La Corte di Cassazione SS. UU. civili, con la Sentenza 6 novembre – 18 dicembre 2007 n. 26617, ha statuito che nelle obbligazioni pecuniarie – nelle quali non sia imposta una diversa modalità di pagamento – il debitore ha facoltà di pagare o in moneta avente corso legale nello Stato, o mediante consegna di assegno circolare.
Se nel primo caso, come di consueto, è imposto al creditore di accettare il pagamento, nel secondo – pagamento attraverso assegno – il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo.
Il giustificato motivo sarà valutato alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva.
E’ rilevante, infine, sottolineare che l’estinzione dell’obbligazione, nel caso in cui questa venga adempiuta attraverso pagamento con assegno, avviene quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro. Ricade, pertanto, sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.
Sommario:
- Premessa: legificazione ed interpretazione delle norme;
- Quadro evolutivo dell’estinzione di una obbligazione pecuniaria;
- La sentenza Corte di Cassazione 26617/2007: il caso;
- La normativa vigente: l’art. 1277 c.c., l’art. 1175 c.c. e gli altri provvedimenti normativi;
- Il principio di diritto: l’interpretazione dell’art. 1277 c.c. e la differenziazione delle forme di pagamento.
Premessa: legificazione ed interpretazione delle norme
Il diritto, considerato come complesso di norme che regolano una società organizzata, deve necessariamente adeguarsi ai mutevoli cambiamenti etico-sociali ed economici che con il trascorrere del tempo presiedono alla vita della società stessa.
L’adeguamento a tali cambiamenti può avvenire: o attraverso il recepimento legislativo delle mutate condizioni sociali, ovvero attraverso un ripensamento, una interpretazione attuale delle norme presenti nell’ordinamento giuridico.
Lo stesso Giustiniano aveva ben chiara questa vitalità del diritto oggettivo, che cambia e si trasforma nel corso del tempo, e nel tentativo di sfuggire all’incertezza di una applicazione disomogenea delle norme, aveva concepito il suo Corpus Iuris Civilis come un opera in continua modificazione. A tal riguardo non si può non rilevare che la velocità dei cambiamenti della vita quotidiana supera, di gran lunga, la capacità di adeguamento delle norme. Per cui vi sarà sempre un gap tra realtà e legislazione.
Se la riduzione di tale distanza tra le esigenze mutevoli di una società e la realtà codificata di una legislazione può essere diminuita (si badi bene: solo diminuita, mai azzerata) da un potere politico forte ed autoritario con una pronta normazione, in questo caso, tuttavia, si dovrà pagare il prezzo di una riduzione della realtà democratica di un paese.
Altrimenti l’unico modo per rendere più attigue ed omogenee le esigenze economico-sociali di un paese con la realtà normativa, è quella di una interpretazione del diritto vigente in chiave evolutiva. In quest’ultimo caso, tuttavia, il rischio è quello di uno snaturamento delle disposizioni normative e soprattutto di il rischio è quello di una interpretazione continuamente e repentinamente cangiante (sentenze discordanti a breve lasso di tempo le une dalle altre) con l’inevitabile male supremo, ovvero: l’incertezza del diritto.
Riteniamo che, in una visione ideale del diritto, sarebbe necessario ricorrere alla legificazione quando strettamente necessario e legificando in un ottica di ampio respiro temporale; d’altro canto, il modo più realistico e concreto per ridurre il gap tra realtà e legislazione è quello di ricorrere, là dove necessario., ad una interpretazione attuale delle norme ed anche in questo caso avendo sempre a mente che l’interpretazione fornita della legge deve essere uniforme ed e valevole per il futuro.
Quadro evolutivo dell’estinzione di una obbligazione pecuniaria
Questa premessa prende spunto proprio dal caso offerto alla Corte di Cassazione e riguardante l’art. 1277 c.c. che recita al I comma:
Art. 1277. Debito di somma di denaro.
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Il che vuol dire, come risaputo, che ancor oggi l’unico modo per adempiere validamente ad una obbligazione pecuniaria (il cui valore sia al di sotto di € 12.500,00) è quella di pagare in contanti.
Come conciliare tale disposizione con una realtà economico-sociale nella quale l’uso della moneta corrente diventa sempre più marginale?
Non si può infatti non rilevare che ormai è divenuta una realtà globale (non più una tendenza) che i pagamenti vengono effettuati con metodi alternativi alla moneta corrente.
Si pensi che negli USA finanche i quotidiani vengono acquistati tramite carta di credito e che molte delle transazioni vengono effettuate tramite internet.
Inoltre, non si può non evidenziare come la carta moneta non sia più accettata dalla P.A. per la quasi totalità delle operazioni, per le quali è stata abolita delle casse negli uffici (ad esempio: per il pagamento delle imposte di registro è previsto l’obbligo di versamento a mezzo degli istituti bancari).
Abbiamo assistito all’emanazione di numerosi provvedimenti legislativi che hanno vietato l’uso della moneta contante al fine di contrastare l’evasione fiscale e di impedire il riciclaggio del denaro sporco.
Il D.L. 3 maggio 1991 n.143: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” (successivamente convertito con la L. 5 luglio 1991 n. 197) prevede espressamente il divieto del trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore anche in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire fosse complessivamente superiore a 12.500,00 euro.
Per i professionisti, con il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, si è posto un severo argine al pagamento in contanti per notule.
In ultimo, non si può prescindere dal rilevare come l’introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi rapporti personali e commerciali abbiano radicalmente cambiato i sistemi e le modalità di pagamento.
Ad esempio una società, la Check Free Corporation ha inventato RemoteDepositCapture, un apparecchio come quello che tutti abbiamo visto alla cassa in banca, nella quale l’addetto passa l’assegno che viene automaticamente letto e contabilizzato, concepito oggi nella versione destinata agli “utenti finali”.
“I clienti vogliono essere in grado di depositare assegni senza dover andare in banca”, dice Rod Springhetti, VP di CheckFree. “E le banche vogliono poter offrire questo servizio (in HomeBanking, ndR). Ritengo che la possibilità di incassare un assegno a distanza divenga parte delle caratteristiche standard dell’online banking”.
Pertanto siamo innanzi, non solo a delle ormai mutate consuetudini sociali ed economiche in ordine all’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma siamo in presenza di una ben precisa linea programmatica legislativa nella quale si cerca di limitare l’uso del contante.
La giurisprudenza non poteva non prendere atto di tali mutate condizioni.
La sentenza Corte di Cassazione 26617/2007: il caso
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte prende le mosse dall’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta dal debitore.
Il Tribunale in primo grado rigettava l’opposizione e la Corte di Appello confermava il rigetto sulla base che l’offerta a mezzo assegno circolare della somma dovuta al creditore e da questi rifiutata, non aveva estinto l’obbligazione. Pertanto il titolo costitutivo – una sentenza- aveva conservato la propria efficacia.
Il debitore, quindi proponeva ricorso per cassazione, rimesso, poi, dalla terza Sezione Civile alle Sezioni Unite.
Il motivo del ricorso consisteva nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1210, 2910 primo comma c.c., 615 c.p.c in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
In sostanza il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare estinta l’obbligazione ed accogliere l’opposizione dal momento che era stata offerta con assegno circolare la somma indicata nel precetto e le spese della procedura esecutiva.
Veniva richiamato il principio secondo cui la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo al pagamento effettuata con somme di denaro, estingue l’obbligazione quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che a norma dell’art. 1175 c.c. gli impongono di prestare la sua collaborazione all’adempimento dell’obbligazione.
Come detto, la Coprte di Cassazione a Sezione Unite, accoglieva il ricorso e cassava in relazione alla sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello.
La normativa vigente: l’art. 1277 c.c., l’art. 1175 c.c. e gli altri provvedimenti normativi
L’interpretazione costante dell’art. 1277 c.c. è stata quella secondo cui la consegna al creditore da parte del debitore di un assegno circolare rappresentasse una ipoetsi di datio pro solvendo, tale per cui non si potesse prescindere dal consenso del creditore nell’ipotesi in cui si volesse estinguere il debito con modalità diverse dal pagamento con moneta corrente.
Secondo una non recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Sentenza n. 12324/2005) le uniche ipotesi in cui il disposto dell’art. 1277 c.c. poteva essere derogato, sono quelle in cui:
- Vi sia un precedente accordo tra debitore e creditore;
- Vi sia una pratica costante e preesistente fra le parti;
- Vi siano degli usi negoziali che consentano la datio pro solvendo dell’assegno in luogo del contante.
In tutti gli altri casi si è sempre sostenuto che il debitore non può adempiere in altro modo alla propria obbligazione pecuniaria se non tramite moneta avente corso legale nello Stato.
Con questa sentenza, già preannunciata da una chiara inversione di tendenza giurisprudenziale che recepiva le mutate esigenze tendenti alla velocizzazione ed alla sicurezza dei rapporti economici (Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza 21 dicembre 2002 n. 18240), dicevamo, con questa sentenza la Corte ripensa l’art. 1277 c.c. anche alla luce dell’art. 1175 c.c. affermando che il rifiuto dell’assegno circolare nei rapporti tra debitore e creditore può rivelarsi contrario al principio di buona fede, considerato la sicurezza del buon fine dell’assegno circolare ed il relativo aggravio per il creditore nella riscossione.
In sostanza la Corte ha affrontato il valore dell’assegno circolare quale mezzo di pagamento anziché di titolo di credito, svecchiando non poco la normativa di settore.
Se, infatti poniamo mente alla questione, non possiamo non rilevare come la moneta non sia l’oggetto del pagamento (bensì il suo valore/quantità), per cui tale mezzo non è altro che una diversa modalità di adempimento.
In tal senso non si può non riconoscere l’efficacia solutoria anche alla c.d. “moneta scritturale” a condizione che offra condizioni assolute di sicurezza circa la sua riscossione.
Inoltre, argomentato proprio sulla buona fede ex art. 1175 c.c. che deve presiedere fra entrambe le parti (creditore e debitore) nei rapporti socio-economici, si è posto un argine a delle distorsioni che potevano verificarsi nell’ambito del diritto e, consequenzialmente si è posto un “alt” a quei possibili “abusi di diritto” già sanzionati nel nostro codice in quelle norme che sanzionano tutti quei comportamenti finalizzati ad esercitare un diritto per realizzare interessi diversi da quelli in vista dei quali il diritto stesso è riconosciuto dall’ordinamento (ricordiamo art. 833 c.c. – atti emulativi, art. 1206 c.c. – mora del creditore; art. 1227 c.c. II comma – concorso del fatto colposo del creditore; art. 1344 c.c. – contratto in frode alla legge; art. 1362 c.c. – intenzione dei contraenti; art. 1375 c.c. – buona fede nell’esecuzione del contratto).
Possiamo infatti immaginare la situazione in cui il creditore rifiuti il pagamento della somma di denaro esclusivamente al fine di far dichiarare l’inadempienza del debitore, quindi la suamorosità, potendo richiedere, ad esempio, la risoluzione del contratto.
In tal senso, il ricorso a tale interpretazione combinata degli artt. 1277 c.c. e dell’art. 1175 c.c. consente di recuperare il vero valore attuale della norma relativa all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie conferendo alla normativa non solo un taglio attuale, ma oseremo dire anche più giusto.
Il principio di diritto: l’interpretazione dell’art. 1277 c.c. e la differenziazione delle forme di pagamento.
Premesso che il principio di diritto così enucleato dalla Suprema Corte vale nelle obbligazioni pecuniarie il cui importo è inferiore ad € 12.500,00 o per le quali non è imposta per legge una diversa modalità di pagamento, viene stabilito che il debitore ha facoltà di pagare o con moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare.
Nel primo caso il creditore in alcun modo potrà rifiutare il pagamento; nel secondo, invece, lo potrà rifiutare solo per giustificato motivo da valutare a seconda dei casi. In tal senso si deve precisare che le ragioni del diniego al pagamento a mezzo assegno deve essere effettuata secondo la regola della buona fede oggettiva (art. 1175 Comportamento secondo correttezza; art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale; art. 1366 Interpretazione di buona fede; art. 1375 Esecuzione di buona fede).
Tuttavia rimane rilevante effettuare una considerazione in relazione alle due forme di pagamento.
L’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso attraverso la materiale datio della moneta.
Nel caso di pagamento attraverso assegno l’effetto liberatorio si verifica allorché il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, per cui se per un qualsiasi motivo, anche illegittimo da parte della banca, quest’ultima non corrisponde la provvista al creditore, non può attuarsi l’effetto solutorio.
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