Le Nuove Regole degli Autovelox in base al DM dell’11 aprile 2024

di: Avv. Gerlando Gibilaro

In questo articolo dal titolo: “AUTOVELOX TRA MIT E CASSAZIONE: LA BATTAGLIA PER L’OMOLOGAZIONE” pubblicato su CFnews, avevo illustrato le discrasie esistenti tra l’indirizzo espresso nella famosa pronunzia della Cassazione n. 10505/2024 (con cui si sottolinea la differenza tra omologazione e approvazione: ribadendo che l’omologazione è un passaggio imprescindibile per la validità delle rilevazioni di velocità), e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 (nel quale, invece si continua a trattare in modo indifferenziato le due fattispecie).

Tenendo presente che la superiore discrasia rimane attuale, cogliamo l’occasione di analizzare le principali disposizioni del DM e ciò proprio in occasione delle vacanze estive e delle conseguenti movimentazioni di automezzi sulle strade italiane.

Le principali norme sulla collocazione degli autovelox

1. Tipologie di Postazioni di Controllo

Il DM distingue:

  • Postazioni Fisse: Installate in punti specifici delle strade e operative in modo continuo, queste postazioni non richiedono la presenza costante di un operatore di polizia. Sono collocate previa valutazione dell’ente proprietario della strada e sono utilizzate soprattutto per la contestazione differita delle violazioni.
  • Postazioni Mobili: Utilizzate temporaneamente e presidiate da operatori di polizia stradale. Possono essere collocate in modalità variabile o predeterminata, su cavalletti o veicoli fuori dalla carreggiata.
  • Dispositivi a Bordo Veicolo in Movimento: Questi dispositivi misurano la velocità in maniera dinamica e richiedono sempre il presidio da parte degli organi di polizia.

Disposizioni che l’Autorità deve osservare

Norme tecniche sul posizionamento dei dispositivi

2. Distanze Minime

  • Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo.
  • Distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale:
    • 4 km sulle autostrade (tipo A – di grande comunicazione)
    • 3 km sulle strade extraurbane principali (tipo B – strade extraurbane principali svolgono un ruolo cruciale nella rete stradale italiana)
    • 1 km su altre strade (tipo C, F, F-bis – strade che collegano località di medie e piccole dimensioni)
  • In ambito urbano, la distanza minima tra due dispositivi deve essere almeno di 1 km per le strade di tipo D (Strade Urbane di Scorrimento) e 500 metri per le strade di tipo E (destinate a servire quartieri residenziali e aree locali) e F (strade locali che servono principalmente il traffico interno ai quartieri).

Altre norme tecniche

3. Condizioni Tecniche

  • Le postazioni mobili sulle strade extraurbane devono essere collocate dove il limite di velocità imposto non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane.
  • Per le postazioni fisse, il limite massimo di velocità consentito, di norma, deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, salvo specifiche criticità che giustifichino limiti inferiori.

Cosa devono sapere gli autisti durante gli esodi estivi?

1. Segnaletica e Visibilità

  • Le postazioni di controllo devono essere segnalate in modo chiaro e visibile, garantendo agli automobilisti un’adeguata informazione sulla presenza dei dispositivi di rilevamento della velocità.
  • Per i dispositivi a bordo veicolo in movimento, la visibilità è garantita dall’installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura “rilevamento dinamico velocità”.

2. Monitoraggio Continuo

  • Gli autovelox possono effettuare un monitoraggio continuo del traffico, ma memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, rispettando così il principio di minimizzazione dei dati.

3. Tutela della Privacy

  • I dati raccolti dai dispositivi sono trattati nel rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati personali. Le immagini vengono memorizzate solo in caso di infrazione, e le fotografie che costituiscono prova delle violazioni non vengono inviate direttamente al domicilio dell’intestatario del veicolo.
  • I dispositivi devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali (allegato B del DM).
  • Principi di Minimizzazione e Limitazione: I dati devono essere trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità, conservazione e integrità (allegato B del DM).

I Principi di Minimizzazione e Limitazione

Il principio di minimizzazione

Il principio di minimizzazione dei dati è uno dei pilastri fondamentali della protezione dei dati personali. Esso è definito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea. Secondo questo principio, i dati personali raccolti devono essere:

  1. Adeguati: I dati devono essere sufficienti per raggiungere lo scopo per cui sono stati raccolti, senza essere eccessivi.
  2. Pertinenti: Devono essere strettamente rilevanti per le finalità per cui vengono trattati.
  3. Limitati a quanto necessario: Solo i dati necessari per le specifiche finalità devono essere raccolti e trattati.

Applicazione pratica:

  • Quando si installano autovelox, ad esempio, le telecamere devono registrare solo le informazioni necessarie per rilevare e contestare le infrazioni di velocità. Non devono catturare dati personali superflui, come i volti dei passeggeri, se non strettamente necessario.

Principio di Limitazione della Finalità

Il principio di limitazione della finalità, anch’esso previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, stabilisce che i dati personali devono essere raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime, e non devono essere trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali finalità.

Applicazione pratica:

  • I dati raccolti dagli autovelox devono essere utilizzati esclusivamente per accertare e contestare le infrazioni stradali. Non possono essere utilizzati per altre finalità, come il monitoraggio generico del comportamento degli automobilisti o la sorveglianza non correlata alla sicurezza stradale.

Esempio nell’uso degli Autovelox

  1. Minimizzazione dei Dati:
    • Gli autovelox devono registrare solo la velocità del veicolo e la targa. Le immagini dei volti o altre informazioni non necessarie devono essere oscurate o non catturate.
    • Le registrazioni devono essere limitate ai veicoli che effettivamente superano i limiti di velocità.
  2. Limitazione della Finalità:
    • I dati raccolti devono essere utilizzati solo per scopi legati alla sicurezza stradale, come l’emissione di multe per eccesso di velocità.
    • Una volta raggiunta la finalità per cui sono stati raccolti (es. emissione di una multa e conclusione dell’eventuale contenzioso), i dati devono essere cancellati.

Penso che, inevitabilmente, su questa maateria e con il progredire delle tecnologie (immagino l’implementazione dell’AI su questi dispositivi, facendo salve le prescrizione dell’AI act) vedremo sicuramente degli sviluppi.