Sentenza del Tribunale di Catania n. 2428 del 2010: l'affidamento ed il principio di apparenza nel diritto

Pubblichiamo questa Sentenza del tribunale di Catania che, fra l’altro, coglie l’occasione di meglio specificare il principio di apparenza nel diritto.

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Il caso.

Con atto di citazione l’attore (un avvocato) citava avanti il Tribunale di Catania la Banca S.p.a. ed il promotore finanziario della stessa (agente esterno), per sentirli condannare all’adempimento di un accordo – sottoscritto su modulistica della banca – in virtù del quale veniva garantito sulle sottoscrizioni effettuate da parte attrice: “un rendimento annualizzato netto del 30% annuo da erogarsi al sottoscrittore su sua volontà e a sua discrezione o capitalizzato sul capitale conferito con garanzia del capitale investito, l’apertura di un conto titoli gratuito nelle spese con la sola eccezione dei bolli di Stato, esenzione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso sui prodotti finanziari sottoscritti; spese delle cassette di sicurezza a carico della banca per 12 mesi“.
In tal senso – pur in assenza di perdite – veniva richiesto il rimborso della somma di denaro nella misura della differenza tra il promesso ed il rendimento effettivamente ottenuto.

Si costituiva, quindi, la Banca contestando le domande attoree evidenziando che la stessa non era mai venuta a conoscenza del detto accordo, che lo stesso, quindi, non aveva mai trovato alcuna applicazione da parte della Banca durante il relativo rapporto contrattuale, e che il promotore non aveva alcun potere di rappresentanza.
Inoltre, veniva contestato il contenuto contrattuale.
Sul piano formale il preteso accorto risultava privo di qualsivoglia elemento essenziale quale la data certa e la regolare sottoscrizione da parte della banca. Sul piano sostanziale le pattuizioni ivi stabilite a dire della banca sarebbero risultate assurde e paradossali anche dal punto di vista contenutistico, circostanza anche questa riconoscibile a parte attrice (un avvocato). Infatti. tale accordio rappresentava un vero e proprio paradosso contrattuale: la banca avrebbe dovuto garantire un rendimento netto fisso all’attore a fronte di investimenti decisi unicamente dallo stesso.

Si apriva, quindi, fra le parti una disquisizione sul principio dell’apparenza giuridica e sull’affidamento.

La Sentenza.

Il tribunale di Catania, dopo aver ricostruito i fatti di causa, effettuta tre passaggi.

Il primo investe l’accertamento della regolarità dei contratti (considerata come sussistente dal tribunale).
Pur tuttavia il tribunale evidenzia nel merito quanto segue:
La clausola principale contenuta nei contratti collaterali in esame (e nel secondo soprattutto), secondo cui al XXXXX (attore ndr) non solo veniva garantita la restituzione del capitale investito, bensì gli veniva addirittura assicurato un rendimento annualizzato del 30%, specie a fronte del restante contenuto contrattuale con la sostanziale mancanza di previsione di obbligo alcuno in capo al cliente ovvero di corrispettivo per la banca, tale da giustificare la prestazione garantita, presenta macroscopici profili di diseconomicità che nessuna banca poteva ragionevolmente sostenere (…) A fronte di ciò, considerato pure che il contenuto dei due contratti collaterali presenta connotati di tale peculiarità e svantaggio assoluto per la banca tale da risultare oggettivamente straordinari e fuori da ogni logica di mercato e che, lo si ribadisce, soltanto nella sottoscrizione di essi il promotore appare rappresentare la banca, era lecito attendersi dal XXXXX (attore ndr) che costui, piuttosto che fare affidamento su di essi, si rivolgesse diretttamente alla Banca S.p.A. (magari in persona di quel direttore della filiale di Catania a cui afferma di essere stato costretto a chiedere i disiventistimenti) al fine di verificare la sussistenza, in capo al promotore YYYYYYY, del potere rappresentativo impropriamente esercitato”.

Il secondo passaggio investe il principio dell’affidamento:
Di contro, l’affidamento che il XXXXX (attore ndr) sostiene di avere nutrito in ordine all’effettiva esistenza, in capo al YYYYYYY (promotore), del potere rappresentativo necessario per impegnare la Banca. Deve ritenersi frutto di un atteggiamento gravemente colposo dello stesso. Invero, premesso che l’attore esercita la professione di avvocato e che conseguentemente, per la sua specifica competenza in materia giuridica è soggetto da cui pretendere standard di diligenza minimi adeguati alle nozioni possedute, va evidenziato come da un canto i due contratti collaterali si atteggino in maniera assolutamente eterogenea rispetto agli altri sottoscritti dal XXXXX (attore ndr) con la Banca e, dall’altro, come soltanto in relazione ad essi il YYYYYYY (promotore) spenda (senza averlo) il potere rappresentativo della Banca“.

Il terzo riguarda il principio dell’apparenza.
Dobbiamo ricordare che in tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall’art. 2384 cod. civ., dettato per le società (ex plurimis: Cass. Sez. II, n. 2725 – richiamata in Sentenza alla pag. 11; Cass. Sentenza del 28 agosto 2007, n. 18191. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello la quale aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dei coagenti per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità – con trascrizione – alla procura, che escludeva la facoltà di concludere proprio tali contratti e che comunque sottoponeva i contratti autorizzati all’impiego di formulari a stampa predisposti, salvo deroghe da consentire dalla direzione della compagnia); Cass. Sez. III n. 11186/98).

In sostanza in materia di affidamento incolpevole, il contratto risulta vincolante purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) un’apparente valida conclusione del rapporto, definito mediante l’intervento di un soggetto abilitato a gestire le trattative con, almeno esteriormente, ampi poteri di determinazione del contenuto del negozio;

b) l’imputabilità innegabile di tale apparenza all’intermediario finanziario, avendo questi concorso a crearla o avendola tollerata,

c) l’affidamento incolpevole del terzo contraente circa la valida conclusione del rapporto così come dallo stesso programmato.

Sul punto il Tribunale di Catania osserva:
Invero, certamente non è dato rinvenire alcun profilo di colpa, in capo alla banca, idoneo ad ingenerare nel XXXXX (attore ndr) la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza per la stipula dei detti contratti collaterali fosse stato effettivamente e validamente conferito al YYYYYYY (promotore)”.
In tal senso il Tribunale conclude:
Non sussistendo alcun ragionevole (ed incolpevole) affidamento da tutelare, e difettando in capo alla banca convenuta, giusta quanto sopra esposto, qualsiasi profilo di imputabilità dell’apparenza, non resta che escludere la vincolatività, per la Banca, dei due contratti collaterlai sottoscritti dal YYYYYYY (promotore)”.

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Sentenza Corte di Appello di Milano, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094: Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto. Considerazioni dell'Avv. Valerio Sangiovanni.

La tematica degli obblighi informativi in tema di sottoscrizione di prodotti finanziari e  delle relative conseguenze in caso di omissione dei doveri posti a carico dell’intermediatore, ha avuto un particolare fermento a causa delle ben note e recenti congiunture economico/finanziarie.

Continua a leggere “Sentenza Corte di Appello di Milano, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094: Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto. Considerazioni dell'Avv. Valerio Sangiovanni.”

Gli strumenti finanziari ed il mercato etico

Abbiamo deciso di raccogliere tutta una serie di articoli comparsi su inDiritto aventi ad oggetto l’argomento che durante quest’anno è stato il più discusso su queste pagine: gli strumenti finanziari, e, quindi di pubblicarli sotto il formato di un e-book.

  • Le sezioni del documento sono suddivise in quattro elementi chiave:
  • Un osservatorio sugli strumenti finanziari e sulla finanza online;
  • Un documento sulla class action di cui ancor oggi si dibatte nelle sedi istituzionali e non;
  • Una sezione dedicata alla legislazione sul tema;
  • Una brevissima raccolta giurisprudenziale commentata.

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Gli Strumenti Finanziari Ed Il Mercato Etico http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=9519043&access_key=key-2d8r2jufu688sr59zb9c&page=1&version=1&viewMode=

Spero di aver fatto cosa gradita ai lettori di inDiritto e a tutti coloro che trattano per motivi professionali o personali queste tematiche.

