Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 17 aprile 2008, causa C-456/06. Diritto d'autore e diritto di distribuzione al pubblico

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la Sentenza 17 aprile 2008 (causa C-456/06), ha statuito che: “La nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle“.

Scarica la Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del 17 aprile 2008 (causa C-456/06)

Sommario:

  • I fatti di causa relativi al procedimento C-456/06: Peek & Cloppenburg KG vs. Cassina SpA;
  • La distribuzione al pubblico: l’art. 4 della direttiva n. 2001/29

I fatti di causa e le questioni pregiudiziali

La vicenda prende le mosse dalla fatto che una ditta italiana, (Ditta Cassina), produttrice di sedie e mobili realizzati su disegno di Le Corbusier, citatava in giudizio, in Germania (innanzi al tribunale regionale di Francoforte), una catena di abbigliamento (la Peek & Cloppenburg Kg) che aveva allestito una sala di attesa e di riposo per la clientela, arredata con copie non autorizzate dei suddetti modelli. Inoltre, la medesima ditta tedesca, aveva esposto una poltrona in una vetrina del suo negozio di Düssendorf come elemento decorativo della vetrina stessa e dei capi di abbigliamento in essa esposti.

Sebbene i suddetti mobili erano stati regolarmente acquistati in Italia dalla ditta Cassina, al momento dell’acquisto i beni non erano tutelati dal diritto di autore in Germania, bensì solamente in Italia.
Nonostante ciò, ai sensi dell’art. 17 dell’UrhG, è la ditta Cassina ad avere l’esclusivo diritto di fabbricazione e vendita dei suddetti mobili contraddistinti dal marchio e dal design Le Corbusier, proprio in forza di un contratto concluso con il titolare del diritto di autore su tali mobili.
Il Tribunale Regionale tedesco accoglieva la domanda ed, avverso tale pronuncia, veniva proposto Revision innanzi al Bundesgerichtshof (il ricorso per Cassazione secondo il diritto italiano).
Tale ultimo organo giudicante sospendeva il giudizio e rimetteva la questione pregiudiziale al giudice Lussemburghese, questione pregiudiziale avente ad oggetto, rispettivamente:

  1. se l’utilizzo dei mobili da parte della Peek & Cloppenburg può rientrare nella fattispecie di “distribuzione al pubblico“;
  2. se al superiore quesito viene data risposta affermativa, l’esercizio di questo diritto di distribuzione è compatibile con gli artt. 28 e 30 CE?

La distribuzione al pubblico: l’art. 4 della direttiva n. 2001/29

Richiesto, pertanto, l’intervento della Corte di Giustizia sull’interpretazione della nozione di:

“distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa”

La normativa che viene in considerazione prende le mosse dall’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, inerente l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
In tal senso la Corte di Giustizia ha stabilito che essa implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle.

In tal senso la Corte ha esplicitamente indicato che il diritto di distribuzione implica l’autorizzazione a mettere a disposizione del pubblico dell’originale o delle copie autorizzate di un opera tutelata mediante la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

In tal senso la Corte di Giustizia precisa:

(…) non può essere accolta l’argomentazione della Cassina secondo cui occorrerebbe fornire un’interpretazione estensiva della nozione di distribuzione dell’originale di un’opera o di una copia di essa, a motivo del fatto che i comportamenti in questione nella causa principale sarebbero censurabili in quanto il titolare del diritto d’autore non avrebbe ottenuto alcun compenso per l’uso delle copie della sua opera, la quale è protetta dalla normativa dello Stato membro in cui tali copie vengono utilizzate.

Specificando, inoltre, che:

(….) Non spetta quindi alla Corte costituire, a vantaggio degli autori, diritti nuovi che non sono stati previsti dalla direttiva 2001/29, ampliando così il senso della nozione di distribuzione dell’originale di un’opera o di una copia di essa al di là del significato previsto dal legislatore comunitario“.

La conclusione della Corte di Giustizia è riassunta nel punto 36 della citata sentenza:

“Da quanto precede deriva che rientrano nella nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, soltanto gli atti che implicano esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Orbene, in base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, è manifesto che non corrispondono a tali ipotesi gli atti che vengono in questione nel procedimento principale”.

—————————

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE:
Art. 4

Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

 

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...