Corte di Cassazione – sez. III civile sentenza n. 29191 del 2008: l'entità del danno biologico futuro e la personalizzazione del risarcimento. Il danno morale e la sua liquidazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza 2919 del 6 ottobre- 12 dicembre 2008 n. 2919, è intervenuta sulle tematiche risarcitorie relative alla liquidazione del danno non patrimoniale nel caso in cui vi sia stata la morte della vittima del sinistro, per cause diverse dall’incidente, in pendenza di giudizio.

In tal senso è stato statuito che la morte della vittima per cause indipendenti dall’evento lesivo, incide certamente sulla valutazione del danno biologico, il quale resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, quale debito di valore. In tal senso l’eventuale riduzione del quantum non opera in ordine alla esatta determinazione del danno biologico c.d. statico, ma solo sulla determinazione del danno biologico c.d. globale.

Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo più da vicino la statuizione della Corte, la quale, peraltro, si è anche espressa anche sulla determinazione del danno morale.

Scarica la Sentenza Cass- sez-III civile sent n 29191 del 2008

Sommario:

– Le questioni analizzate nella Sentenza della corte di Cassazione n. 29191 del 2008.

– Il risarcimento del danno biologico del danno biologico futuro: la personalizzazione del ristoro e l’integrità del risarcimento.

– L’autonomia e la liquidazione del danno morale.

Le questioni analizzate nella Sentenza della corte di Cassazione n. 29191 del 2008.

Il caso sottoposto all’analisi della consulta è quello di un soggetto che, coinvolto in un sinistro stradale, decede successivamente per cause estranee all’incidente e a giudizio ancora pendente.
Una delle problematiche analizzate, oltre a quelle relative alla corretta quantificazione del risarcimento, è quella inerente alla corretta liquidazione del danno quando, anziché fare riferimento al criterio tabellare circa la presumibile permanenza in vita del leso, si debba considerare, invece, l’effettiva durata della vita del soggetto, che, come nel caso che ci occupa, è poi deceduto per cause diverse dal sinistro.

L’altra questione analizzata è attinente alla liquidazione del danno morale, là dove viene chiarito che, comunque, è necessario rispettare l’autonomia ontologica di tale tipo di danno a prescindere dalla quantificazione del danno biologico.

Il risarcimento del danno biologico futuro: la personalizzazione del ristoro e l’integrità del risarcimento.

Una prima censura mossa dalla Corte alla sentenza del Giudice di Appello è quella relativa all’ “error in iudicando commesso dalla Corte di appello, la quale, pur persistendo l’inadempimento del responsabile civile del danno e dell’assicuratore solidale, non ha considerato come insita nella domanda risarcitoria la rivalutazione del danno comunque rideterminato ai valori attuali come debito di valore“.

Di seguito viene evidenziato come:

alla luce di alcuni principi di diritto ormai universalmente condivisi dal diritto vivente (Cassazione e Corte Costituzionale inclusa) in ordine al fondamento costituzionale del diritto alla salute come diritto inviolabile della persona e in ordine alla tutela integrale della lesione in sede di risarcimento del danno ingiusto che deve essere liquidato tenendo conto delle sue conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, ma pur sempre come debito di valore, da i considerare all’attualità della liquidazione in via transattiva o in via giudiziaria“.

In sostanza la Corte ribadisce che è necessario sempre attualizzare il valore economico del risarcimento alla data di emanazione delle sentenza poiché la natura dell’obbligazione del responsabile del fatto ha natura di debito di valore:

La morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria, incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore. Pertanto la riduzione non opera sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello ove sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito della vita“.

In tal senso risulta certamente corretta la parametrazione della liquidazione alla reale ed effettiva durata della vita del soggetto leso, ma risulta altrettanto corretto considerare la personalizzazione del ristoro alla luce del danno biologico globalmente accertato.

Il criterio di valutazione del danno biologico appare pertanto in violazione dei principi consolidati che esigono, nel caso di lesioni gravissime con perdita totale della capacita’ lavorativa generica e con concorrenti danni psichici, una analitica indicazione e valutazione delle componenti di tale danno non patrimoniale, anche con la applicazione di tabelle medico legali ed attuariali, ma sempre con una necessaria personalizzazione del danno tenendo conto del possibile aggravamento, secondo le indicazioni scientifiche e la documentazione medica prodotta, anche nella fase dell’appello. Ma un secondo error in iudicando si evidenzia dalla lettura della motivazione (ff. 24 a 26), la’ dove la Corte di appello dichiara di applicare i criteri di liquidazione (citando Cass. 1995 n. 6196 e 2000 n. 9182, ma il principio appare consolidato) che governano la fattispecie nel caso in cui la parte danneggiata deceda per cause sopravvenute indipendenti dal fatto lesivo, e calcola i danni futuri rapportandoli alla sopravvivenza (di anni 9 e tre mesi dal fatto) e detraendo dal danno biologico statico, valutato al tempo dello evento lesivo (ff. 24) in lire 340 milioni, la somma di 140 milioni, senza tener conto che l’importo del danno statico (come perdita della salute staticamente accertata per il consolidarsi dei postumi invalidati) è stato liquidato ai valori del 1992 (tempo del sinistro) mentre andava rivalutato sino al tempo della morte (omissis) e su tale debito di valore doveva poi considerarsi l’effetto estintivo della morte in relazione al cd. danno futuro“.

L’autonomia e la liquidazione del danno morale.

Per quanto attiene alla questione relativa al danno morale, la Corte di Appello aveva surrettiziamente decurtato il valore di questo rapportandolo a valore pro quota del danno biologico.
Anche tale punto viene cassato enunciando il seguente principio di diritto:

Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: articolo 2 della Costituzione in relazione allo articolo 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravita’ del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n. 9672 – punto 2.10)“.

Tale assunto risulta essere di particolare valore, anche in relazione alla recente pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni unite civili Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972(ed alle successive e coeve sentenze 26973, 26974, 25975 del 2008), là dove da più voci è stato sostenuto che il danno morale costituisca una duplicazione del danno biologico:

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo” (Cass. SS.UU. Sentenza 26972/08).

Ma il dubbio maggiore, oltre dal tenore letterale delle sentenze, (per altro variamente interpretabili) proviene, più che altro, dalla ricostruzione del danno non patrimoniale ormai scollegato dall’art. 2043 c.c. e riconnesso all’art. 2059 c.c. (vecchio fondamento del così detto danno morale).

Ricordiamo, tuttavia, che recentemente la Corte di Cassazione è ritornata sul punto con la sentenza: Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 469, là dove si continua a parlare e a quantificare il danno morale come danno dotato di autonomia ontologica, così come già evidenziato nella sentenza in commento dove si ricollega tale fattispecie di danno all’articolo 2 della Costituzione in relazione allo articolo 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 190, colloca la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica.

Rimane, tuttavia, da capire cosa si intenda per danno morale in relazione a tali agganci normativi, ovvero se costiuisca il c.d. pretium doloris, ovvero sia ricollegato al danno all’immagine, al decoro, alla dignità umana.

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Un pensiero riguardo “Corte di Cassazione – sez. III civile sentenza n. 29191 del 2008: l'entità del danno biologico futuro e la personalizzazione del risarcimento. Il danno morale e la sua liquidazione.

  1. Glenof from Ireland, October 21, 2012 at 10:49 PM So convenient to get to, on the main Milan Venice train line. Very effiicent check in and out Lovely restaurants and bars on site. There is so much to do here, for all ages. Lots of pools and activities, fabulous weather as ever in Italy. Only a short strole to town . So many positives.

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