Banche: la commissione di massimo scoperto nella Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 12028 del 2010

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 del 19 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 26 marzo 2010, si è pronunziata sulla commissione di massimo scoperto ai fini del computo della stessa nella determinazione del tasso soglia, aldilà del quale l’interesse risulta essere usurario.

Più in particolare è stato statuito che l’art. 644, IV comma del codice penale (secondo il quale per la determinanzione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) ricomprenda, ai fini della determinanzione della fattispecie di usura, tutti quegli oneri che un soggetto sopporta in connessione con il suo uso del credito. Tra essi è stato ricompresa la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo strettamente collegato all’erogazione stessa del credito.

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Corte Costituzionale Sentenza n. 341/2007 – costituzionale l'art. 25, comma 2, D.Lgs. 04/081999, n. 342 -validità delle clausole anatocistiche successive all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 341/2007, (qui per il testo integrale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 , sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania.
In particolar modo è stata stabilita la piena legittimità dell’art. 25, c. 2°, del decreto legislativo 04/08/1999, n. 342, che aggiunge il c. 2° all’ art. 120 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385. In Tal senso, con riferimeto alle Banche e agli Istituti di Credito, ed in relazione alla materia anatocistica bancaria, è stata ritenuta conforme l’attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del potere di stabilire modalità e criteri per la capitalizzazione periodica, in condizioni di reciprocità, degli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente. Conseguentemente debbono ritenersi valide le clausole anatocistiche successive all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi. La denunciata esorbitanza dai principi dettati dalla legge 142/1992 in attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE è stata considerate non fondata.

Sommario:
A. I fatti di causa
B. Le questioni di Costituzionalità

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