
L’atto di citazione (l’atto di accusa) che i due studi legali Susman Godfrey e Rothwell, Figg, Earnst & Manbech hanno presentato per il loro cliente, The New York Times, contro Microsoft ed OpenAI consta di 69 pagine.
L’accusa, come risaputo, è quella di aver illegittimamente usato materiale protetto da copyright.
Giovanni Ziccardi, professore associato – Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università di Milano – nel suo canale YouTube, commenta, riga per riga, l’atto introduttivo di questo giudizio in questo interessantissimo video (ringrazio Andrea Borruso per avermelo segnalato)
Ne consiglio la visione a chiunque, non solo ai cultori delle materie giuridiche.
La spiegazione è attenta, curata e puntuale.
L’atto di accusa, poi, è avvincente ed è scritto in modo magistrale.
Ciò che mi ha colpito della stesura dell’atto è la cura delle argomentazioni: le premesse, i concetti a partire dai quali è formulato e, quindi, il modo in cui si snoda il ragionamento giuridico.
L’atto è intellegibile da una utenza anche non qualificata: un modo alto di guardare al diritto ed ai diritti. E ciò a prescindere dall’opinione che possiamo avere sul caso in sé.
Questa cura richiede tempo, (anche per la redazione dell’elaborato e ciò in contrapposizione con gli stringenti tempi processuali), richiede anche un certo numero di paragrafi, richiede pazienza (sopratutto da parte del lettore).
Il mio maestro, l’Avv. Salvatore Grimaudo, una volta ebbe a dirmi: Descrivi bene il fatto, una causa la si vince in fatto, non in diritto (e forse avrei dovuto chiamare questo luogo inFatto).
Secondo le disposizioni del nuovo art. 121 c.p.c. (riforma Cartabia) chiarezza e sinteticità sono gli obiettivi stabiliti dal decreto ministeriale.
Atti di citazione, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento per i giudizi di valore inferiore a cinquecentomila euro dovranno rispettare dei limiti dimensionali.
Massimo 20 parole chiave per individuare l’oggetto del giudizio, inserire collegamenti ipertestuale agli allegati citati nella parte in fatto dell’atto (in una busta telematica per il deposito dell’atto il cui incredibile limite dimesionale è di 30Mb).
80 mila caratteri (circa 40 pagine) per gli atti introduttivi e le comparse conclusionali, 50 mila caratteri (36 pagine) per le memorie le repliche e gli altri atti del giudizio, 10 mila caratteri (5 pagine) per le note scritte in sostituzione dell’udienza. Sono anche previste delle deroghe ai limiti dimensionali per le controversie attinenti a questioni di particolare complessità.
Mi chedo se chiarezza e sinteticità possano essere normati in un D.M.
Mi chedo se la chiarezza di un atto processuale non sia già di per sé il biglietto da visita, per così dire, della parte processuale.
Mi chiedo sè tali prescrizioni (sinteticità e chiarezza), risolvendosi in formule meramente soggettive, aumentino in modo indiscriminato e pericoloso il perimetro della discrezionalità decisionale.
Il Dott. Giovanni Acerboni e l’Avv. Maria Roberta Perugini in un bell’articolo su NT+Diritto (le cui conclusioni condivido pienamente) esemplificano casi di scrittura giuridica nei quali l’intelligibilità contrasta con la chiarezza.
La sinteticità e la chiarezza dovrebbero essere delle virtù intrinseche dell’atto, da sole atte a meglio veicolare le ragioni della parte.
Disciplinarle legalmente e normarle astrattamente (come è stato a mio avviso maldestramente) produce solo un vulnus nei diritti di difesa e nelle ragioni del decidere.
