L’Avv. Valerio Sangiovanni aveva già trattato il tema relativo alle “Norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi“, dove venivano analizzati gli obblighi delle società assicuratrici e, quindi, dei relativi agenti e degli intermediari assicurativi.
L’analisi, quindi, prendeva le mosse dalle due principali norme di settore costituite dall’artt. 183 del Codice delle Assicurazioni TITOLO XIII, e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, che costituiscono il quadro di riferimento normativo in base al quale valutare la correttezza dell’intermediario assicurativo.
Il seguente articolo dell’Avv. Sangiovanni, che pubblichiamo per gentile concessione della casa editrice Cedam, già uscito in Contratto e impresa, 2010, fasc. 1, pp. 123-143, effettuata una approfondita analisi alla luce degli obblighi e della responsabilità precontrattuale degli intermediari assicurativi.
E’ evidente che le similitudini e le analogie con la relativa responsabilità degli intermediari finanziari sono rilevanti. Ricordiamo che le Sentenze della Suprema a SS.UU. del 19/12/2007, n. 26724 e 26725, hanno posto un preciso discrimine in ordine alla responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’intermediario finanziario: la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso (…) se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
Per quanto attiene alla materia del presente articolo, nel contesto dell’intermediazione assicurativa le norme di riferimento sono costituite dall’art. 120 d.lgs. n. 209/2005 e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, già sopra citato.
In particolar modo:
In materia di assicurazione si è in presenza di due distinti rapporti contrattuali. Vi è una relazione contrattuale che potremmo definire principale (quella che intercorre fra il contraente e l’impresa di assicurazione) e una relazione contrattuale che potremmo definire accessoria (quella che è intercorsa precedentemente fra il contraente e l’intermediario assicurativo). Le imprese di assicurazione concludono il contratto di assicurazione grazie al contatto che è stato stabilito prima dagli intermediari assicurativi. Il primo rapporto che il contraente instaura è quello con l’intermediario, cui fa seguito la seconda relazione con l’impresa di assicurazione. I due rapporti contrattuali vanno tenuti distinti.
Questo il sommario degli argomenti di seguito trattati:
1. Introduzione. – 2. Gli intermediari assicurativi tenuti all’informazione precontrattuale (art. 120, comma 1°). – 3. L’oggetto dell’informazione precontrattuale (art. 120, comma 2°). – 4. La proposta di un contratto adeguato (art. 120, comma 3°). – 5. Il rinvio al regolamento ISVAP (art. 120, comma 4°). – 6. I doveri informativi degli intermediari assicurativi nel contesto delle norme di comportamento. – 7. Il caso particolare delle informazioni sul conflitto d’interessi.
Informazione Precontrattuale Assicur. (Contr. Impr., 2010) http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf