Omologazione concordato fallimentare. Articolo 129 Legge Fallimentare. Tribunale di La Spezia, decreto 15 ottobre 2009

Il tema trattato nell’articolo dell’Avv. Valerio Sangiovanni – che pubblichiamo per gentile concessione di Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, già pubblicato in Il Fallimento, 2010, fasc. 3, pp. 349-354 – trae spunto dalla recente pronunzia del Tribunale di La Spezia, decr., 15 ottobre 2009 – Pres. d’Avossa – Rel. Farina e Belle.
I Giudici Spezzini ritengono che il termine ex art. 129, secondo comma l.fall. – secondo cui “(…) se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni” -, non sia riferibile alla presentazione della richiesta di omologazione del concordato.

La questione giuridica trae origine dal fatto che  per la richiesta di omologazione da parte del proponente, non è previsto alcun termine espresso. L’art. 129, secondo comma l.fall., invece, prevede che il giudice delegato fissi un termine per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo.

In particolar modo, riprendendo le parole  dell’Avv. Sangiovanni, dal ragionamento svolto dal Tribunale di La Spezia  sono tre le problematiche trattate dal decreto degne di essere poste in particolare rilievo:

  • la prima è di carattere processuale e riguarda le caratteristiche del termine previsto dall’art. 129, secondo comma l.fall.;
  • la seconda questione, anche’essa di natura processuale, concerne l’approvazione del concordato in caso di ritardata espressione del dissenso al medesimo;
  • la terza problematica di cui si occupa il Tribunale spezzino è invece di ordine sostanziale e riguarda il giudizio che il tribunale deve dare sulla convenienza della proposta di concordato.

Il commento alla detta pronunzia analizza le seguenti problematiche in ordine all’assenza di un termine per la richiesta
di omologazione:

  1. Il termine ex art. 129, secondo comma l.fall.;
  2. L’approvazione del concordato in caso di ritardata espressione del voto;
  3. La valutazione del tribunale sulla convenienza della proposta;

Ringraziando ancora una volta l’Avv. Sangiovanni per il suo contributo, non possiamo che rimandare alla lettura della  pronunzia e del relativo commento.
Tribunale di La Spezia decr. 15 ottobre 2009 Omologazione Concordato (Fall., 2010) http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

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