Avevamo seguito con vivo interesse, in questo articolo, l’iter dello Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti.
Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell’Avv. Salvatore Grimaudo, su contributo della Camera Civile Veneziana, i pareri delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera sullo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 60, preceduti da una breve nota del Consigliere delegato Avv. Manola Faggiotto e del Presidente Avv. Paolo Maria Chersevani.
Ci pare di poter dire, ad un primo esame preliminare, che diverse sono le criticità emerse dall’analisi delle suddette Commissioni, quali brevemente:
- la necessità di prevedere criteri di competenza territoriale per la individuazione degli organismi di conciliazione;
- la determinazione del momento determinante la litispendenza (individuato nel deposito della istanza di mediazione);
- la non condivisione della previsione della sanzione della nullità del contratto concluso tra il professionista e l’assistito per il caso in cui manchi l’informazione preventiva circa la possibilità di ricorrere alla mediazione (considerato, invece, come illecito disciplinare);
- sulla previsione della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le Commissioni si sono divise: la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Giustizia del Senato ha svolto considerazioni critiche, fra l’altro, evidenziandone un possibile profilo di incostituzionalità del primo comma dell’art. 5 per eccesso di delega;
- le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare l’opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione;
- Infine, le Commissioni hanno giudicato necessaria la introduzione nel decreto legislativo di una disciplina di principio relativa ai requisiti e criteri che assicurino la professionalità e competenza tecnica del mediatore e ne garantiscano la neutralità, indipendenza ed imparzialità.
Rimangono insoluti, invece alcuni punti, a nostro avviso, particolarmente delicati, quali:
- nessuna considerazione è stata svolta in ordine all’articolo 11 laddove viene previsto l’obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all’articolo 13. Ricordiamo che tale previsione è stata fortemente avversata dall’Avvocatura in quanto ritenuta in palese contrasto con il considerando n. 11 della direttiva 2008/52/CE;
- nessuna considerazione è stata svolta in ordine alla necessità di introdurre l’obbligatorietà dell’assistenza legale;
- entrambe le Commissioni hanno ritenuto opportuno prevedere la inammissibilità anche del giuramento decisorio sulle dichiarazioni ed informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione rafforzando in tale maniera il segreto cui è tenuto il mediatore (sul quale abbiamo espresso non poche riserve nel citato articolo sulla mediazione civile, anche in ordine ).
Di seguito i pareri delle Commissioni.
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