Riforma del processo civile: audizione dei rappresentanti delle Associazioni forensi sul Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile

Testo approvato in via definitiva

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In occasione dell’esame congiunto, da parte della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, del Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, è stata disposta per il giorno 25 marzo 2009 l’audizione dei rappresentanti delle principali Rappresentanze forensi: Associazione Nazionale Magistrati Cassazionisti, Unione Nazionale Camere Civili, OUA, Consiglio Nazionale Forense.

In tale sede, l’Avv. Salvatore Grimaudo, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, pur esprimendo soddisfazione per l’accoglimento delle proposte dell’UNCC, volte alla unificazione e semplificazione dei riti da parte del Legislatore, tutte già ripetutamente presentate ed approvate nel corso dei Congressi Nazionali Forensi succedutesi nel tempo, deve rimar-care e stigmatizzare la contrarietà ad interventi modificativi del processo civile frammentari e non strutturati con il resto delle norme. Interventi che, lungi dal mettere ordine alla materia in modo razionale e sostanziale, avranno l’effetto di aumentare ed amplificare le incertezze applicative e le lacune procedurali.

L’UNCC ribadisce, inoltre, che il nuovo rito civile, in un’ottica di processo nella piena disponibilità delle parti, deve garantire un’ampia tutela ai diritti della difesa che vanno contemperati con la conseguente limitazione dei poteri discrezionali del Giudice.

Rimane, comunque, ferma ed ampia la disponibilità dell’UNCC a collaborare fattivamente alla redazione di un progetto di riforma organica della disciplina processual civilistica avente come principale scopo la unificazione e la semplificazione dei riti processuali.

Di seguito pubblichiamo la relazione scritta che sarà consegnata agli atti della Commissione.

AUDIZIONE COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONI E BILANCIO

CAMERA DEI DEPUTATI

25 MARZO 2009

Il processo civile di riforma in riforma

°*°*°*

I. IL Senato della Repubblica il 4 marzo 2009, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge d’iniziativa del Governo ( già approvato dalla Camera dei deputati – stampato Camera 1441-bis) recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile” contenente significative modifiche al codice di procedura civile con la introduzione di nuovi istituti e la radicale trasformazione di istituti esistenti .
Il testo licenziato dal Senato verrà sottoposto ad una nuova lettura che sarà limitata alle parti novellate .
II.Vengono elencate, infra , le modifiche e le aggiunte ( quelle più significative) operate dalla Assemblea del Senato al testo del Ddl approvato dalla Camera dei Deputati .
III.E’ evidente che le censure sin qui avanzate dalla U.N.C.C. (tanto per citarne alcune l’aumento di competenza per valore del G.d.P. , il rafforzamento della responsabilità aggravata , l’eliminazione dal testo della sentenza della indicazione dello svolgimento del processo , la generalizzazione dell’istituto della rimessione in termini , la testimonianza scritta tout court, il nuovo procedimento sommario di cognizione , la ammissibilità del ricorso in Cassazione ) non saranno esaminate .
IV.Ciò premesso , la U.N.C.C. ribadisce, comunque, la propria contrarietà alla introduzione delle modifiche di cui sopra instando, in particolare, per la abrogazione dell’art. 360-bis e degli art. 702-bis, ter e quater per i motivi già esplicitati e, che , di seguito si reiterano.
V.Passando all’esame delle modifiche operate dal Senato vengono svolte le seguenti considerazioni critiche .
Aumento della competenza per materia del G.d.P.( art. 7 c.p.c.)
Non condivisibile.
Tale ampliamento dovrebbe essere accompagnato da un potenziamento degli organici della magistratura onoraria che , allo stato , considerate le attuali modalità di reclutamento ( carenza di seri criteri di valutazione dei necessari requisiti di preparazione , assenza di verifiche , anche periodiche, del grado di professionalità ) appare non opportuno.

Disponibilità delle prove ( art. 115 c.pc.)

