
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10091 del 15.04.2024 torna a ribadire un principio (per la verità espresso in altre pronuncie) per cui la PEC dimostra l’invio e la ricezione del messaggio contentuo nel corpo della pec, ma non garantisce il contenuto del documento allegato.
Per la verità potrebbe farsi il medesimo raggionamento in relazione alla raccomandata a/r: la busta garantisce l’invio della raccomandata, ma non il suo contenuto.
Proprio con riferimento alla raccomandata a/r la Corte di Cassazione ebbe a specificare che: il contenuto della lettera raccomandata inviata si presume uguale alla copia prodotta in giudizio, a meno che il destinatario riesca a provare di aver ricevuto una missiva da un contenuto diverso o una busta priva di contenuto.
In sostanza l’onere della prova grava sul destinatario e non sul mittente (Cass. sentenze n. 23920/2013 e n. 15762/2013).
Ricordo addirittura, stante l’incertezza generata da diverse sentenze contrastanti, che per un certo periodo si usava inviare la raccomandata senza busta, ma in un plico piegato e spillato, proprio al fine di superare possibili contestazioni in ordine al contenuto allegato.
Nell’ordinanza in commento, con riferimento all’allegato della pec, la Corte osserva:
Dunque, la Pec è in grado di attestare in maniera certa l’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa, non al file allegato ad essa. Pertanto, se alla Pec è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file, occorrendo, a tal fine, che sul file allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità. Ne consegue che non è corretta la stessa affermazione del tribunale secondo cui la produzione del documento (pec) in formato elettronico sarebbe idonea a fornire la prova del contenuto del documento allegato (e della data certa).
In sostanza l’allegato dovrà essere firmato digitalmente per considerarsi validamente “allegato” alle PEC.
Principi e ragionamenti che, per la verità, lasciano un po’ perplessi.
Ritengo, infatti, che non debba essere in dubbio il fatto che l’allegato sia stato inviato a mezzo della detta posta certificata.
Se ti ho inviato una foto amezzo pec, è certo che ti ho inviato a mezzo pec quella determinata foto.
La circostanza che la foto allegata sia stata digitalmente firmata, poi, non la trasforma magicamente in vera, o vero il fatto che quella determinata foto sia stata allegata alla pec.
Ed infatti posso averti inviato una foto firmata, ovvero una foto senza firma digitale: ma è indiscutibile che in entrambe le ipotesi ti ho inviato quell’allegato (la pec non può corrompere l’allegato).
Altra questione, invece, attiene alle caratteristiche intriseche dell’allegato ed alla sua validità come documento giuridico in grado di produrre determinati effetti.
Mi domando:
Come mai, ad esempio, nel caso dell’accesso civico generalizzato non è necessaria la firma digitale che attesti la conformità dell’allegato documento di identità per considerarsi validamente allegato alla richiesta?
Come mai posso inviare alla compagnia di assicurazione (ad esempio a mezzo pec),anche l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (senza che sia firmata digitalmente) atta, fra l’altro, a far decorrere i termini di cui all’art. 148 Codice delle Assicurazioni?
Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione trae origine da una società che aveva presentato opposizione ex art. 98 della legge fallimentare contro un decreto del Tribunale di Cagliari, il quale aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo per un determinato credito. Questo credito derivava da canoni d’affitto d’azienda secondo un contratto sottoscritto tra le parti l’8 luglio 2010.
Il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto che il contratto di affitto d’azienda non fosse opponibile alla procedura fallimentare poiché privo di data certa. Il Tribunale ha osservato che le note e le PEC prodotte dalla ricorrente non contenevano riferimenti sufficienti a comprovare l’esistenza e la data certa del contratto.
La parte ricorrente per cassazione aveva osservato che: il giudice di primo grado, nonostante l’inequivoca facoltà concessa alla parte dalla legge (art. 16 bis legge cit.), all’atto della prima costituzione in giudizio, di depositare i documenti in cartaceo, ha ritenuto imprescindibile, per provare il contenuto di un documento allegato ad una pec, la produzione dello stesso in via telematica, non considerando che il deposito in via telematica costituisce una semplice alternativa e che la prova del contenuto dell’allegato può essere fornita producendo documentazione attestante l’accettazione e la consegna del messaggio inviato via pec.
