Open Source Software e tutela della salute

In questo periodo di cambiamenti epocali intrapresi con la riforma della Sanità negli Stati Uniti, mi ha particolarmente colpito l’analisi effettuata dal SFLC (Software Freedom Loaw Center), che analizza la questione relativa a ” I difetti del software nei dispositivi medici cardiaci è un problema di vita o di morte“.

Il nocciolo della questione risiede nella circostanza secondo cui:

Milioni di persone con patologie cardiache croniche, epilessia, diabete, obesità e persino  depressione,  dipendono da dispositivi medici impiantabili (IMDS) necessari per la loro vita, tuttavia il software che rende possibile l’erogazione del trattamento sanitario necessario rimane nascosto ai pazienti e ai loro medici. Nonostante vi sia un evidente collegamento fra i malfunzionamenti dei dispositivi  e i difetti del codice sorgente, il suddetto software rimane considerato di esclusiva proprietà di suoi produttori e non è quasi mai preventivamente esaminato dalle autorità di regolamentazione responsabili della loro sicurezza.

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Corte di Cassazione – sez. III civile sentenza n. 29191 del 2008: l'entità del danno biologico futuro e la personalizzazione del risarcimento. Il danno morale e la sua liquidazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza 2919 del 6 ottobre- 12 dicembre 2008 n. 2919, è intervenuta sulle tematiche risarcitorie relative alla liquidazione del danno non patrimoniale nel caso in cui vi sia stata la morte della vittima del sinistro, per cause diverse dall’incidente, in pendenza di giudizio.

In tal senso è stato statuito che la morte della vittima per cause indipendenti dall’evento lesivo, incide certamente sulla valutazione del danno biologico, il quale resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, quale debito di valore. In tal senso l’eventuale riduzione del quantum non opera in ordine alla esatta determinazione del danno biologico c.d. statico, ma solo sulla determinazione del danno biologico c.d. globale.

Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo più da vicino la statuizione della Corte, la quale, peraltro, si è anche espressa anche sulla determinazione del danno morale.

Scarica la Sentenza Cass- sez-III civile sent n 29191 del 2008

Sommario:

– Le questioni analizzate nella Sentenza della corte di Cassazione n. 29191 del 2008.

– Il risarcimento del danno biologico del danno biologico futuro: la personalizzazione del ristoro e l’integrità del risarcimento.

– L’autonomia e la liquidazione del danno morale.

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Corte di Cassazione – sez. III civile Sentenza n. 28407 del 2008: il danno morale parentale, l'autonomia risarcitoria della privazione delle funzioni vitali rispetto al danno biologico, il danno biologico iure haereditatis. Il diritto alla vita.

La Corte di Cassazione con la sentenza 28047 dell’8 ottobre- 28 novembre 2008 n. 28047 si è pronunciata sulle seguenti questioni sottoposte al suo vaglio:

  • La misura della liquidazione del danno morale per perdita del congiunto in capo agli eredi;
  • L’ambito e l’entità liquidativa del danno biologico maturato dalla vittima fra il momento della lesione e quello della morte.

Nel rimandare alla lettura integrale della sentenza i9n commento, disponibile a questo indirizzo: Cassazione sez. III civile sentenza 28047/2008, evidenziamo immediatamente quali sono state le prese di posizione della Corte sui punti sopra accennati:

Con riferimento alla misura della liquidazione del danno morale per perdita del congiunto in capo agli eredi, nel cassare con rinvio la decisione del giudice di merito, la Corte ha statuito che:

“Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24 aprile 2007 n. 9681).
In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non e’ loro ascrivibile se non come denegata giustizia“.

In relazione alla seconda questione, ovvero in ordine alla portata liquidativa del danno biologico iure haereditatis, viene statuito che tale determinazione deve essere riferita all’invalidazione totale della parte lesa ed anche in tal caso nella liquidazione il giudice deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale:

“Dovendosi considerare non controverso tra le parti il punto relativo alla trasmissibilita’ agli eredi del danno biologico in caso di morte non immediata (cfr. Cass. 10 agosto 2004 n. 15408 e Cass. 9 marzo 2004 n. 4754), deve ritenersi illogica la sua determinazione in una misura simbolica, senza tener conto che la lesione mortale, reca in se’ lai invalidazione totale della parte lesa privandola delle condizioni biologiche di sopravvivenza.
Il principio di diritto, costituzionalmente orientato, esige allora una migliore considerazione della prudente discrezionalita’ del giudice del merito, il quale anche per tale voce deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale del danno”.

Nel prosieguo dell’articolo effettueremo alcune considerazioni sulla sentenza in epigrafe.:

Sommario:

  1. Il danno morale da perdita di un congiunto: il pretium doloris e l’autonomia ontologica.
  2. Il danno biologico iure haereditatis: il fattore temporale.

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Decreto del Ministero sviluppo Economico n. 86 del 2008: obbligo assicurativo per le strade private aperte alla pubblica circolazione.

Con il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2008 (G.U. del 19 maggio 2008 n. 116), vengono dettate delle nuove disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Sommario:

  • Responsabilità civile sulle strade private aperte alla circolazione pubblica;
  • Assolvimento dell’obbligo assicurativo: presunzione.

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Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.

Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell’intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:

  • Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
  • Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1414 del 2008

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n.1482 del 2008

 Articoli correlati:

Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.

Nel prosieguo dell’articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.

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Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?

Il Tribunale di Palermo con le Sentenze 696/2008 del 13/02/2008; e 820/2008 del 18/02/2008 torna ad occuparsi rispettivamente dei casi Parmalat e Cirio, con riferimento alla responsabilità dell’ente intermediatore (in questo caso la Banca) per la collocazione dei suddetti titoli.

Le due sentenze sopra evidenziate pervengono a conclusioni diverse seguendo, tuttavia, il medesimo ragionamento, ciò a dimostrazione, se è possibile ancora una volta, che ogni causa è una storia a sé stante, ma anche e soprattutto l’analisi delle due sentenze evidenzia come sulla materia vi sia ancora molto da dire.

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 696/08 bond Parmalat

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 820/2008 bond Cirio

Se nella Sentenza 696/08 il Tribunale accoglie le doglianze della parte attrice che nei propri atti richiedeva la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione del contratto, oltre che il danno esistenziale ed i danni ultronei, nella Sentenza 820/2008 il Tribunale respinge le domande di parte attrice.
Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo brevemente i punti di contatto fra le due sopra citate sentenze:

  • Abbandonata definitivamente la tesi della nullità del negozio giuridico
  • Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
  • La quantificazione del danno in caso di responsabilità precontrattuale in tema di collocamento di strumenti finanziari

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