In tema di mediazione civile ricordiamo che l’art. 4 comma 3 del decreto Legislativo 4 marzo 2010 prevede testualmente:
“All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto fra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio,. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5 comma 1 informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”
In tal senso pubblichiamo la CIRCOLARE CNF N. 11-C-2010 specificatamente inerente la mediazione civile e contenente i modelli di informativa per l’assistito della possibilità di conciliare la lite.
Sul punto ci preme ricordare che la mediazione obbligatoria, prevista come condizione di procedibilità dell’azione nelle materie indicate dal detto decreto, avrà efficacia a far tempo dal 21 marzo 2011.
La disposizione transitoria di cui all’art. 24 del suddetto decreto legislativo prevede, invece, che la restante parte del medesimo decreto ha efficacia immediata, ovvero a partire dal 21 marzo 2010.
In calce alla circolare suddetta vi è il modello di informativa da fornire al cliente e da allegare comunque – io credo – all’atto introduttivo. Ricordiamo che la violazione di tale obbligo comporta l’annullabilità (non più la nullità) del contratto concluso tra l’avvocato e il proprio assistito. L’obbligo scatta al momento del conferimento dell’incarico e non già della sottoscrizione della procura alle liti e riguarda, quindi, non solo le controversie giudiziarie ma anche quelle stragiudiziali.
N. 11-C-2010 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf
Di seguito, inoltre, proponiamo un altro schema di informativa da poter utilizzare.
Schema Documento Informativo Al Cliente http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf