Regione Sicilia: legge 5/2011 sul procedimento amministrativo ed in materia di trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della P.A.

Perché si possa parlare di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è necessario fare un passo in avanti.

Un passo in avanti – si badi bene –  di tipo culturale e non tecnologico.

Solo quando si andrà oltre la tastiera e lo schermo,
solo quando accetteremo il fatto che un pc collegato ad internet non è un qualcosa che facilita il lavoro, ma è, invece, un modo di organizzare il proprio pensiero,
solo quando comprenderemo che, come è stato per le steli, i papiri, la carta, la stampa, la televisione,  con l’avvento di internet il veicolo dei nostri pensieri è fatto dal modo e dalla forma in cui questi sono trasmessi,

solo comprendendo ciò la nostra società  sarà capace di affrontare quelle sfide che inevitabilmente la nostra era ci presenta.

I recenti avvenimenti iniziati in Egitto, Tunisia, Libia, Siria, hanno imposto al mondo una severa riflessione.
Le paure e le tribolazioni di queste popolazioni sono state le nostre, e tutta la società occidentale ha percepito quei sentimenti come un qualcosa che la riguardava intimamente.

Sentire parlare nei media di: Facebook, Twitter, blog, socialnetwork, Google, come di una massa indistinta ed in modo superficiale, distoglie l’attenzione dal vero motore dell’intera rete:

I DATI

Così come i container hanno rivoluzionato il flusso delle merci, Internet ha trasformato il flusso delle informazioni (frase liberamente tratta dalla prefazione di Federico Rampini  al libro”The Box” di Marc Levinson).
I DATI sono informazioni, pensieri, luoghi, notizie, cultura.

Questi DATI per essere produttivi devono essere veicolati in un modo corretto. Così come un buon pensiero necessita di una buona scrittura.

In tal senso la Pubblica Amministrazione deve utilizzare gli strumenti della tecnologia nel modo corretto se vuole essere efficiente.
Poiché la trasparenza è sintomo ed incentivo all’efficienza, allora:

i dati della P.A. devono essere, non solo pubblici e conoscibili,
ma anche veicolati nel modo corretto.

Qual è il modo corretto?
Il modo corretto è quello che preserva il dato, quello che non lo corrompe o lo vizia, quello che non lo altera.
Il dato grezzo ha queste qualità.

Pertanto la P.A. deve fornire dati grezzi per essere trasparente ed efficiente.

Questo è il filo che collega l’OpenGov all’Opendata.

Il tempo vola, è stato quasi 20 anni fa che ho deciso di ripensare il modo in cui usiamo le informazioni il modo in cui lavoriamo insieme, ed ho inventato il Word Wide Web…Tim Berners-Lee on the next Web.

*** ***** ***

Questa premessa alla Legge della regione Sicilia nr. 5/2011 per me è stata necessaria.
Necessaria per poterne comprendere la reale portata, esprimendo sin da subito diverse perplessità.

So perfettamente che criticare è semplice, costruire, proporre, innovare è difficile.
Credo, tuttavia, che una amichevole critica costruttiva possa aiutare a migliorare, ed, in tal senso, con questo spirito devono essere prese le seguenti considerazioni.

In primo luogo si sente decisamente la mancanza sia della definizione, che dell’introduzione del concetto di dati aperti (opendata).

Introdurre l’obbligo di fornire i dati secondo le modalità degli opendata, come detto,  significa rendere l’amministrazione efficiente e trasparente.

Non ci illudiamo: pubblicare il bilancio regionale attraverso uno scalcinato pdf (passatemi il termine)  e sepolto in chissà quale parte di un sito istituzionale non assolve ad alcunché.
Fornire i dati della P.A. in modo non aggregato e linkabile, invece, è reale trasparenza ed innovazione.

Dove vanno a finire le tasse che pago?
La P.A. italiana dovrebbe essere informata a questi standard tecnologici:  Featured Dataset: Italian Regional Public Accounts (tratto da Where does my money go).
Questo per fare un semplie esempio di cosa ci si aspetta dalla digitalizzazione della P.A.

