Il caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15216/2024 riguarda una controversia in materia di responsabilità medica. La vicenda coinvolge i genitori di un bambino nato con una grave menomazione cerebrale, causata dal ritardo con cui la ginecologa aveva deciso di eseguire un taglio cesareo.
I genitori del bambino avevano inizialmente richiesto il risarcimento dei danni sia nei confronti della ginecologa che dell’ospedale dove il parto era avvenuto.
Successivamente, era stata raggiunta una transazione con la ginecologa, con il pagamento di un importo di € 387.342,68.
Il primo grado di giudizio
Il giudizio di primo grado ha visto la Corte dichiarare la cessazione della materia del contendere tra i genitori del bambino e la ginecologa, a seguito della transazione raggiunta tra le parti. Tuttavia, la Corte ha rigettato la domanda nei confronti dell’ostetrica e ha condannato l’ospedale al pagamento di un risarcimento di € 1.370.727,35 a favore dei genitori del bambino per i danni causati dalla negligenza della ginecologa. Inoltre, la Corte ha accolto la domanda di garanzia avanzata dall’ospedale nei confronti della compagnia di assicurazione, condannando quest’ultima a tenere indenne l’ospedale per quanto dovuto, dedotta la franchigia.
L’Appello
La Corte d’Appello ha confermato la condanna dell’ospedale e ha rigettato l’appello principale delle compagnie di assicurazione, ritenendo invalida la clausola claims made per carenza di causa concreta. La Corte ha inoltre accolto l’appello incidentale dell’ospedale, escludendo l’operatività della franchigia e confermando la responsabilità dell’ospedale per la negligenza della ginecologa. La Corte d’Appello ha ribadito che la transazione tra i genitori del bambino e la ginecologa non può ridurre il debito dell’ospedale verso i danneggiati.
Il Ricorso per Cassazione
Il ricorso in Cassazione è stato articolato su due motivi principali:
- Primo motivo: Le compagnie di assicurazione hanno contestato la validità della clausola claims made inserita nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile della struttura sanitaria. Hanno sostenuto che la Corte d’Appello aveva erroneamente dichiarato la carenza di causa concreta della clausola, alterando l’assetto sinallagmatico del contratto senza considerare adeguatamente l’effettivo rapporto tra i premi pagati e il rischio assicurato.
- Secondo motivo: Le compagnie di assicurazione hanno sostenuto che la transazione raggiunta tra i genitori del bambino e la ginecologa avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto dall’ospedale, in quanto il medico e la struttura sanitaria rispondono in solido.
La Decisione della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione ha respinto il secondo motivo di ricorso e accolto con rinvio il primo motivo.
Sinteticamente le motivazioni della Corte sono le seguenti:
- Transazione e Responsabilità Solidale: La Corte ha stabilito che la transazione raggiunta tra i genitori del bambino e la ginecologa non libera l’ospedale dalla sua responsabilità. La transazione, infatti, libera solo il medico che vi ha partecipato, ma non può essere invocata dall’ospedale o dalla sua assicurazione per ridurre il proprio debito. Questo perché l’errore del medico costituisce un presupposto di fatto per la responsabilità dell’ospedale, il quale può essere accertato senza effetti di giudicato nei confronti del medico stesso. La responsabilità solidale permette al creditore di transigere con uno dei coobbligati senza pregiudicare i propri diritti nei confronti degli altri.
- Clausola Claims Made: Per quanto riguarda la clausola claims made, la Corte ha accolto il ricorso delle compagnie di assicurazione, rinviando la questione alla Corte d’Appello. Quest’ultima dovrà valutare se la clausola, nel complesso delle pattuizioni contrattuali e tenendo conto del rapporto rischio/premi, soddisfi la causa concreta del contratto di assicurazione. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente esaminato le conseguenze della dichiarazione di nullità della clausola claims made, né se il contratto fosse in grado di esplicare la propria funzione tipica nonostante le limitazioni indicate.
In conclusione, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è che una transazione tra paziente e medico non esclude la responsabilità dell’ospedale e che la validità delle clausole claims made deve essere valutata attentamente in relazione alla sinallagmaticità del contratto di assicurazione.
