Responsabilità Sanitaria: azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione

di: Avv. Gerlando Gibilaro

Il Decreto Ministeriale n. 232 del 2023 ha attuato quanto previsto dalla L. n.24/2017 art. 12, in ordine al sistema che permette l’azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia di Assicurazione che – eventualmente – garantisce l’ente sanitario.

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, aveva introdotto importanti disposizioni riguardanti la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, che adesso con il citato D.M. trovano attuazione.

La sicurezza delle cure è parte integrante del diritto alla salute e si realizza attraverso attività preventive e gestionali dei rischi, coinvolgendo tutto il personale sanitario.

Viene previsto che le regioni possano designare il Difensore civico come garante per il diritto alla salute e istituisce i Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente ed altresì viene istituito un Osservatorio nazionale per monitorare e promuovere buone pratiche di sicurezza nelle cure sanitarie.

Vogliamo ricordare anche l’articolo 4 della predetta legge, che impone alle strutture sanitarie di garantire trasparenza sulle prestazioni erogate e sui risarcimenti liquidati.
Su tali norme ritorneremo in prossimi articoli

L’art. 7 , fra l’altro, definisce le responsabilità civile delle strutture sanitarie e dei professionisti che vi operano, stabilendo testualmente che:

1 La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nel l’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti 1a professione sanitaria, anche se scelti paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle lore condotte dolose copolse.

La responsabilità, quindi viene parametrata nell’aveo delle norme civilistiche attienti alla “Responsabilità del debitore” (1218 c.c.), ovvero responsabilità contrattuale, ache per fatto di terzi (1228 c.c.).

In particolar modo con riferimento all’art. 7 avremo:

  • Responsabilità della Struttura: Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono responsabili per i danni causati dalle azioni dolose o colpose dei professionisti sanitari che operano al loro interno, anche se questi ultimi non sono impiegati direttamente dalla struttura ma operano in regime di libera professione o sono scelti dal paziente.
  • Responsabilità dei Professionisti Sanitari: I professionisti sanitari sono responsabili personalmente per i danni causati dalla loro condotta, a meno che non agiscano nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale specifica con il paziente.
  • Risarcimento del Danno: Il risarcimento dei danni segue le normative del codice civile italiano, considerando le specificità del caso medico e le linee guida di riferimento per la pratica sanitaria.
  • Norme Imperative: Le disposizioni di questo articolo sono considerate norme imperative, cioè non derogabili da accordi privati.

L’articolo 10 impone requisiti specifici per le assicurazioni nel settore sanitario. Sinteticamente: tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, devono avere una copertura assicurativa adeguata per la responsabilità civile verso terzi e i prestatori d’opera. Questo include danni causati dal personale e da attività di formazione o ricerca. Il Ministro dello sviluppo economico, in concerto con il Ministro della salute, stabilisce i criteri e le modalità per la vigilanza e il controllo delle assicurazioni nel settore sanitario.

L’articolo 12 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, stabilisce disposizioni specifiche per l’azione diretta del soggetto danneggiato. Questo articolo è cruciale perché consente al danneggiato di agire legalmente direttamente contro l’assicurazione della struttura sanitaria o del professionista sanitario, semplificando il processo di richiesta del risarcimento.

Nella detta legge veniva stabilito (art. 12 c. 6) che le disposizioni in tema di risarcimento diretto (un po’ come nella rca) sarebbero state applicate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto che stabilisce i requisiti minimi delle polizze assicurative.

Quindi con l’entrata in vigore, il 16 marzo 2024, del decreto ministeriale 232/2023 attuativo della legge 24/2017, è diventato operativo il regime dell’azione diretta.

Ecco i dettagli principali dell’azione diretta come sisciplinata dall’art. 12 della L. 24/2017:

Azione Diretta del Soggetto Danneggiato

  • Diritto all’Azione Diretta: Il soggetto danneggiato ha il diritto di rivolgersi direttamente all’assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, o all’assicurazione del professionista sanitario, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, senza dover agire prima contro la struttura o il professionista.
  • Limiti delle Somme: L’azione può essere esercitata entro i limiti delle somme assicurate secondo il contratto stipulato con la struttura o il professionista.