Nelle stanze per così dire Istituzionali, purtroppo, ho l’impressione si sia portati a fare la seguente equazione:

digitalizzazione = pubblicato sul web

Tutto questo è abberrante.

*** ***** ***

Il 23 marzo 2011 è stato approvato dalla regione Sicilia il disegno di legge recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale“.

La Legge Regionale 5/2011 del 5 aprile 2011 apporta modifiche alla legge regionale 10 del 1991 (che aveva recepito in Sicilia la legge nazionale 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi“).

Avvertiamo subito il lettore che in questo articolo, in ordine alle legge regionale in commento, ci occuperemo soltanto delle norme relative all’informatizzazione della pubblica amministrazione che risultano intimamente collegate a quel processo di trasparenza della P.A., di cui sempre più spesso oggi si discute e che prende il nome di Open Government (opengov).

L’emanazione di tale legge nasce, inoltre, dall’esigenza di adeguare la normativa regionale a quelle nazionale. Ci riferiamo in particolar modo al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato ed integrato con il famoso decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) di cui speriamo di parlare in un successivo articolo.

Sono già diverse le regioni che hanno implementato e/o modificato la normativa di settore.
Ricordiamo la Legge Regionale n. 9 del 26-03-2009 della Regione Piemonte (la più attiva nel settore): Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione; la Legge Regionale n. 11 del 24-05-2004 della Regione Emilia-Romagna: Sviluppo Regionale della Società e dell’Informazione; la Legge Regionale n. 11 del25-07-2006 della Regione Umbria: Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell’amministrazione regionale; la Legge Regionale n. 19 DEL 14-11-2008 della Regione Veneto: Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell’informazione del Veneto.
Ricordiamo, peraltro, che in materia di trasparenza dell’attività amministrativa molte norme risultano inserite in diverse e variegate disposizioni.

Attualmente altre Regioni si apprestano a dotarsi di una normativa specifica. Sul punto vi rimandiamo ad un interessante articolo di Pietro Blu Giandonato: “Puglia, laboratorio anche per l’open source… e l’open data?” che non si limita a fare il punto della situazione, ma che, in modo concreto, sviluppa alcune proposte in ambito legislativo. E ciò in relazione alla materia dei c.d. dati aperti (open data), ovvero quel complesso di dati detenuti, formati o comunque trattati  dalla P.A. (ma non solo), conoscibili da chiunque (dati pubblici, quindi non sottoposti a limitazioni di sorta), dati che, per essere realmente conoscibili e/o utilizzabili devono essere resi disponibili in un formato aperto (ovvero secondo determinati standard, in modo non aggregato, ed in modo riutilizzabile).

Invero la tematica della trasparenza e dell’efficienza della P.A. è intimamente collegata alla gestione dei dati dalla stessa detenuti.
In particolar modo, ad avviso dello scrivente, nella materia in oggetto, bisogna partire dalla seguente normativa:

  • Codice dell’Amministrazione Digitale,
  • Legge 4 GIUGNO 2010, n. 96 (come modificata anche a seguito del D.L. 24 gennaio 2006, n. 36 attuativo della direttiva 2003/98/CE, relativa alla normativa in tema di riutilizzo dei dati)
  • Direttiva 8/2009 (riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on-line al cittadino).

Pertanto, al fine di uniformare la normativa italiana con quella europea e per formare una P.A. trasparente ed efficiente sarebbe necessario:

  1. Prevedere un vero e proprio diritto soggettivo al fine di consentire l’accesso ai dati della P.A. Nel CAD viene previsto all’art. 2 comma I: Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ne parleremo oltre).
  2. I dati pubblici, costantemente aggiornati, detenuti dalla P.A. devo essere resi disponibili secondo formati standard ed aperti (opendata);
  3. Deve essere consentito il riuso dei dati pubblici detenuti dalla P.A. attraverso apposite licenze. In tal senso penso alla IODL (Italian Open Data License v1.0, redatta sostanzialmente sul modello delle licenze CC) la quale, fra l’altro, prevede: “Tu puoi esercitare i diritti concessi con la presente licenza in modo libero e gratuito, anche qualora la finalità da Te perseguita sia di tipo commerciale“.

