Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 19/12/2007, n. 26724 e 26725. Intermediazione finanziaria, nullità del contratto e risarcimento del danno

La Corte Cassazione Civile SS.UU., con le sentenze del 19/12/2007, n. 26724 e n. 26725 ha definitivamente chiarito la questione di diritto riguardante gli effetti della violazione, da parte dell’intermediario, dei doveri d’informazione nei confronti del cliente (know your customer rules) e di corretta esecuzione delle operazioni che la Legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario.
Tali norme sono rappresentate, ricordiamo dal TUF, ovvero il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ed il Regolamento Consob 11522/98, peraltro recentemente sostituito con il Regolamento Consob 16190/2007 a causa dell’entrata in vigore della Direttiva MiFID.

(Articolo correlato: Responsanilità contrattuale o precontrattuale?)

Riportiamo di seguito la massima, estrapolata dal sito della Cassazione, della Sentenza Cassazione Civile SS.UU., del 19/12/2007, n. 26724.

Testo integrale della Sentenza n. 26724/2007
Testo integrale della Sentenza n. 26725/2007

Sul punto ritorneremo, prossimamente, con un commento più analitico e specifico sulla questione sottoposta al vaglio della Corte.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

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Un pensiero riguardo “Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 19/12/2007, n. 26724 e 26725. Intermediazione finanziaria, nullità del contratto e risarcimento del danno

  1. nwel mio caso non sono stata avvisata che non avevano intenzione di prendere una garanzia reale – si sono accontentati della mia firma nullatenente per erogare un fido all’epoca di 600 milioni di lire oggi qualche milione di euro – non hanno ritenuto di avvisarmi e di cautelarsi alcun cespite-gli avvocati mi prospettano spese astronomiche e tempi biblici
    quacuno mi consigli per il meglio grazie
    Gloria Orsini

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