TRIBUNALE DI SALERNO, sez. I, ord., 16 luglio 2009: I diritti di controllo del socio accomandante.

Con l’ordinanza in epigrafe del Tribunale di Salerno, sez. I, G.U. Colucci, viene trattato il tema dei poteri de socio accomandante in una società in accomandita.
In particolare viene esaminato il disposto dell’art. l’art.2320 c.c. il quale prevede, al III comma che:
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società“.

Il Tribunale di Salerno, pertanto conclude che:
(…)soltanto attraverso la estrazione di copia di libri e documenti il socio accomandante può essere posto in condizione di esercitare effettivamente e non in via meramente formale il suo diritto di controllo sullo svolgimento della vita della società“.

Da tale pronunzia l‘Avv. Valerio Sangiovanni trae spunto per effettuare un interessante ed approfondito commento sul tema dei poteri del socio accomandante.
Infatti: “Mentre sono numerosi gli interventi giurisprudenziali sul diritto di controllo del socio di s.r.l., sono rare le pronunce in materia di diritto di controllo dell’accomandante. Il provvedimento in commento rappresenta un’ottima occasione per esaminare l’estensione di tale diritto, comparandolo con la disciplina prevista per la s.r.l.

Non possiamo, pertanto, che ringraziare  l’Avv. Valerio Sangiovanni per la segnalazione e per il prezioso commento, che di seguito pubblichiamo per gentile concessione della Ipsoa Wolters Kluwer Italia, già apparso sulla rivista Corriere del merito N. 12/2009.

Diritto Controllo Accomandante (Corr. Mer., 2009) http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=24195795&access_key=key-c1wkmor1e6wgpor03wo&page=1&version=1&viewMode=list

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