In ordine alle licenze di utilizzo dei dati così forniti dalla P.A., a mio avviso, si potrebbe anche prevedere la possibilità di modulare la licenza a seconda delle specifiche qualità del soggetto che richiede il riuso.
Mi spiego meglio: posto che i dati pubblici della P.A. devono essere resi disponibili a tutti secondo formati aperti, si possono, eventualmente, apportare delle modifiche alla licenza di utilizzo a secondo dello scopo (commerciale o meno).
In tal senso ho sempre trovato suggestiva l’idea di creare dei meccanismi simili a quelli  dell’Appstore, o dell’Android Market (o quant’altro).

Sinteticamente, posta una banca dati della P.A., laddove l’accesso e l’utilizzo di questi viene effettuato per fini scientifici o non commerciali, allora il riuso deve essere gratuito.
Dove, invece,  viene fatto un uso commerciale dei dati, può (e non deve) essere previsto un utilizzo a pagamento attraverso un sistema modulare (personalmente penserei a qualcosa di simile alle provvigioni).
In questa maniera si garantirebbe:

  • il diritto del cittadino di accedere ai dati;
  • l’utilizzo dei dati in modo gratuito ed a beneficio della collettività per coloro che intendono effettuare studi, ricerche e quant’altro;
  • per l’utilizzo dei dati a pagamento e per fini commerciali, il modello delineato metterebbe le varie imprese, dalle più piccole alle più grandi, in condizioni di reale competizione (non secondo la capacità finanziaria dell’impresa, bensì secondo il merito del servizio offerto).

Si tratterebbe, quindi, di studiare apposite soluzioni tecniche e giuridiche relative all’utilizzo dei dati.
Inoltre, elemento assolutamente necessario è l’introduzione per via normativa dell’obbligo per  la Pubblica Amministrazione, nella predisposizione dei bandi di gara, di richiedere con apposita clausola contrattuale che il fornitore, il consulente o l’appaltatore del servizio fornisca i dati dallo stesso raccolti, oltre che nelle forme tradizionali, anche in formato digitale e con standard che ne consentano l’elaborazione da parte di elaboratori e la modificabilità da parte della Pubblica Amministrazione.

Infine, inutile dire che sarebbe necessario realizzare una vera e propria conferenza di servizi interdisciplinare, al fine di enucleare le tipologia dei dati da liberare, ed i relativi tempi.

Solo in tale maniera si potrebbe creare un circolo virtuoso: dalla trasparenza e dall’efficienza della P.A., all’innovazione, mettendo in moto un ciclo economico tale per cui: dall’investimento della P.A. volto alla diffusione dei dati si giungerebbe, senza spendere un euro in più, al finanziamento di tutte quelle imprese e/o professionisti che lavorano nei rispettivi settori grazie all’utilizzo dei dati.
Ci piace segnalare, ancora una volta, questo articolo di Andrea Borruso: Dati: pubblici, standard e interconnessi.

Effettuate queste doverose considerazioni, la legge regionale in commento, come detto modificativa della legge inerente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, si colloca sul versante molto ampio dell’attività della P.A. nel rapporto con la cittadinanza.

Di seguito, come detto, analizzeremo alcuni articoli.

[note]
Art. 1. Ambito di applicazione e principi generali

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.
[/note]

Abbiamo preso in considerazione questo articolo proprio per la sua funzione applicativa.
Rispetto al previgente comma 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, la portata della modifica amplia la categoria dei soggetti tenuti al rispetto delle norme in materia di trasparenza ed informatizzazione. Oltre all’esplicito riferimento ai principi Comunitari, l’articolo in questione ricomprende nell’alveo applicativo della presente normativo anche le società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.

