Tribunale di Milano Sentenza 5-27 giugno 2007 n. 8037. Mailing list e segreto epistolare

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 5-27 giugno 2007 n. 8037 ha dichiarato illecita (ai sensi degli artt. 15 Cost., 616 e 618 c.p., 13 della L. 547/1993), la pubblicazione della corrispondenza epistolare, avvenuta tramite lo strumento della mailing list.
Perché tale pubblicazione possa considerarsi lecita è necessario non solo il consenso del destinatario, ma anche quello dell’autore della e-mail.
Parimenti illecita deve considerarsi la pubblicazione dei dati personali del mittente (nome, cognome, posizione lavorativa e sede dell’ufficio).
Tribunale di Milano Sentenza 5-27 giugno 2007 n. 8037.

Sommario:

  1. Premessa
  2. La tutela costituzionale della corrispondenza epistolare: gli artt. 15 e 21 della Costituzione;
  3. Per la pubblicazione necessario il consenso congiunto del destinatario e del mittente;
  4. Il trattamento dei dati personali nella pubblicazione;
  5. Breve considerazione sulla deontologia cui deve attenersi un magistrato.

Premessa: il Magistrato, il giornale, il direttore e il giornalista

Il caso trae origine dalla citazione effettuata dal magistrato (Dr. Roberto Aniello) con funzioni di presidente della Corte di Assise del Tribunale di Novara, nei confronti rispettivamente: della Spa Società Europea di Edizioni, quale editrice del quotidiano Il Giornale, Maurizio Belpietro, quale direttore, Stefano Filippi, quale autore dell’articolo Il partito dei giudici si ritrova in chat per condannare il Cavaliere.
Il detto articolo conteneva stralci dei messaggi di posta elettronica scambiati fra gli utenti della mailing list insieme ai dati personali dei magistrati autori di alcuni messaggi.

Il Magistrato lamentava in citazione la violazione:

  • dell’art. 15 della Cost. () poiché ai sensi dell’art. 5 L. 547/93 anche i messaggi di posta elettronica rientrano nell’alveo del concetto di corrispondenza (quale quella epistolare, telegrafica, telefonica, e quindi anche telematica);
  • degli artt. 616 e 618 c.p. (). In tal senso la violazione del segreto epistolare non può trovare esimente nel diritto di cronaca e di libertà della stampa.
  • della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

La società Europea di Edizioni S.p.A., il direttore de Il Giornale: Maurizio Belpietro ed il giornalista autore dell’articolo: Stefano Filippi nel costituirsi ribattevano alle accuse mosse ed in particolare evidenziavano:

  • non poteva ritenersi coperto da segreto epistolare il contenuto dei messaggi in esame poiché i messaggi stessi erano indirizzati ad una schiera indetenninata di aderenti alla mailing list, non previamente conoscibile dal mittente. Inoltre veniva ulteriormente evidenziato che tale mailing list, essendo aperta a tutti coloro volessero iscriversi, poteva considerarsi come una “bacheca virtuale”;
  • che il mittente non poteva non essere consapevole dell’ eventualità che qualcuno dei destinatari ne divulgasse il contenuto, come accaduto nel caso di specie;
  • che non erano configurabili i reati di cui agli artt 616-618 cp e 615ter cp (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico), considerato che il giornalista aveva ricevuto i messaggi in esame da una legittima fonte di informazione;
  • che la diffusione dei dati relativi a nome e cognome, posizione lavorativa e sede dell’ufficio, non costituiva lesione della normativa in materia di riservatezza, ma legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica;
  • che erano stati rispettati i criteri della verità dei fatti, dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, della continenza e dell’essenzialità dell’informazione;

A questo punto il Giudice meneghino si pronunciava sul caso in questione, così come evidenziato sopra, dichiarando illecita (ai sensi degli artt. 15 Cost., 616 e 618 c.p., 13 della L. 547/1993), la pubblicazione della corrispondenza epistolare, avvenuta tramite lo strumento della mailing list.

La tutela costituzionale della corrispondenza epistolare: gli artt. 15 e 21 della Costituzione

Risulta necessario, in questa disamina, analizzare il significato legale di comunicazione che lo stesso assume alla luce delle due norme costituzionali: l’art. 15 e l’art. 21() della Costituzione.
Infatti, ai sensi dell’art. 15 Cost. la comunicazione ha come elemento caratterizzante la intersubbiettività, ovvero la comunicazione in quanto tale deve essere diretta a uno o più destinatari determinati.
Se analizziamo, invece, la comunicazione ai sensi dell’art. 21 Cost., l’accento verrà spostato sulla caratteristica della diffusività indeterminata del messaggio e quindi rientrerà nell’alveo della libertà di manifestare il proprio pensiero.
Su tale differenza, peraltro, si è già pronunciata la Corte Costituzionale con le Sentenze 1030/88 e 81/93.
Pertanto, possiamo dire che l’elemento della segretezza della comunicazione risulta essere un elemento che discende come corollario dalla caratteristiche del mezzo comunicativo usato e quindi dalla sua funzione intersubbiettiva ovvero diffusiva.