Eccezioni Non Opponibili

  • Eccezioni Limitate: All’azione diretta non sono opponibili eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, se non quelle espressamente stabilite dal decreto che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

Diritto di Rivalsa

  • Rivalsa dell’Assicurazione: L’impresa di assicurazione ha il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato, secondo i requisiti minimi e non derogabili contrattualmente stabiliti dal decreto legislativo.

Procedura Legale

  • Ai sensi dell’art. 8 la conciliazione (procedura di mediazione) è condizione di procedibilità della domanda
  • Litisconsorte Necessario: In un giudizio promosso contro l’assicurazione, sia la struttura sanitaria che il professionista sanitario sono considerati litisconsorti necessari, ossia devono essere coinvolti nel processo.
  • Accesso alla Documentazione: L’impresa di assicurazione, il professionista sanitario e il danneggiato hanno il diritto di accedere alla documentazione relativa ai fatti oggetto del sinistro in ogni fase della gestione del caso.

Prescrizione dell’Azione Diretta

  • Termini di Prescrizione: L’azione diretta è soggetta allo stesso termine di prescrizione dell’azione contro la struttura o il professionista sanitario.

È bene rammentare che gli effetti conseguenti l’applicazione della normativa in commento si produrranno sui contratti che saranno stipulati nel futuro (dall’entrata in vigore del DM).
L’azione diretta si collega alla regola di cui all’art. 8 del regolamento (DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232), il quale identifica le eccezioni opponibili al danneggiato, in quanto approvate specificamente per iscritto al momento della sottoscrizione della relativa clausola.

Per cui quando si entra nella struttura, con la sottoscrizione della clausola contrattuale (da approvare specificamente per iscritto) la compagnia di Assicurazione potrà opporre al danneggiato:

a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attivita’ chenon sono oggetto della copertura assicurativa; b) fatti generatori di responsabilita’ verificatisi e lerichieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodicontemplati dall’articolo 5; c) le limitazioni del contratto assicurativo di cui all’articolo1, comma 1, lettere q) ed r), con riferimento alle copertureassicurative di cui al comma 1 dell’articolo 10 della Legge; d) il mancato pagamento del premio.

Spieghiamo:

  1. Fatti Dannosi Non Coperti: Questa eccezione riguarda i danni derivanti da attività che non rientrano nell’ambito della copertura assicurativa. Se l’attività responsabile del danno non è inclusa nelle garanzie della polizza, l’assicuratore può opporre questa eccezione.
  2. Periodo di Copertura: Relativa ai fatti generatori di responsabilità che si verificano al di fuori dei periodi di copertura definiti dalla polizza. Se un evento causante danno si verifica in un periodo non coperto dall’assicurazione, questa eccezione può essere utilizzata.
  3. Limitazioni Contrattuali: Include le limitazioni specifiche previste dal contratto di assicurazione, come le clausole di franchigia (dove una parte del danno rimane a carico dell’assicurato) e la Self Insurance Retention (SIR), che è la quota di rischio non trasferita all’assicuratore e gestita internamente dalla struttura.
  4. Mancato Pagamento del Premio: Se il contraente non ha pagato il premio assicurativo, l’assicuratore può rifiutare di coprire il sinistro.

Voglio rammentare, a tal riguardo, anche la previsione dell’articolo 14 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, istituisce un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, la cui gestione delle risorse è affidata alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.A., attraverso una convenzione con il Ministero della Salute.

Il Fondo interviene per risarcire i danni nei casi in cui i danni siano superiori ai massimali di assicurazione, in situazioni di insolvenza dell’assicuratore, o in assenza di copertura assicurativa per recesso unilaterale.
Le disposizioni si applicano ai sinistri denunciati dopo l’entrata in vigore della legge.