[note]
Art. 3.
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale

1. L’art. 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l’amministrazione digitale) l’Assessore regionale per l’Economia predispone il Piano per l’innovazione tecnologica della Regione (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, all’approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell’amministrazione regionale e di quelle di cui all’art. 1.
3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell’amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l’amministrazione digitale.
4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall’attuazione del predetto piano.
5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell’amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all’indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.
6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

2. Il Piano di cui al comma 2 dell’articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall’Assessore regionale per l’economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[/note]

Il primo comma dell’art. 3 bis (come modificato dal comma 1 della legge 5/2011) è pedissequamente tratto dall’art. 2 comma I del CAD il quale recita: Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Così come per il CAD, la dizione sembrerebbe essere esaustiva, tale da far sorgere in capo alla P.A. un vero e proprio obbligo.
A fronte di tale obbligo per la P.A. la domanda che mi pongo è la seguente: in tali casi il cittadino è titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo?
In sostanza il cittadino ha un autonomo diritto inerente la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale nonché alla corretta organizzazione della P.A.; oppure è titolare di un interesse nei confronti della pubblica amministrazione consistente nella pretesa che tale potere sia esercitato in conformità alla legge.
La distinzione non è di poco conto in quanto nel primo caso il diritto è direttamente azionabile a prescindere dall’interesse individuale.

Il secondo comma dell’art. 3 bis sembrerebbe recepire direttamente Codice per l’amministrazione digitale. In tal senso la Sicilia dai media e dalla stampa è stata salutata come  la prima regione a recepire il CAD.
Sul punto io sarei molto cauto.

In sostanza l’Assessore regionale per l’Economia (attualmente è l’Assessore Gaetano Armao) dovrebbe predisporre il Piano per l’innovazione tecnologica della Regione (PITRE) il quale contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell’amministrazione regionale (comma 3 del presente articolo).
Durante i lavori del seminario su “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni“, tenutosi a Palermo il 10 maggio u.s. ed organizzato da DigitPA è stato chiarito che la funzione del PITRE è quella di trasformare l’attuale sistema organizzativo, applicativo e telematico per il conseguimento della digitalizzazione dell’Amministrazione ed il trattamento dell’informazione amministrativa digitale.

Queste sono le slide sul PITRE che vi invito a sfogliare.

E’ stato previsto che tale piano doveva essere definito entro il 10 giugno 2011, avrebbe dovuto quantificare gli oneri finanziari e le relative fonti di copertura e non avrebbe potuto prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.
Ho provato, invano, a ricercare tale documento nei motori di ricerca. Mi riservo trattare il PITRE in un articolo allorquando riuscirò ad entrare in possesso di tale documento (ovviamente sono ben accette tutte le indicazioni da parte dei lettori di inDiritto).

Così come nel CAD (art. 2-bis: Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa) anche il comma 6 dell’articolo in questione prevede che al fine di digitalizzare la P.A. non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Come spesso accade, tale articolo, come quello contenuto nel CAD, se da un lato vieta aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa, considerati i bilanci dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, prevede che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riteniamo, tuttavia, che l’uso delle nuove tecnologie e delle risorse (tecniche ed umane) della P.A. non dovrebbero in alcun modo comportare nuovi costi, semmai solo dei benefici.
In tal senso, tale comma, (così come l’art. 57, comma 19, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 – modificativo del CAD, il quale prevede testualmente “DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”), è esemplificativo delle modalità operative italiane: si proclamano e si pretendono grandi innovazioni a costi zero (salvo poi trovare degli escamotage poco ortodossi se non palesemente illeciti).
E’ inevitabile che l’innovazione abbia un costo iniziale che chiameremo investimento, il quale poi rappresenterà un vantaggio non solo dal punto di vista dell’efficienza, ma anche da quello dell’economicità.

In ultimo appare davvero sibbilina la frase “La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma (ovvero la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste) comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall’attuazione del predetto piano” contenuta nel comma 4 dell’articolo in commento.

[note]
Art. 12.
Trasparenza e pubblicità degli atti

1. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall’articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.
3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.
4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.
5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un’area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.
7. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l’obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l’obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà nonché l’elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all’istanza, con l’indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.
[/note]

Per quanto attiene al secondo comma evidenziamo che:

  • l’art. Art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è titolato: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
  • l’art. 23 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è titolato: Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico;
  • l’art. 32. della legge 18 giugno 2009, n. 69 è titolato: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea. In particolare a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

In tal senso particolarmente rilevante è il comma 3 dell’articolo in commento il quale prevede che “Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati“.

a quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste