La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19238 del 2008 è tornata ad occuparsi delle tematiche inerenti al rito societario. In particolar modo è stato statuito che non ricorre la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa se, in caso di ricorso proposto ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 5/2003, successivamente la Corte di Appello decida nel merito la causa senza rimettere la stessa al primo giudice, il quale si era precedentemente dichiarato incompetente per territorio.
Dopo la pubblicazione della Sentenza qui di seguito (ricordiamo che per scaricare il documento sottostante bisogna fare click in alto a sinistra sulla scritta “Scribd”, verrete quindi reindirizzati alla pagina dove potete effettuare il “download”), segue un breve commento.
Sommario:
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 19238/2008
I fatti di causa: competenza per territorio, appello e rinnovazione dell’istruttoria
Il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19238/2008: il procedimento sommario, la rinnovazione dell’istruttoria ed il diritto di difesa
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La Sentenza Corte di Cassazione n. 19238/2008: La decisione in appello è valida anche se la causa doveva tornare al Tribunale. La mancata rinnovazione dell’istruttoria non lede il contraddittorio ed il diritto di difesa.
Sommario:
– I fatti di causa: competenza per territorio, appello e rinnovazione dell’istruttoria
– Il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19238/2008: il procedimento sommario, la rinnovazione dell’istruttoria ed il diritto di difesa
I fatti di causa: competenza per territorio, appello e rinnovazione dell’istruttoria
Il caso nasce dal ricorso ex art. 19 D.Lgs. 5/2003 presentato innanzi al Tribunale di Torino da una Srl.
Tale società conveniva in giudizio una signora chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento del prezzo della compravendita di alcune azioni di una Spa alla stessa vendute.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino.
Quest’ultimo, con ordinanza, si dichiarava incompetente.
La Corte di Appello adita, riformando la decisione del giudice di primo grado, dichiarava nulla l’ordinanza e decideva nel merito la causa dando ragione alla Srl.
La signora soccombente proponeva ricorso per Cassazione, dolendosi:
1. della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., in relazione al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articoli 19 e 20, all’articolo 50 quater c.p.c. e agli articoli 161 e 354 c.p.c.”;
2. della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione riguardo un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
In pratica veniva lamentato la mancata rimesione al primo giudice da parte della Corte di Appello dopo aver dichiarato la nullità dell’ordinanza, ed il fatto che la stessa Corte di Appello aveva, comunque, omesso di rinnovare l’istruttoria, violando il disposto di cui all’art. 24 della Costituzione.
La Corte di Cassazione confermava la sentenza impugnata non riconoscendo, nel caso alla stessa sottoposto, alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.
Il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19238/2008: il procedimento sommario, la rinnovazione dell’istruttoria ed il diritto di difesa
La causa in questione è stata introdotta con ricorso secondo le forme ed i modi disciplinati dall’art. 19 D.Lgs. 5/2003 che disciplina il procedimento sommario. Tale articolo stabilisce che:
Art 19 D.Lgs. 5/2003
Ambito di applicazione. Procedimento
1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui all’articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.
2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza.
2. bis. Al termine dell’udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L’ordinanza costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
3. Il giudice, se ritiene che l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis, assegna all’attore i termini di cui all’articolo 6.
4. Avverso l’ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all’articolo 20.
5. All’ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile.
In virtù del 2-bis il Giudice di prime cure dovrebbe, quindi, pronunciare una ordinanza immediatamente esecutiva di condanna ed in base al comma 4 avverso l’ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello. Tertium non datur.
Avrebbe, quindi, dovuto il Tribunale di Torino emettere una Sentenza nella quale si declinava la propria competenza e non una ordinanza, la quale, poi è stata impugnata con l’appello, e non con regolamento di competenza.
La contestazione di tale rimedio gravatorio, tuttavia, non è stata fatta oggetto di specifiche censure in Cassazione, formandosi, in tale maniera, il giudicato su tale questione.
Infatti, il ricorso per Cassazione presentato avverso la sentenza del Giudice di Appello era volto a stabilire se vi fosse stata una violazione delle norme procedurali e se vi fosse stata una violazione del principio del contraddittorio.
La Corte di Cassazione, pertanto investita solo su queste due questioni, ha ritenuto infondato il ricorso alla stessa presentato stabilendo che:
1. Il giudice superiore (la Corte di Appello) proprio in base all’art. 111 Cost. ha l’obbligo di limitare per quanto gli è possibile le ipotesi di rimesione al giudice inferiore. Per cui bene ha fatto la Corte di Appello a decidere nel merito.
2. Per quanto attiene alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Era da stabilire se la Corte di Appello avesse violato il detto diritto di difesa della signora escludendo la rinnovazione dell’istruttoria. Sul punto la Corte di Legittimità ha avuto modo di stabilire, in relazione al caso concreto, che nessuna violazione del contraddittorio può assumere esservi stata, infatti le parti avrebbero potuto in ogni momento proporre istanze istruttorie. Se poi le istanze istruttorie delle parti non fossero state ammesse dal giudice di appello, allora in questo caso si si sarebbe configurata la detta violazione del dell’integrità del contraddittorio.
E’ importante sottolineare che in quest’ultimo caso, (non ammissione delle istanze istruttorie), affinché la Corte di Cassazione possa pronunciarsi sul punto è necessario che venga specificato analiticamente ed adeguatamente motivato la refluenza della non ammissione delle prove richieste nell’evoluzione della lite.
Un ultima notazione fuori dal commento della detta sentenza ci deve essere consentita.
Assistiamo ancora oggi, aldilà delle problematiche connesse al rito societario, a situazioni di incertezza processuale assolutamente estenuanti ed inammissibili.
Ci chiediamo, infatti, cosa sarebbe successo, ad esempio, se la ricorrente avesse deciso di sottoporre al vaglio della Suprema Corte il fatto che la Srl avrebbe dovuto correttamente impugnare l’ordinanza con il regolamento di competenza (anziché con l’appello), poiché il Tribunale aveva deciso solo sulla competenza?
Si fanno sempre più pressanti le esigenze di avere un rito unico, agile, snello e chiaro, ma altrettanto pressanti sono le esigenze volte ad avere principi univoci circa la determinazione della competenza e della giurisdizione, nonché modi altrettanto semplici con i quali le stesse possano essere determinate.