Rimborso del prestito obbligazionario e conflitto tra obbligazionisti

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore Avv. Valerio Sangiovanni e dell’editore Giuffrè, questa completa ed accurata analisi che, come si evince dal titolo del presente articolo, tratta del Rimborso del prestito obbligazionario e delle successive dinamiche attinenti al possibile conflitto tra gli obbligazionisti.

L’analisi trae spunto dalla sentenza del TRIBUNALE DI MANTOVA – 15 NOVEMBRE 2010 (ORD.) – G.U. DE SIMONE L.A. C. RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI C. S.P.A. E C. S.P.A.
La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall’art. 2417 c.c. come indispensabile per il funzionamento dell’assemblea degli obbligazionisti, ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al presidente del tribunale. L’assenza del rappresentante comune non comporta necessariamente una non adeguata informativa dell’assemblea degli obbligazionisti e un’insufficiente tutela dell’interesse comune degli obbligazionisti, in quanto l’informativa può essere esercitata comunque direttamente dagli obbligazionisti medesimi.
Il Tribunale di Mantova si occupa del possibile conflitto, emerso in sede di assemblea degli obbligazionisti, fra gli obbligazionisti che vogliono il rimborso del prestito alla scadenza originariamente prevista e quelli che intendono invece prorogarlo. La fattispecie trattata dal Tribunale mantovano evidenzia tutta la rilevanza del contrasto fra due gruppi di soggetti portatori di interessi contrastanti: gli uni desiderosi di rientrare immediatamente nella disponibilità dei fondi dati alla società, gli altri preoccupati di assicurare la continuazione dell’attività sociale. La soluzione del Tribunale di Mantova è in favore degli obbligazionisti di maggioranza e dell’interesse sociale, non essendosi realizzata — nell’iter decisionale degli obbligazionisti — alcuna violazione di legge e dovendo dunque prevalere il principio maggioritario.

Nell’articolo che segue l’Avv. Sangiovanni ha trattato i seguenti temi:
1. L’emissione di obbligazioni societarie e gli articolati interessi in gioco.
2. L’assemblea degli obbligazionisti e la proroga del prestito.
3. La possibile impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti.
4. L’irrilevanza della mancata nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti.
5. L’informazione degli obbligazionisti.

Ringraziando ancora una volta l’Avv. Sangiovanni e la Giuffrè, vi auguriamo buona lettura.

Rimborso Prestito Obbligazionario (Giur Mer 2011)http://www.scribd.com/embeds/75212009/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-2l51d2f8lofqibcpvxgo(function() { var scribd = document.createElement(“script”); scribd.type = “text/javascript”; scribd.async = true; scribd.src = “http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js”; var s = document.getElementsByTagName(“script”)[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();

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La estinzione delle società di capitali e attività e passività residue

Grazie sempre alla attenzione ed alla competente partecipazione dell’Avv. Valerio Sangiovanni, pubblichiamo, per gentile concessione della Ipsoa Wolters Kluwer Italia,  un articolo dello stesso già apparso sulla rivista Notariato n.6/2009.

L’argomento attiene alla estinzione delle società di capitali:

L’art. 2495 c.c. prevede che, con la fine del procedimento di liquidazione, la società debba essere cancellata dal registro delle imprese e si estingua. Nella prassi non è tuttavia infrequente che, seppure cancellata la società, si scoprano crediti di terzi nei confronti della società o – viceversa – si scoprano crediti della società nei confronti di terzi. Il primo aspetto (sopravvenienze passive) è disciplinato espressamente dal legislatore, che però tace in merito al secondo profilo (sopravvenienze attive)“.

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TRIBUNALE DI SALERNO, sez. I, ord., 16 luglio 2009: I diritti di controllo del socio accomandante.

Con l’ordinanza in epigrafe del Tribunale di Salerno, sez. I, G.U. Colucci, viene trattato il tema dei poteri de socio accomandante in una società in accomandita.
In particolare viene esaminato il disposto dell’art. l’art.2320 c.c. il quale prevede, al III comma che:
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società“.

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Le clausole generali nel diritto societario: Convegno a Verona venerdì 30 ottobre 2009

Il prossimo 23 ottobre si terrà a Verona, presso la Sala Convegni Banco Popolare, in via delle Nazioni, 4, il convegno dal titolo “Le clausole generali nel diritto societario“.
L’evento è promosso ed organizzato dalle Università di Verona (Dipartimento Studi Giuridici) e di Trento (Dipartimento di Scienze Giuridiche) per presentare i risultati di una ricerca il cui oggetto è, appunto, le clausole generali nel diritto societario.

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Tribunale di Palermo Sentenza n. 466/09: clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva

Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 466/09 coglie l’occasione per effettuare alcune distinzioni in tema di clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva.
Il caso sottoposto al giudice nasce da una “vendita obbligatoria” di quote di una S.r.l. successivamente perfezionatasi con il subentro di un nuovo socio. Tuttavia nel detto atto di compravendita con effetti obbligatori di quote era inserita la seguente clausola:

“La Sig.ra A dichiara, che il Sig. B non dovrà rispondere né di eventuali debiti societari, che saranno dalla stessa azzerati prima dell’approvazione del bilancio 2004, né parteciperà ai crediti societari ad oggi maturati che rimarranno di sua esclusiva pertinenza.
La presente scrittura privata, impegna entrambe le parti al rispetto di quanto convenuto nel presente atto e, in forza del presente accordo, qualora o per motivi non imputabili ad entrambe le parti o in caso di riscontri non veritieri a quanto sopra convenuto, le somme che il Sig. B si obbliga a versare alla Sig.ra A, saranno dalla stessa restituite al Sig. B comprensive di interessi legali e nella stessa modalità e tempi di come sono state percepite
”.

Il mancato ripianamento dei debiti sociali entro i termini pattuiti ha fatto nascere la questione sottoposta al vaglio del giudice il quale effettua l’interpretazione della clausola in esame sotto la forma di clausola risolutiva espressa differenziandola dalla condizione risolutiva:

Quella di specie deve qualificarsi come clausola risolutiva espressa. Difatti, i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalitàstabilite, rifacendosi proprio allo schema previsto dall’art. 1456 c.c. A differenza della condizione, laddove l’evento futuro e incerto non attiene a singole obbligazioni, nello schema dell’art. 1456 c.c. le parti devono indicare specificatamente quale o quali sono le obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione“.

Di seguito la sentenza pubblicata su Scribd (è possibile effettuare il download direttaemnte dal sito). Successivamente alcune considerazioni in tema di clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva.

Sentenza clausola risolutiva http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=14586336&access_key=key-125sbar6bprk0sv4w2a4&page=1&version=1&viewMode=

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