanza dei valori in gioco.
Mi viene da chiedere: quanto sarà costato realmente al ricorrente accedere ai predetti documenti e quindi avere giustizia?