Condivisibile la introduzione dell’obbligo di contestare in modo specifico i fatti ex adverso dedotti .
Non condivisibile il riferimento alle sole parti costituite mantenendo una inspiegabile posizione di privilegio al contumace ( a colui , cioè, che , con la sua inerzia, dimostra assoluto disinteresse all’esito del processo).
La seconda osservazione è che, alla luce delle citate modifiche , sarebbe opportuno , nel primo comma dell’art. 167 c.p.c. specificare che la comparsa di risposta o memoria difensiva dovrebbe contenere la contestazione specifica dei fatti dedotti dall’attore ( lo stesso dicasi in capo all’attore convenuto in via riconvenzionale ).
Così come sarebbe opportuno integrare il contenuto dell’atto introduttivo prevedendo l’obbligo di preciso avviso sulle conseguenze della mancata specifica contestazione .

Testimonianza scritta ( art. 257-bis)

Ancorché il testo licenziato dal Senato risulti “edulcorato”si mantiene ferma la contrarietà alla sostituzione della prova testimoniale orale con un sistema di “testimonianza scritta” , che , in ogni caso, verrebbe espletata al di fuori del contraddittorio delle parti ed in violazione del principio della unitarietà della prova . La fase istruttoria è certamente uno dei momenti più delicati ed importanti del processo e, in quanto tale , è indispensabile che l’attività di raccolta della prova avvenga nel pieno rispetto di detti principi . Si consideri , peraltro, come una testimonianza scritta presti, comunque, il fianco a denunce di falsità con conseguente instaurazione di processi penali destinati a “bloccare” il giudizio civile.

Giudizio in Cassazione ( art. 360-bis)

Ferma opposizione alla introduzione dell’art. 360-bis che costituisce , all’evidenza, un vero e proprio vulnus all’attuale sistema processuale .
Al di là della perplessità che suscita la norma laddove , ad esempio:a) riconduce nella categoria della ammissibilità/inammissibilità fattispecie che andrebbero, invece, inquadrate nell’ambito della manifesta fondatezza o infondatezza ; b) rimette alla totale discrezionalità di un organo giurisdizionale del tutto nuovo e in composizione ridotta ( collegio di tre magistrati e non cinque ) la valutazione in ordine alla ammissibilità del ricorso ; c) formula in maniera troppo generica ed indeterminata le ipotesi di ammissibilità anche relativamente alla violazione dei principi regolatori del giusto processo , ciò che desta grave preoccupazione ed allarme è la manifesta violazione dei principi costituzionali .
L’introduzione di un “filtro” di ammissibilità ,invero, viola palesemente l’art 111 Cost. che impone di ammettere sempre il ricorso in cassazione per violazione di legge.

Procedimento sommario di cognizione ( artt. 702-bis e segg. , c.p.c. )

Si manifesta contrarietà alla introduzione di un nuovo rito anche e, soprattutto, per la smisurata ed ingiustificata apertura ai poteri discrezionali del giudice che, peraltro, anche in questo caso , non risulta onerato alla osservanza di alcun termine “perentorio”.
Se la norma dovesse entrare in vigore è ragionevole prevedere che la stragrande maggioranza delle cause sarebbe disciplinata dal nuovo processo sommario con tutte le conseguenze in tema di perdita , per le parti ,delle fondamentali garanzie .
Si consideri, inoltre, che il nuovo processo sommario finirà, inevitabilmente, per sostituire il processo ordinario destinato , pertanto, ad assumere una funzione residuale .
La formulazione del testo suscita, peraltro, notevoli perplessità anche sullo stesso piano procedimentale .
Ancorché la previsione della introduzione della causa con ricorso dimostri che il legislatore ha recepito le indicazioni formulate dalla U.N.C.C. ( che da tempo propone di adottare il ricorso quale forma tipica dell’atto introduttivo del giudizio) è certo che la norma non convince laddove opera un richiamo tout court al n. 6 ) dell’art. 163 c.p.c. .
Trattandosi di procedimento introdotto con ricorso è indispensabile la indicazione della procura alle liti che non può essere rilasciata in un momento successivo alla costituzione in giudizio ( cfr. art. 125 c.p.c.) .
Lo stesso rinvio per relationem “ all’avvertimento di cui al n. 7 ) del terzo comma dell’articolo 163 ” mal si “attaglia” alla struttura del procedimento in esame in cui sia il giorno della udienza di comparizione , sia i termini per la costituzione del convenuto sono indicati nel decreto emesso dal giudice designato successivamente alla proposizione del ricorso.

Art. 81-bis disp. Att (Calendario del processo)

Manca la doverosa specifica previsione di un obbligo ( sanzionabile in caso di inosservanza) da parte del Giudice di rispettare i tempi del processo .

Art. 118 disp.att ( Motivazione della sentenza )

Le modifiche mirano , all’evidenza, a semplificare la redazione della sentenza . Potrebbero, in linea di massima , essere condivisibili purchè la previsione di una motivazione in forma abbreviata non si traduca in un mero rinvio a precedenti richiamati in modo generico ed acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa . Per questo motivo non si ritiene opportuna la eliminazione della esposizione del fatto processuale .
Quanto al precedente conforme : dello stesso giudice, di altri giudici di merito , della Corte di Cassazione?

Art. 55 del Ddl approvato dal Senato (Delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili).

La U.N.C.C. accoglie con soddisfazione la previsione di una delega per la riduzione e semplificazione dei riti .
Obiettivo, questo, per il cui raggiungimento la UNCC si è costantemente battuta con determinazione nella consapevolezza che la unificazione dei riti ( o quanto meno la loro riduzione) realizza la giusta risposta alla esigenza di restituire funzionalità ed efficienza al processo civile.
La proposta di una semplificazione e unificazione delle procedure , che la U.N.C.C. rivendica , a ragione, come una sorta di primogenitura , sembra aver trovato, finalmente, una prima risposta dal legislatore .
La U.N.C.C. , dunque, esprime apprezzamento per la attenzione rivolta dal legislatore al problema.
Rileva, tuttavia , che la unificazione dei riti rappresenta uno dei punti essenziali della auspicata revisione dell’impianto processuale esistente e, come tale, abbisogna di un intervento qualificante da attuarsi attraverso un sollecito progetto di riforma organica e sistematica del processo civile.

VI. Per le suesposte ragioni, pur accogliendo con favore l’apertura del legislatore al tema della unificazione dei riti,

L’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI
mantiene ferma la contrarietà all’ennesimo intervento emergenziale e , nel contempo ribadisce ampia disponibilità a collaborare alla redazione di un progetto di riforma radicale ed organica della disciplina processuale civile .
Roma , 25 MARZO 2009
Unione Nazionale Camere Civili
Il Presidente
Avv. Salvatore Grimaudo

Elenco delle principali modifiche ed aggiunte operate dalla Assemblea del Senato al testo del Ddl approvato dalla Camera dei Deputati.

Art. 7 c.p.c. E’ stato aggiunto il comma «3-bis) per effetto del quale sono riservate alla competenza per materia del Giudice di Pace “ le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». Per tali cause non si applica il rito del lavoro.
Art. 83 c.p.c. E’ previsto che la procura alle liti possa essere rilasciata anche nella “memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».
E’ previsto , altresì, che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata “su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia».
E’ , previsto, infine , che “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