Inoltre, coincidente con questa uscita, apriremo a breve una nuova pagina di inDiritto dedicata esclusivamente alle pubblicazioni elettroniche redatte ovvero ospitate da inDiritto.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i lettori di inDiritto un felice 2009.

Le regole di condotta (misure di livello 3) che l'intermediario finanziario deve rispettare in sede di collocamento di prodotti finanziari. Il documento della Consob tra MiFID e TUF

Il documento della Consob: “Livello 3 – Regolamento Intermediari – Documento di Consultazione” recepisce la necessità di aprire un dibattito sull’adozione di regole sempre più penetranti nell’ambito della collocazione degli strumenti finanziari (nonché con riferimento alle polizze vita).

Scarica il documento Consob di consultazione intermediari livello_3

Invitiamo, caldamente, a leggere questo interessante documento che, nel fare il punto della situazione, indica la strada da percorrere per colmare il gap comunicativo ed informativo tra enti collocatori e risparmiatori/investitori.
Sempre di più diventa pressante l’esigenza di un rilancio del mercato attraverso il coinvolgimento della massa dei risparmiatori “educandoli” a delle scelte di risparmio/investimento ragionate e non basate solamente su mere logiche di profitto/speculazione.

Sommario: il commento al documento della Consob

Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

  • Il mercato: il contesto economico e giuridico;
  • Le misure di livello 3: trasparenza;
  • Le misure di livello 3: correttezza;
  • Le misure di livello 3: tutela del cliente;
  • Le reazioni al documento della Consob.

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Direttiva 2008/10/Ce e Direttiva 2008/11/Ce: modifiche alla MiFID e alla Direttiva sul prospetto per l'offerta pubblica

La Direttiva 2008/10/Ce e la Direttiva 2008/11/Ce hanno introdotto delle modifiche al panorama regolamentare/legislativo in ordine al settore finanziario.
Infatti:

  • con la Direttiva 2008/10/Ce viene modificata la Direttiva 2004/39/Ce (cd. MiFID);
  • con la Direttiva 2008/11/Ce viene modificata la Direttiva 2003/71/Ce (inerente al prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari).

Entrambe le modifiche contenute nelle suddette direttive fanno riferimento alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione Europea.

Documenti Scaricabili:

Scarica la Direttiva 2008/10/Ce

Scarica la Direttiva 2008/11/Ce
—————————
Scarica la Direttiva 2004/39/Ce

Scarica la Direttiva 2003/71/CE

Articoli correlati:

– inDiritto: La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.

– FiloDiritto: Decreto Legislativo 28/03/2007, n.51. Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

– Commissione Europea- Pesca: Comitati.

– Ius Sit: Introduzione ad uno studio sulla qualità della regolazione comunitaria
.

Sommario:

  1. Comitologia;
  2. Modifiche alla MiFID;
  3. Modifiche alla direttiva sul prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
  4. Elenco degli atti legislativi in materia finanziaria modificati.


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Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.

Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell’intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:

  • Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
  • Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1414 del 2008

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n.1482 del 2008

 Articoli correlati:

Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.

Nel prosieguo dell’articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.

Continua a leggere “Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.”

Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?

Il Tribunale di Palermo con le Sentenze 696/2008 del 13/02/2008; e 820/2008 del 18/02/2008 torna ad occuparsi rispettivamente dei casi Parmalat e Cirio, con riferimento alla responsabilità dell’ente intermediatore (in questo caso la Banca) per la collocazione dei suddetti titoli.

Le due sentenze sopra evidenziate pervengono a conclusioni diverse seguendo, tuttavia, il medesimo ragionamento, ciò a dimostrazione, se è possibile ancora una volta, che ogni causa è una storia a sé stante, ma anche e soprattutto l’analisi delle due sentenze evidenzia come sulla materia vi sia ancora molto da dire.

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 696/08 bond Parmalat

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 820/2008 bond Cirio

Se nella Sentenza 696/08 il Tribunale accoglie le doglianze della parte attrice che nei propri atti richiedeva la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione del contratto, oltre che il danno esistenziale ed i danni ultronei, nella Sentenza 820/2008 il Tribunale respinge le domande di parte attrice.
Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo brevemente i punti di contatto fra le due sopra citate sentenze:

  • Abbandonata definitivamente la tesi della nullità del negozio giuridico
  • Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
  • La quantificazione del danno in caso di responsabilità precontrattuale in tema di collocamento di strumenti finanziari

Continua a leggere “Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?”

