Corte di Cassazione – sez. III civile Sentenza n. 28407 del 2008: il danno morale parentale, l'autonomia risarcitoria della privazione delle funzioni vitali rispetto al danno biologico, il danno biologico iure haereditatis. Il diritto alla vita.

La Corte di Cassazione con la sentenza 28047 dell’8 ottobre- 28 novembre 2008 n. 28047 si è pronunciata sulle seguenti questioni sottoposte al suo vaglio:

  • La misura della liquidazione del danno morale per perdita del congiunto in capo agli eredi;
  • L’ambito e l’entità liquidativa del danno biologico maturato dalla vittima fra il momento della lesione e quello della morte.

Nel rimandare alla lettura integrale della sentenza i9n commento, disponibile a questo indirizzo: Cassazione sez. III civile sentenza 28047/2008, evidenziamo immediatamente quali sono state le prese di posizione della Corte sui punti sopra accennati:

Con riferimento alla misura della liquidazione del danno morale per perdita del congiunto in capo agli eredi, nel cassare con rinvio la decisione del giudice di merito, la Corte ha statuito che:

“Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24 aprile 2007 n. 9681).
In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non e’ loro ascrivibile se non come denegata giustizia“.

In relazione alla seconda questione, ovvero in ordine alla portata liquidativa del danno biologico iure haereditatis, viene statuito che tale determinazione deve essere riferita all’invalidazione totale della parte lesa ed anche in tal caso nella liquidazione il giudice deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale:

“Dovendosi considerare non controverso tra le parti il punto relativo alla trasmissibilita’ agli eredi del danno biologico in caso di morte non immediata (cfr. Cass. 10 agosto 2004 n. 15408 e Cass. 9 marzo 2004 n. 4754), deve ritenersi illogica la sua determinazione in una misura simbolica, senza tener conto che la lesione mortale, reca in se’ lai invalidazione totale della parte lesa privandola delle condizioni biologiche di sopravvivenza.
Il principio di diritto, costituzionalmente orientato, esige allora una migliore considerazione della prudente discrezionalita’ del giudice del merito, il quale anche per tale voce deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale del danno”.

Nel prosieguo dell’articolo effettueremo alcune considerazioni sulla sentenza in epigrafe.:

Sommario:

  1. Il danno morale da perdita di un congiunto: il pretium doloris e l’autonomia ontologica.
  2. Il danno biologico iure haereditatis: il fattore temporale.

Il danno morale da perdita di un congiunto: il pretium doloris e l’autonomia ontologica.

Il giudice di merito che aveva trattato la questione, aveva legato il quantum del risarcimento del danno morale alla durata della vita degli eredi del de cuius.
In sostanza, poiché gli eredi del soggetto coinvolto nell’incidente e deceduto a causa di questo, costituiti nel giudizio di primo grado, erano sopravvissuti solo qualche anno dalla morte del congiunto, il giudice aveva ritenuto che il danno morale da questi patito doveva essere commisurato alla durata residuale della loro vita nella quale essi avevano potuto percepire la mancanza del congiunto.
Secondo il giudice di merito, quindi, tale periodo, compreso tra la morte del congiunto e la durata della vita degli eredi, era quello che veniva in considerazione al fine della parametrazione del prezzo del dolore.

La Corte di Cassazione censura questo ragionamento rivalutando l’autonomia ontologica del danno morale quale danno complessivo ed assoluto, danno che investe il soggetto a prescindere dalla mera durata della sua percezione:

Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico“.

Il danno morale da perdita del congiunto, pertanto, matura in modo immediato nel contesto familiare ed affettivo e quindi in quel nucleo tutelato costituzionalmente (artt. 2, 29, 30, 31, 36).

L’autonomia del danno morale sul danno bilogico sul piano ontologico, si manifesta, secondo la Corte, anche nel fatto che non è possibile parametrare la liquidazione del primo in misura percentuale del secondo: “Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice…“.
Tale assunto rappresenta un quid pluris rispetto alla questione, per così dire, temporale della valutazione del danno.

In tal senso sarebbe assolutamente ammissibile, in via teorica poiché attualmente non conosco pronunce giurisprudenziali nelle quali ciò si sia verificato, che il danno morale superi in quantificazione quello biologico.

