Con il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2008 (G.U. del 19 maggio 2008 n. 116), vengono dettate delle nuove disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Sommario:
- Responsabilità civile sulle strade private aperte alla circolazione pubblica;
- Assolvimento dell’obbligo assicurativo: presunzione.
Responsabilità civile sulle strade private aperte alla circolazione pubblica
Merita, in particolar modo, di esser segnalata l’introduzione della disposizione secondo cui:
Art. 3 Veicoli a motore
1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi di cui all’articolo 122 del
Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di
proprieta’ pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
In tal senso viene sancita l’obbligatorietà dell’assicurazione RC anche quando il veicolo circoli su aree private ma aperte al pubblico e, pertanto, viene implicitamente statuita anche l’operatività delle procedure di risarcimento del danno (ordinario o diretto ex artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni – D.Lgs. 209/2005).
Tale questione era stata, precedentemente, oggetto di trattazione nelle aule dei tribunali nelle quali si era ritenuto, per giurisprudenza consolidata, che se il sinistro si fosse verificato in un area privata non equiparabile ad area pubblica, non vi fosse la sussistenza dell’onere assicurativo e, pertanto, non fossero applicabili le disposizioni delle disciplina di cui alla Legge 990/1969 (oggi con riferimento al Codice delle Assicurazioni e quindi in relazione all’azionabilità della domanda risarcitoria nei confronti direttamente della compagnia assicuratrice del responsabile ex art. 144, comma I, D.Lgs. 209/2005).
Altrettanto importante precisazione è quella contenuta sempre all’art. 3 ove viene posta l’equiparazione della sosta dei veicoli alla loro circolazione, in relazione sempre all’obbligatorietà dell’assicurazione per responsabilità civile auto.
Assolvimento dell’obbligo assicurativo: presunzione.
All’art. 5 del Decreto del Ministero dello sviluppo Economico n. 86 del 2008 viene previsto:
Art. 5. Presunzione di assolvimento dell’obbligo di assicurazione
1. In attuazione dell’articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della citta’ del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione e’ rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.
Pertanto, il provvedimento riguarda la disciplina dell’obbligo assicurativo per i veicoli e natanti immatricolati in Stati esteri e che circolino temporaneamente sul territorio dello Stato Italiano.
Per quei veicoli e natanti ricompresi nel superiore elenco, non è necessario contrarre alcuna polizza assicurativa al momento del loro ingresso nel territorio italiano atta a garantire la loro circolazione nautica o stradale.
Per l’ipotesi di sinistro causato da uno dei veicoli e/o natanti ricompresi nell’elenco di cui all’art. 5, sarà l’Ufficio Centrale Italiano il soggetto tenuto al risarcimento quale garante per la circolazione in Italia del mezzo.
Invece, per i veicoli o natanti non ricompresi nell’elenco degli stati di cui all’art. 7, questi saranno soggetti al controllo alla frontiera circa l’adempimento dell’obbligo assicurativo sulla responsabilità civile.
all’interno di una salina recintata e chiusa al pubblico, circolano muletti,pale meccaniche, rulli,camion e simili mezzi di lavoro targati ed iscritti al P.R.A. e non isc ritti al PRA
E’ obbligatoria l’assicurazione RCAuto
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