Nel caso che ci occupa non è in questione il fatto che le e-mail godano della stessa tutela concessa alla corrispondenza epistolare (art. 5 L. 547/1993, art. 3 DPR 513/1997) .
Il problema risiede, invece, nella funzione cui il mezzo è rivolto.
Infatti, è da chiarire la seguente questione: se la corrispondenza viene messa in circolazione tramite lo strumento della mailing list possiamo affermare o meno che i destinatari sono determinati o determinabili?
La differenza, come è agevole comprendere, non è di poco conto: infatti da questa precisazione discenderanno le caratteristiche della tutela Costituzionale accordata (art. 15 o art. 21 Cost.) e, quindi, la legalità o meno della pubblicazione dei messaggi di posta elettronica.

Il Tribunale di Milano, dando ragione all’attore (il Magistrato) ha effettuato il seguente ineccepibile ragionamento:

  • La mailing list è uno strumento che consente l’invio contemporaneo ed automatico di messaggi a uno o più destinatari;
  • tali destinatari sono determinati dal fatto che sono individuabili negli aderenti alla mailing list in via esclusiva;
  • le relative comunicazioni, vista le determinatezza dei soggetti atti a ricevere le dette comunicazioni, si devono considerare come riservate e, quindi, coperte dal vincolo della segretezza;
  • nei così detti sistemi di comunicazione a circuito aperto tale principio, invece, non si applica. Infatti nelle chat, nelle news group il cui accesso non è condizionato da password, la norma costituzionale di riferimento è l’art. 21 Cost.

Per la pubblicazione necessario il consenso congiunto del destinatario e del mittente

In tema di pubblicazione di messaggi riservati (quali appunto email, lettere, corrispondenza varia, telefonate) risulta necessario ottenere il consenso congiunto del destinatario e del mittente.
In tal senso il Giudicante ha fatto espresso riferimento alla famosa sentenza del Tribunale di Milano 05/03/1998, nella quale veniva dichiarata illecita la pubblicazione postuma di alcune lettere inviate dal regista Federico Fellini ad una donna.
Possiamo dire, quindi, che nel caso di specie l’interesse dell’autore delle missive prevale su quello del destinatario. Infatti il bene giuridico che viene in considerazione è quello della segretezza della corrispondenza.

Il trattamento dei dati personali nella pubblicazione

Ultimo elemento analizzato nella sentenza in epigrafe, riguarda la qualifica di illiceità della pubblicazione dei dati personali dell’autore del messaggio.
Sul punto il Tribunale osserva:
“Ed infatti, la completezza dell’informazione in questione, come sopra individuata, pare raggiunta con la (sola) indicazione dei fatti narrati, mentre la precisazione dei nominativi dei giudici autori dei messaggi pubblicati non sembra costituire un elemento aggiuntivo significativo, comportando, invece, un’esposizione degli stessi ai lettori del quotidiano Il Giornale, con le conseguenze, in termini di disagi, che l’attore ha documentato.

Né risulta consigliata la pubblicazione dei dati personali in questione dal ruolo ricoperto dalla magistratura, considerato che tale ruolo va apprezzato nel riferimento alla categoria ed ha meno valore nella indicazione del singolo.

Anche la dedotta gravità del fatto non sembra essere pertinente, considerato che l’informazione in questione risultava completa anche senza i dati personali in esame, consentendo al lettore di formarsi una propria opinione”.

Breve considerazione sulla deontologia cui deve attenersi un magistrato

In ultimo ci piace menzionare il commento di Sandro De Nardi, al quale ci associamo, effettuato su Guida al Diritto n.41/2007, nel quale ricorda la delibera del CSM del 17 luglio 2002:
“(il Magistrato) deve sempre attenersi ai valori quali la correttezza, l’equilibrio e la misura, valori che connotano deontologicamente la figura del magistrato sia nell’esercizio dell’attività lavorativa, sia nelle così dette attività libere, fra le quali può annoverarsi anche la partecipazione e lo scambio di messaggi all’interno di una mailing list

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Note

1* Art. 15 Costituzione
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

2* Art. 616 Codice Penale – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della
corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Art. 618 – Rivelazioni del contenuto di corrispondenza
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere
segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

3* Art. 21 Cost.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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