Il Diritto dell'agente alla provvigione nell'ordinamento tedesco

Il diritto dell’agente (e per altro verso del mediatore) alla provvigione, è un tema – anche di recente –  molto dibattuto sia in dottrina, che nelle aule dei tribunali.

Le caratteristiche principali, nel diritto italiano, relative all’opera dell’agente, sono rinvenibili nella disciplina dettata dagli articoli artt. 1742-1753 del codice civile.

Preliminarmente, merita esser ricordato che la stessa Corte di Cassazione Sezione Lavoro per la prima volta con la sentenza n. 4817 del 18 maggio 1999, ha riconosciuto il diritto alla provvigione del così detto agente di fatto, e ciò in forza del richiamato principio espresso nella sentenza del 30 aprile 1998 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella quale si affermava testualmente “la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986 86/643/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo“.
La direttiva n.86/653/CEE tutela gli agenti di commercio a prescindere dalla loro iscrizione in un albo, e – nel lasciare agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta ad substantiam – non menziona altre condizioni in base alle quali sia possibile subordinare la validità del contratto.

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla provvigione, sempre nell’ordinamento italiano, segnaliamo che il diritto del mediatore alla provvigione matura in forza della conclusione di un affare che sia in rapporto causale con l’opera svolta (in tal senso di recente Corte di Cassazione SEZ. III, Sentenza 5 marzo 2009, n. 5348).
In particolar modo ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, i giudici di legittimità hanno riconosciuto come sufficiente il fatto che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera svolta dal mediatore/agente per l’avvicinamento dei contraenti. Tuttavia, tale attività deve rappresentare il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti.
Inoltre, con la sentenza sopra citata, viene, per altro verso, (sempre con riferimento all’operato dell’agente/mediatore ed in relazione alle prestazioni svolte, quindi in relazione al maturare del diritto alla provvigione/compenso), riaffermato il principio dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza applicabile sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale.

Questo il quadro di massima dell’ordinamento italiano in tema di diritto alla provvigione dell’agente.

L’Avv. Valerio Sangiovanni, nell’articolo che di seguito pubblichiamo per gentile concessione di UTET Giuridica già apparso in Obbligazioni e Contratti, 2010, fasc. 1, pp. 57-64, ci offre una panoramica dell’atteggiarsi del diritto alla provvigione dell’Agente nell’ordinamento tedesco, grazie anche alla sua competenza di Avvocato (Rechtsanwalt) in Germania.

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Sentenza Corte di Appello di Milano, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094: Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto. Considerazioni dell'Avv. Valerio Sangiovanni.

La tematica degli obblighi informativi in tema di sottoscrizione di prodotti finanziari e  delle relative conseguenze in caso di omissione dei doveri posti a carico dell’intermediatore, ha avuto un particolare fermento a causa delle ben note e recenti congiunture economico/finanziarie.

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Tribunale di Palermo Sentenza n. 466/09: clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva

Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 466/09 coglie l’occasione per effettuare alcune distinzioni in tema di clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva.
Il caso sottoposto al giudice nasce da una “vendita obbligatoria” di quote di una S.r.l. successivamente perfezionatasi con il subentro di un nuovo socio. Tuttavia nel detto atto di compravendita con effetti obbligatori di quote era inserita la seguente clausola:

“La Sig.ra A dichiara, che il Sig. B non dovrà rispondere né di eventuali debiti societari, che saranno dalla stessa azzerati prima dell’approvazione del bilancio 2004, né parteciperà ai crediti societari ad oggi maturati che rimarranno di sua esclusiva pertinenza.
La presente scrittura privata, impegna entrambe le parti al rispetto di quanto convenuto nel presente atto e, in forza del presente accordo, qualora o per motivi non imputabili ad entrambe le parti o in caso di riscontri non veritieri a quanto sopra convenuto, le somme che il Sig. B si obbliga a versare alla Sig.ra A, saranno dalla stessa restituite al Sig. B comprensive di interessi legali e nella stessa modalità e tempi di come sono state percepite
”.

Il mancato ripianamento dei debiti sociali entro i termini pattuiti ha fatto nascere la questione sottoposta al vaglio del giudice il quale effettua l’interpretazione della clausola in esame sotto la forma di clausola risolutiva espressa differenziandola dalla condizione risolutiva:

Quella di specie deve qualificarsi come clausola risolutiva espressa. Difatti, i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalitàstabilite, rifacendosi proprio allo schema previsto dall’art. 1456 c.c. A differenza della condizione, laddove l’evento futuro e incerto non attiene a singole obbligazioni, nello schema dell’art. 1456 c.c. le parti devono indicare specificatamente quale o quali sono le obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione“.

Di seguito la sentenza pubblicata su Scribd (è possibile effettuare il download direttaemnte dal sito). Successivamente alcune considerazioni in tema di clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva.

Sentenza clausola risolutiva http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=14586336&access_key=key-125sbar6bprk0sv4w2a4&page=1&version=1&viewMode=

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Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.

Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell’intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:

  • Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
  • Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1414 del 2008

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n.1482 del 2008

 Articoli correlati:

Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.

Nel prosieguo dell’articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.

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Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?

Il Tribunale di Palermo con le Sentenze 696/2008 del 13/02/2008; e 820/2008 del 18/02/2008 torna ad occuparsi rispettivamente dei casi Parmalat e Cirio, con riferimento alla responsabilità dell’ente intermediatore (in questo caso la Banca) per la collocazione dei suddetti titoli.

Le due sentenze sopra evidenziate pervengono a conclusioni diverse seguendo, tuttavia, il medesimo ragionamento, ciò a dimostrazione, se è possibile ancora una volta, che ogni causa è una storia a sé stante, ma anche e soprattutto l’analisi delle due sentenze evidenzia come sulla materia vi sia ancora molto da dire.

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 696/08 bond Parmalat

Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 820/2008 bond Cirio

Se nella Sentenza 696/08 il Tribunale accoglie le doglianze della parte attrice che nei propri atti richiedeva la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione del contratto, oltre che il danno esistenziale ed i danni ultronei, nella Sentenza 820/2008 il Tribunale respinge le domande di parte attrice.
Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo brevemente i punti di contatto fra le due sopra citate sentenze:

  • Abbandonata definitivamente la tesi della nullità del negozio giuridico
  • Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
  • La quantificazione del danno in caso di responsabilità precontrattuale in tema di collocamento di strumenti finanziari

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Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 26617/2007. Il pagamento con assegno circolare ha valore satisfattivo.

La Corte di Cassazione SS. UU. civili, con la Sentenza 6 novembre – 18 dicembre 2007 n. 26617, ha statuito che nelle obbligazioni pecuniarie – nelle quali non sia imposta una diversa modalità di pagamento – il debitore ha facoltà di pagare o in moneta avente corso legale nello Stato, o mediante consegna di assegno circolare.
Se nel primo caso, come di consueto, è imposto al creditore di accettare il pagamento, nel secondo – pagamento attraverso assegno – il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo.
Il giustificato motivo sarà valutato alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva.
E’ rilevante, infine, sottolineare che l’estinzione dell’obbligazione, nel caso in cui questa venga adempiuta attraverso pagamento con assegno, avviene quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro. Ricade, pertanto, sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.

Sommario:

  1. Premessa: legificazione ed interpretazione delle norme;
  2. Quadro evolutivo dell’estinzione di una obbligazione pecuniaria;
  3. La sentenza Corte di Cassazione 26617/2007: il caso;
  4. La normativa vigente: l’art. 1277 c.c., l’art. 1175 c.c. e gli altri provvedimenti normativi;
  5. Il principio di diritto: l’interpretazione dell’art. 1277 c.c. e la differenziazione delle forme di pagamento.

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