Art. 91 c.p.c. La condanna della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa riguarda le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
Art. 92 c.p.c. Sono stati soppressi i limiti minimi e massimi della somma cui può essere condannata la parte soccombente in ipotesi di responsabilità aggravata . Il giudice, quindi, la può condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Art. 115 c.p.c. E’ previsto un onere di contestazione specifica dei fatti ex adverso allegati . La norma, prevede, infatti, che il Giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Art. 120 c.p.c. La pubblicità della sentenza può essere ordinata “in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati». Quindi, non più in via alternativa, bensì contemporaneamente.
Art. 137 c.p.c. Introduce la disciplina delle modalità di notificazione o comunicazione dell’atto costituito da un documento informatico.
Art. 163 c.p.c. L’avvertimento di cui al n. 7 ) del 3° comma deve riguardare anche le eccezioni relative alla incompetenza.
Art. 183 c.p.c. E’ stata soppressa la disposizione che rimetteva alla discrezionalità del Giudice la concessione dei termini per le memorie.
Art. 195 c.p.c. Il CTU dovrà trasmettere la relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con l’ordinanza resa all’udienza fissata per il giuramento. Con la stessa ordinanza il giudice fisserà due termini: quello entro il quale le parti dovranno trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione, e quello, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Art.257-bis c.p.c. La testimonianza scritta può essere disposta su accordo delle parti , tenuto conto anche della natura della causa . Se la testimonianza verte su documenti di spesa già depositati dalle parti, può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e consegnata al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza che si debba ricorrere al modello c.d. di testimonianza .

Art. 300 c.p.c. Se l’evento ( morte o perdita di capacità ) riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte o è notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292.

Art. 360-bis c.p.c. E’ stata soppressa la disposizione che prevedeva la inammissibilità del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado.

Art. 540-bis c.p.c. .Quando le cose mobili pignorate al debitore risultano invendute a seguito del secondo o di successivo esperimento, o quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su istanza di uno di questi, nominato se del caso uno stimatore, ordina l’integrazione del pignoramento, con l’ufficiale giudiziario che riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni (ultimo comma art. 518). Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che debba essere presentata una nuova istanza. In caso contrario dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non debbano essere completate le operazioni di vendita.

Art. 614-bis c.p.c. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

Art. 624 c.p.c. Nei casi di sospensione del processo per opposizione all’esecuzione, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 616, il giudice dell’esecuzione dichiara con ordinanza, anche d’ufficio, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi del terzo comma dell’art. 630. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».

Art. 630 c.p.c. L’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti potrà essere dichiarata, oltre che su istanza di parte, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa.

Art. 669-septies c.p.c. La condanna alle spese resta immediatamente esecutiva ma non sarà più opponibile.

Art. 669-octies c.p.c. Il giudice, quando emetterà un provvedimento di urgenza ex art. 700 o altro provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, provvederà anche sulle spese del procedimento cautelare.

Art. 702-ter c.p.c. Il giudice deve provvedere agli incombenti di cui ai commi 1-2-3-4 alla prima udienza.
Art. 81-bis disp. Att. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa un vero e proprio calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La richiesta di proroga a cura delle parti deve essere proposta prima della scadenza dei termini.

Art. 118 disp.att. La sentenza non conterrà più, come previsto dal secondo comma, n. 4) dell’art. 132, la concisa esposizione dello svolgimento del processo ma “la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Art. 152 disp. att. E’ aggiunto il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».

Art. 186-bis.disp. att. I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

L’art. 55 del Ddl approvato dal Senato prevede la delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale (fermi restando i criteri di competenza e quelli di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente), da realizzare entro 24 mesi attraverso il necessario coordinamento con l’attuale normativa. Sono esclusi dal riassetto le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali e di famiglia e minori, nonché quelle riguardanti la cambiale, il vaglia cambiario, l’assegno bancario, l’assegno circolare e alcuni titoli speciali, lo statuto dei lavoratori, il codice della proprietà industriale e il codice del consumo.
I modelli processuali sono i seguenti:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 52 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile.
Il rito societario è abrogato

L’art. 57 del Ddl approvato dal Senato ha operato le seguenti modifiche e aggiunte :
1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».
2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L’art. 59 del Ddl approvato dal Senato , nella rubrica “Disposizioni transitorie” , ha aggiunto i seguenti commi:
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 48 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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