Non credo, tuttavia, che l’indirizzo liquidativo subirà un mutamento e ciò perché le misure percentuali di quantificazione del danno morale (1/2, 1/3, 1/4 ed anche 1/5 del danno biologico, ormai pressoché cristalizzatesi per prassi), rappresentano degli indici di immediata, facile e pratica liquidazione del danno. In assenza di validi ed ulteriori criteri, ed in mancanza di altri strumenti, non credo si possa immaginare una liquidazione diversa da quella attuale, essendo particolarmente evanescente il principio puramente equitativo rimesso alla prudente discrezionalità del giudice.

Il danno bilogico iure haereditatis: il fattore temporale.

L’altra questione che emerge nella sentenza in commento risulta essere particolarmente delicata ed innovativa. Pur tuttavia, la Corte non effettua quella disamina approfondita e chiara che avrebbe portato ad un radicale mutamento del danno biologico e all’introduzione del concetto di danno biologico iure haereditatis quale danno da perdita del bene vita in quanto tale. E per tale motivo sicuramente le Sezioni Unite saranno costrette a tornare sul tema.

La questione è delicatissima: sembrerebbe che nella sentenza in esame si introduca il principio secondo cui il danno biologico iure haereditatis venga considerato non solo e non tanto come danno da lesione della salute che matura il quel sensibile lasso di tempo fra vita e morte del soggetto (cfr. Corte Cassazione, III civile, sentenza 9 marzo 2004, n. 4757), ma come danno da perdita del bene vita in quanto tale.

Le conseguenze di questa (possibile) interpretazione della sentenza in esame potrebbero rivelarsi aberranti per i motivi che di seguito evidenzieremo, pur tuttavia non si può non rilevare che sul punto la sentenza in commento della Corte di Cassazione non è stata cristallina, né ha condotto una analisi rigorosa, ma si è limitata a far intravedere un indirizzo risarcitorio.

Mi piace molto ricordare l’attenta analisi fatta sul danno biologico dal giudice Marco Rossetti su Dititto & Formazione numero 7 del novembre 2001.
La ricordo come una delle letture in ambito giuridico più coinvolgenti e formative.

Vorrei partire, commentando il non detto della sentenza, da un inciso di Rossetti:

“Per quanto attiene alla nozione di danno biologico, va ricordato preliminarmente che ormai è del tutto invalso nella prassi l’uso di usare tale espressione quale sinonimo di “danno alla salute”. Tuttavia, a rigore, quella di danno biologico è una nozione naturalistica, medico-legale, mentre quella di danno alla salute (o lesione della salute) è una nozione giuridica, che esprime le conseguenze rilevanti sub specie iuris del danno biologico.
Il danno alla salute, secondo una formula ormai consolidata, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell’individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento del complessivo stato di benessere e dell’efficienza del soggetto”.

Ciò che viene in rilievo nella sentenza in commento non è la compromissione delle funzioni psicofisiche del soggetto, ma la totale perdita delle funzioni vitali della vittima quale distinto ed autonomo bene oggetto di tutela: la vita in quanto tale.

La corte di Cassazione con la sentenza 15760/2006 aveva ipotizzato in tema di obiter dicta la configurabilità di un “danno da morte come perdita dell’integrità e delle speranze di vita biologica, in relazione al diritto inviolabile della vita, tutelato dall’art. 2 della Costituzione”.

Le Sezioni Unite della Cassazione in diverse pronunce, Cassazione sentenza n. 1704/1997; Cassazione sentenza n. 6404/1998, hanno negato, giustamente ad avviso dello scrivente, la risarcibilità del danno biologico da morte.

In tal senso da ultimo si segnala la sentenza Cassazione sez. III civile n. 6946/2007:

“La lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante “iure hereditatis”. (Nella specie la S.C. ha escluso la risarcibilità del danno biologico conseguente alla morte per il breve lasso di tempo che era intercorso fra l’evento lesivo e la morte -due ore in cui il danneggiato era rimasto in vita lucido di mente)”.

Molti autorevoli autori (Luigi Viola in un commento su Altalex) avevano criticato tali impostazioni.
Lo scrivente ritiene che la questione sia molto più complessa e problematica e necessita dei doverosi approfondimenti.

In primo luogo il danno biologico, come ogni danno, deve essere imputabile ad un soggetto capace di essere validamente titolare di quel diritto.
Voler ammettere un autonomo danno biologico da morte in sé potrebbe rappresentare una contraddizione giuridica: infatti, si ipotizza di attribuire ad un individuo morto la capcità giuridica di essere titolare di un diritto che è sorto a causa della sua morte. In pratica si attribuisce un diritto ad un soggetto che non è più capace di avere alcuna titolarità e si pretende di risarcirlo proprio a causa dell’evento che lo rende incapace di essere titolare di diritti.

