La Corte di Cassazione con la sentenza 28047 dell’8 ottobre- 28 novembre 2008 n. 28047 si è pronunciata sulle seguenti questioni sottoposte al suo vaglio:
- La misura della liquidazione del danno morale per perdita del congiunto in capo agli eredi;
- L’ambito e l’entità liquidativa del danno biologico maturato dalla vittima fra il momento della lesione e quello della morte.
Nel rimandare alla lettura integrale della sentenza i9n commento, disponibile a questo indirizzo: Cassazione sez. III civile sentenza 28047/2008, evidenziamo immediatamente quali sono state le prese di posizione della Corte sui punti sopra accennati:
Con riferimento alla misura della liquidazione del danno morale per perdita del congiunto in capo agli eredi, nel cassare con rinvio la decisione del giudice di merito, la Corte ha statuito che:
“Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24 aprile 2007 n. 9681).
In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non e’ loro ascrivibile se non come denegata giustizia“.
In relazione alla seconda questione, ovvero in ordine alla portata liquidativa del danno biologico iure haereditatis, viene statuito che tale determinazione deve essere riferita all’invalidazione totale della parte lesa ed anche in tal caso nella liquidazione il giudice deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale:
“Dovendosi considerare non controverso tra le parti il punto relativo alla trasmissibilita’ agli eredi del danno biologico in caso di morte non immediata (cfr. Cass. 10 agosto 2004 n. 15408 e Cass. 9 marzo 2004 n. 4754), deve ritenersi illogica la sua determinazione in una misura simbolica, senza tener conto che la lesione mortale, reca in se’ lai invalidazione totale della parte lesa privandola delle condizioni biologiche di sopravvivenza.
Il principio di diritto, costituzionalmente orientato, esige allora una migliore considerazione della prudente discrezionalita’ del giudice del merito, il quale anche per tale voce deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale del danno”.
Nel prosieguo dell’articolo effettueremo alcune considerazioni sulla sentenza in epigrafe.:
Sommario:
- Il danno morale da perdita di un congiunto: il pretium doloris e l’autonomia ontologica.
- Il danno biologico iure haereditatis: il fattore temporale.
Continua a leggere “Corte di Cassazione – sez. III civile Sentenza n. 28407 del 2008: il danno morale parentale, l'autonomia risarcitoria della privazione delle funzioni vitali rispetto al danno biologico, il danno biologico iure haereditatis. Il diritto alla vita.”