Giudice di Pace di Marsala, Sentenza 1581/2008. Determinazione della competenza per valore in materia di anatocismo

Il giudice di Pace di Marsala, con la Sentenza 1581/2008 ha affrontato la questione della competenza per valore in un giudizio nel quale l’attore, avendo intrattenuto con l’istituto bancario un rapporto di conto corrente, riteneva che la propria esposizione debitoria fosse stata appesantita dalle clausole contrattuali relative all’anatocismo e formulava, quindi, una richiesta di ripetizione di indebito oggettivo.
Il Giudice di Pace adito, nel respingere la domanda attorea, accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore formulata dall’istituto di credito convenuto.

Scarica la Sentenza Giudice di Pace di Marsala n. 1508/2008

Sommario:

  • L’anatocismo e la competenza per valore: i fatti di causa;
  • Le problematiche relative alla corretta individuazione della competenza per valore del Giudice, rassegna di massime;


L’anatocismo e la competenza per valore: i fatti di causa.

Come evidenziato in premessa, la controversia nasce da una delle tante, per così dire, cause avanti ad oggetto la lamentata illegittimità dell’anatocismo operato dagli istituti di credito sui conti correnti passivi dei correntisti.
In particolar modo, l’attore chiedeva di dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali e delle commissioni di massimo scoperto e per l’effetto richiedeva la condanna dell’Istituto di credito alla restituzione di tutte le somme versate in eccedenza secondo i criteri seguiti dalla richiesta CTU tecnico contabile.

Il Giudice di pace adito non entra nel merito della controversia de quo, ma accoglie le due eccezioni preliminari del convenuto istituto di credito e precisamente:

  • L’eccezione di incompetenza per valore del giudice adito ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c.
  • L’eccezione di nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.

In ordine alla questione relativa alla competenza per valore, il Giudice di Pace, nella parte motiva, precisa:

“Anche l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del giudice adito appare fondata poiché, constando la domanda giudiziale di due elementi – petitum e causa petendi – il valore della causa è determinato dalla combinazione di entrambi gli elementi, ossia del valore di ciò che si chiede (petitum) e del rapporto giuridico (causa petendi) che ha procurato il complesso dei danni, cui si collega l’azione risarcitoria.
Ora, nel caso di specie, richiedere un importo (€ 2.500,00) apparentemente nell’ambito della competenza per valore del giudice di pace, con la formula di di contenimento del petitum, non esime il giudice dal compimento degli atti necessari ad accertare l’importo complessivo ed indeterminato delle somme indebitamente percepite dalla banca e quindi emettere una pronuncia con efficacia di giudicato”.

Le problematiche relative alla corretta individuazione della competenza per valore del Giudice. Rassegna di massime.

Il criterio fondamentale per la determinazione del valore è enunciato nel comma 1 dell’art. 10 c.p.c., secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda:

Art. 10 Determinazione del valore
Il valore della causa, ai fini della competenza (38), si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti (Cod. Civ. 1284), le spese e i danni (Cod. Civ. 1223 e seguenti, 2043 e seguenti) anteriori alla proposizione si sommano col capitale (31, 104).

Secondo la Sentenza del Giudice di Pace di Marsala, come sopra evidenziato,

“(…) il valore della causa è determinato dalla combinazione di entrambi gli elementi, ossia del valore di ciò che si chiede (petitum) e del rapporto giuridico (causa petendi) che ha procurato il complesso dei danni, cui si collega l’azione risarcitoria”.

Non mancano voci giurisprudenziali e dottrinarie secondo cui il valore della causa, va, invece, determinato esclusivamente con riferimento al cd. petitum mediato, ovvero con riferimento alla richiesta alla controparte di un bene o una prestazione.
In tal senso il Giudice di Pace Torre Annunziata, Sentenza del 14.11.2005 rileva che:

“Non è rilevante ciò che il giudice accerterà sul piano del diritto sostanziale, ma è rilevante ciò che è stato domandato, e ciò in armonia anche con l’indirizzo giurisprudenziale della S.C., qui condiviso: « Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall’attore (nella specie, rata di finanziamento), e non all’oggetto dell’accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda» (Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2002, n. 4638, Doc. TV Libera Lombarda c. Soc. Logos fin., in Giust. civ. Mass. 2002, 562 e, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 14 maggio 2004, n. 9251, Min. fin. c. Porcelli, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)”.