Si badi bene: i congiunti del de cuius avranno sempre e comunque il diritto di vedere risarciti i propri danni da perdita del congiunto sia iure proprio, sia iure haereditatis, ma quest’ultimi devono poter esser stati maturati dal dante causa.
Ciò implica che il così detto lasso di tempo tra vita e morte del soggetto voluto dalla Corte di Cassazione come condizione determinante assurge ad un triplice scopo:

  • quello di poter far maturare il danno al soggetto leso (anche in termini di apprezzabilità per il soggetto stesso);
  • quello di renderlo accertabile e valutabile dal punto di vista medico-legale;
  • quello di renderlo trasmissibile agli eredi.

Ma quale danno sarà trasmissibile? Solo il danno biologico dell’individuo e non il danno da morte, che come detto sarà risarcito agli eredi solo iure proprio.

Voler ipotizzare un danno biologico da morte significa introdurre surrettiziamente una duplicazione del danno e del risarcimento: da un lato si vorrebbe risarcire il soggetto per la sua morte e, quindi, rendere trasmissibile tale danno agli eredi (e se il soggetto non avesse eredi questo diritto dove andrebbe a finire?); dall’altro, si continua ad imputare agli eredi un proprio ed autonomo danno da perdita del congiunto.

Come possibile risarcire un soggetto della perdita della vita? Non è possibile.

E’ invece possibile e doveroso risarcire (anche congruamente) agli eredi, quale diritto proprio, la perdita del proprio congiunto.

Lo scrivente concorda con la ricostruzione effettuata dalla Corte di Cassazione SS.UU. n. 1704/1997, quando si afferma che:

“Ed allora, se il danno si sostanzia nelle conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito, va negata la risarcibilità iure successionis della lesione del diritto alla vita di un congiunto, poiché la morte impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita, sicché non sorge nel patrimonio dell’offeso un diritto al risarcimento per la perdita della vita, trasferibile agli eredi.

Né vale opporre che in tal modo la lesione del fondamentale diritto alla vita rimane sfornita di tutela privatistica, sicché risulta più conveniente, sotto l’aspetto economico, uccidere una persona, piuttosto che arrecarle una lesione permanente, così capovolgendo, tuttavia, il basilare principio della proporzionalità della sanzione.

Ed infatti, nel vigente ordinamento il risarcimento non riveste natura di sanzione, né ha carattere di assoluta generalità, bensì svolge la specifica funzione di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi conseguenti a fatti illeciti, sicché può operare solo ove sussistano tali presupposti, e cioè non oltre i limiti strutturali che segnano l’ambito del sistema della responsabilità civile.

Il risarcimento, in definitiva, mira a ricostituire, in forma specifica o per equivalente, la consistenza del patrimonio (inteso in senso lato, comprensivo quindi anche dei diritti della persona) del soggetto vittima dell’illecito, e nel caso di morte tale ricostituzione non è possibile: non in forma specifica, come è evidente, ma neppure per equivalente, per mancanza del soggetto che dell’utilità sostitutiva del bene perduto possa giovarsi.

La non risarcibilità della privazione della vita si correla quindi alla peculiare essenza del diritto alla vita, che ha ad oggetto un bene del quale solo il titolare può godere, e può godere soltanto in natura, non essendo concepibile un godimento per equivalente.

Ma ciò non implica un difetto di tutela, poiché alla tutela del diritto alla vita l’ordinamento provvede con strumenti diversi, ed in particolare mediante la previsione di sanzioni penali.

E, d’altra parte, sotto il profilo risarcitorio, i prossimi congiunti della vittima non risultano sforniti di adeguata tutela, poiché la morte del familiare consente ad essi di invocare iure proprio sia il risarcimento del danno “patrimoniale”, consistente nella perdita delle utilità economiche che il defunto assicurava e che avrebbe presumibilmente continuato a fornire anche in futuro, secondo i noti principi acquisiti in materia, sia il risarcimento del danno “morale” (non patrimoniale) conseguente alla morte del congiunto, nei limiti fissati dal vigente ordinamento (art. 2059 c.c.), sia, secondo un recente indirizzo, il risarcimento del danno “biologico”, consistente nella lesione dell’integrità fisica o psichica subita dai congiunti per effetto della morte del proprio familiare”.

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