Rimborso del prestito obbligazionario e conflitto tra obbligazionisti

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore Avv. Valerio Sangiovanni e dell’editore Giuffrè, questa completa ed accurata analisi che, come si evince dal titolo del presente articolo, tratta del Rimborso del prestito obbligazionario e delle successive dinamiche attinenti al possibile conflitto tra gli obbligazionisti.

L’analisi trae spunto dalla sentenza del TRIBUNALE DI MANTOVA – 15 NOVEMBRE 2010 (ORD.) – G.U. DE SIMONE L.A. C. RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI C. S.P.A. E C. S.P.A.
La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall’art. 2417 c.c. come indispensabile per il funzionamento dell’assemblea degli obbligazionisti, ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al presidente del tribunale. L’assenza del rappresentante comune non comporta necessariamente una non adeguata informativa dell’assemblea degli obbligazionisti e un’insufficiente tutela dell’interesse comune degli obbligazionisti, in quanto l’informativa può essere esercitata comunque direttamente dagli obbligazionisti medesimi.
Il Tribunale di Mantova si occupa del possibile conflitto, emerso in sede di assemblea degli obbligazionisti, fra gli obbligazionisti che vogliono il rimborso del prestito alla scadenza originariamente prevista e quelli che intendono invece prorogarlo. La fattispecie trattata dal Tribunale mantovano evidenzia tutta la rilevanza del contrasto fra due gruppi di soggetti portatori di interessi contrastanti: gli uni desiderosi di rientrare immediatamente nella disponibilità dei fondi dati alla società, gli altri preoccupati di assicurare la continuazione dell’attività sociale. La soluzione del Tribunale di Mantova è in favore degli obbligazionisti di maggioranza e dell’interesse sociale, non essendosi realizzata — nell’iter decisionale degli obbligazionisti — alcuna violazione di legge e dovendo dunque prevalere il principio maggioritario.

Nell’articolo che segue l’Avv. Sangiovanni ha trattato i seguenti temi:
1. L’emissione di obbligazioni societarie e gli articolati interessi in gioco.
2. L’assemblea degli obbligazionisti e la proroga del prestito.
3. La possibile impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti.
4. L’irrilevanza della mancata nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti.
5. L’informazione degli obbligazionisti.

Ringraziando ancora una volta l’Avv. Sangiovanni e la Giuffrè, vi auguriamo buona lettura.

Rimborso Prestito Obbligazionario (Giur Mer 2011)http://www.scribd.com/embeds/75212009/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-2l51d2f8lofqibcpvxgo(function() { var scribd = document.createElement(“script”); scribd.type = “text/javascript”; scribd.async = true; scribd.src = “http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js”; var s = document.getElementsByTagName(“script”)[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();