Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi nell'analisi dell'Avv. Valerio Sangiovanni

Come giustamente rileva l’Avv. Valerio Sangiovanni nell’introduzione dell’articolo che pubblichiamo, per gentile concessione di Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer (già apparso in Danno e responsabilità, 2010, fasc. 1, pp. 93-104):

“Mentre è voluminosa la giurisprudenza ed è ampio il dibattito dottrinale in materia di norme di comportamento degli intermediari finanziari, è molto meno studiata la distinta – ma simile – tematica delle regole di condotta di imprese e intermediari assicurativi. In questo articolo si vuole affrontare questa materia, tenendo conto sia di quanto stabilisce il codice delle assicurazioni sia di quanto prevede il regolamento ISVAP di attuazione”.

L’articolo dell’Avv. Valerio Sangiovanni, ovviamente, prende le mosse dall’analisi delle due fonti principali che disciplinano gli obblighi delle società assicuratrici e, quindi, dei relativi agenti e degli intermediari assicurativi:

A) Art. 183 del Codice delle Assicurazioni TITOLO XIII:

1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio’ sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attivita’ si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche’ della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalita’, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

B) Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Effettuate tali precisazioni nel detto articolo vengono compiutamente trattati i seguenti punti:

  • Intermediari assicurativi e intermediari finanziari;
  • I soggetti assicurativi tenuti all’osservanza delle norme di comportamento;
  • La persistenza nel tempo delle norme di comportamento;
  • I soggetti assicurativi tenuti all’osservanza delle norme di comportamento
  • Diligenza, correttezza e trasparenza;
  • I doveri informativi di imprese e intermediari assicurativi;
  • I conflitti d’interessi.

Non ci rimane che ringraziare la cortese disponibilità dell’Avv. Sangiovanni e della stessa IPSOA, ed augurarvi buona lettura.

Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi (Danno Resp., 2010) http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

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