Nella medesima direzione rileviamo una Sentenza della Cassazione civile, Sez. III, 20 agosto 1983, n. 5431 secondo cui:

“Agli effetti della competenza per valore, il valore della controversia deve determinarsi sulla base dell’oggetto della domanda, e non dell’oggetto dell’accertamento che il giudice deve compiere per decidere sul fondamento della pretesa dedotta in giudizio”.

Più di recente: Cassazione Civile sez. III, 08 marzo 2001, n. 3398 secondo cui il valore della causa si desume con riferimento all’oggetto della domanda e non all’oggetto dell’indagine attraverso ala quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda.

Il Tribunale di Pavia, Sentenza 17 dicembre 2005, precisa, con riferimento alle cause che hanno per oggetto la risoluzione di un contratto, che la competenza va determinata con riferimento:

“al valore del contratto stesso nella sua interezza; quindi nel caso di contratto di compravendita, il valore del contratto, e della causa avente per oggetto la sua risoluzione, è il prezzo”.

In materia condominiale segnaliamo due sentenze della Suprema Corte.
Con la Sentenza Cassazione Civile, sez. II, 24 gennaio 2001, n. 971, viene statuito che, con riferimento alle cause tra un condomino ed il relativo condominio, aventi ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte della complessiva spesa deliberata in sede di assemblea:

” (…) il valore della causa si determina in base all’importo contestato e non all’intero ammontare di esso poiché la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità”.

In senso conforme alla sopra citata sentenza, segnaliamo: Cassazione Civile, sez. II, 21 giugno 2000, n. 8447, secondo cui, nella medesima ipotesi di cui sopra, ovvero nell’ipotesi di una causa fra condomino e condominio avente ad oggetto la ripartizione di quote condominiali, ma nella quale sia in contestazione la validità della deliberazione condominiale:

“(…) la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto, il cui complessivo valore è, pertanto, quello rilevante ai fini della determinazione della competenza”.

Con riferimento alla materia del risarcimento del danno segnaliamo la sentenza Cassazione Civile, sez. III, 02 dicembre 2002, n. 17041, secondo cui in materia di procedimento civile, la domanda di condanna generica al risarcimento del danno è di valore pari al massimo della competenza del giudice adito.

La Corte Costituzionale, sentenza 08 marzo 1996, n. 69, ha avuto modo di chiarire che non sussiste questione di costituzionalità, con riferimento agli art. 25 comma 1 e art. 97 comma 1 Cost degli artt. 10 e 14 c.p.c.
Infatti:

“La dichiarazione dell’attore di voler contenere il valore complessivo delle domande nei limiti della competenza del Pretore adito e la conseguente individuazione di quest’ultimo come giudice della controversia, rappresentano indispensabili, quanto ovii, corollari del principio secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza degli organi giudiziari, si determina dalla domanda e, più in generale, dal carattere dispositivo del processo civile”.

In materia cautelare, con riferimento ai procedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. sengnaliamo la sentenza del Tribunale di Monza, 13 marzo 2006, secondo cui la domanda di merito in tali procedimenti non deve necessariamente essere identificata in modo rigoroso e formale, poiché ciò verrebbe a confliggere con la possibilità concessa alla parte di precisare e modificare la domanda. Pertanto si ritiene sufficiente:

“l’individuazione della domanda di merito, con l’indicazione, ad esempio, del valore del petitum o di quegli elementi della causa petendi che comportano una eventuale competenza funzionale, nonché di tutti gli elementi che permettano di stabilire il tipo di azione cui la tutela è strumentale“.

All’esito di questa sommaria rassegna giurisprudenziale, non possiamo non sottolineare che, a prescindere del contenuto delle massime citate, nell’introdurre una causa, risulta sempre necessario indicare accuratamente tutti gli elementi atti ad individuare la competenza del giudice adito.

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