La Corte di Cassazione nella sentenza, invece di rimanere sul punto della questione di diritto (ovvero delle caratteristiche intrinseche dell’allegato), compie un ragionamento che in verità confonde (almeno il sottoscritto):
(…) questa Corte (vedi Cass. n. 32165/2023), nell’esaminare un’analoga questione in cui era stato invocato dall’istante che il documento allegato ad una posta elettronica certificata è attratto al regime di quest’ultima, ed è pertanto atto opponibile a terzi, ha affermato che “la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato“. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell’ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo….”.
“Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato (…) ha effettivamente quel contenuto” .
Questa affermazione a mio avviso non è corretta. Il documento allegato alla pec ha certamente quel contenuto: sia che sia firmato digitalmente o meno.
Può essere più o meno legalmente valido.
Certamente la ricevuta di consegna attesta che lo specifico documento è stato inviato. Quel documento e non altri.
Dobbiamo distinguere:
- allego ad una pec un contratto da me firmato digitalmente;
- chiedo al destinatario che me lo restituisca a mezzo pec firmato digitalmente;
- il destinatario me lo restituisce a mezzo pec ma non lo firma digitalmente;
È indubbio che il destinatario mi abbia inviato il documento, così come è indubbio che non è firmato ed è altrettanto indubbio che non possa considerarsi concluso il contratto (poichè il documento non è firmato).
Altra ipotesi:
- allego ad una pec un contratto da me firmato digitalmente;
- chiedo al destinatario che me lo restituisca a mezzo pec firmato digitalmente;
- il destinatario mi invia una pec ma con un altro contratto firmato solo da lui;
È indubbio che mi abbia inviato un altro documento, così come è indubbio che è firmato ed è altrettanto indubbio che non possa considerarsi concluso il contratto (manca la mia firma).
In sostanza dobbiamo distinguere le caratteristiche intrinseche dell’allegato, dalla prova che quello specifico documento sia stato allegato.
Un documento falso, anche se è stato firmato digitalmente, rimane un falso e la pec non lo trasforma in vero.
Riassumiamo quello che, invece, la Corte di Cassazione sostiene:
- Certificazione del Contenuto della PEC: La PEC attesta in modo certo l’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) e il suo contenuto limitatamente alla PEC stessa, non al file allegato ad essa. La ricevuta attesterà che un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni è stato allegato alla PEC, ma non garantirà il contenuto di quel file. Per garantire la provenienza e l’integrità del documento allegato, è necessaria la firma digitale.
- Opponibilità del Documento Allegato alla PEC: La Corte ha ritenuto non corretta l’affermazione che la produzione del documento in formato elettronico (PEC) fornisca la prova del contenuto del documento allegato e della data certa. Anche se una PEC inviata a un destinatario non è contestata riguardo al suo contenuto, non si può dedurre automaticamente che il documento allegato abbia la stessa certezza. È necessario che il documento allegato sia anche formalmente garantito nella sua autenticità e contenuto.
- Data Certa e Documento Allegato: Un documento allegato a una PEC non acquisisce automaticamente data certa solo perché la PEC ha una data certa. Per esempio, se una nota inviata via PEC richiama il contenuto di un contratto, non estende la certezza della data al contratto stesso e alle sue previsioni essenziali. Questo principio è stato ribadito anche in precedenti sentenze della Corte.
- Obbligo di Produzione del Documento in Formato Elettronico: La Corte ha inoltre stabilito che, se viene allegato un documento a una PEC, è obbligatorio produrre il documento in formato elettronico originale per verificarne il contenuto. La produzione in formato cartaceo non è sufficiente a garantire la data certa e l’integrità del documento allegato.
Ma allora, mi domando: se invio una pec in cui esclusivamente nell’allegato – non firmato digitalmente – minaccio ovvero offendo il destinatario, potrà dirsi allora che, poiché il contenuto di quel file non è garantito, non ho offeso o minacciato il destinatario?