Tribunale di Roma Sentenza n. 4187/2007. Intermediazione mobiliare, bond Cirio

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4187/2007 torna ad occuparsi del caso Cirio con riferimento all’emissione dei prestiti obbligazionari poi andati in default.
I giudici capitolini, in tale sentenza non si sono occupati direttamente della questione attinente alla nullità/annullabilità dell’ordine di acquisto ovvero responsabilità precontrattuale dell’ente intermediatore, bensì sono entrati nel merito del rapporto di intermediazione e dei doveri ad esso inerenti, enuclenado (alla luce della documentazione prodotta) le regole cui materialmente l’intermediatore deve attenersi nello svolgimento della propria prestazione di servizio.
Nella sentenza in esame il Tribunale rigetta le domande degli attori, considerando, invece, corretto il comportamento tenuto dalla banca convenuta, sia in relazione agli adempimenti relativi alle c.d. suitability rule, sia tenuto conto delle caratteristiche degli investitori.

Cliccare il collegamento sottostante per scaricare la sentenza in formato pdf.

Tribunale di Roma sentenza 4187 del 2007

  • Premessa sulle cause in tema di intermediazione mobiliare
  • Elementi di diritto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4187/2007 in tema di strumenti finanziari

Continua a leggere “Tribunale di Roma Sentenza n. 4187/2007. Intermediazione mobiliare, bond Cirio”

Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 19/12/2007, n. 26724 e 26725. Intermediazione finanziaria, nullità del contratto e risarcimento del danno

La Corte Cassazione Civile SS.UU., con le sentenze del 19/12/2007, n. 26724 e n. 26725 ha definitivamente chiarito la questione di diritto riguardante gli effetti della violazione, da parte dell’intermediario, dei doveri d’informazione nei confronti del cliente (know your customer rules) e di corretta esecuzione delle operazioni che la Legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario.
Tali norme sono rappresentate, ricordiamo dal TUF, ovvero il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ed il Regolamento Consob 11522/98, peraltro recentemente sostituito con il Regolamento Consob 16190/2007 a causa dell’entrata in vigore della Direttiva MiFID.

(Articolo correlato: Responsanilità contrattuale o precontrattuale?)

Riportiamo di seguito la massima, estrapolata dal sito della Cassazione, della Sentenza Cassazione Civile SS.UU., del 19/12/2007, n. 26724.

Testo integrale della Sentenza n. 26724/2007
Testo integrale della Sentenza n. 26725/2007

Sul punto ritorneremo, prossimamente, con un commento più analitico e specifico sulla questione sottoposta al vaglio della Corte.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.

Con il D.Lgs. n. 164 del 2007 attuativo della direttiva MiFID n. 2004/39/Ce (Market in Financial instruments directive, qui per il testo in Inglese; qui per il testo del D.Lgs. 164/2007 ), l’Italia ha perseguito l’obiettivo di adeguare la propria normativa interna a quella comunitaria in tema di strumenti finanziari.
Il legislatore italiano nell’adeguare tale materia, ampia e complessa, ha effettuato una scelta di delegificazione, seguendo l’impostazione iniziata con lo stesso Tuf (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), che già aveva rinviato alla normazione secondaria prodotta dall’autorità di vigilanza di settore (CONSOB e Banca d’Italia).

Articolo correlato:
Direttiva 2008/10/Ce e Direttiva 2008/11/Ce: modifiche alla MiFID e alla Direttiva sul prospetto per l’offerta pubblica.

Sommario:

Premessa
1. Panorama normativo antecedente alla direttiva MiFID: CAD e ISD;
2. Le innovazioni introdotte dalla direttiva MiFID;
3. Le nuove definizioni ed il ruolo della Consob secondo la direttiva MiFID;
4. L’albo dei consulenti indipendenti;
5. I vincoli di trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

Continua a leggere “La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.”