D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275: riconosciuto il diritto di seguito nella vendita di creazioni e manoscritti.

Il D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275 piena e completa attuazione alla riforma del così detto “diritto di seguito” avvenuta con il D.L. 13 febbraio 2006 n. 118.
(Scarica in pdf il D.P.R. 275/2007: dpr_275_2007.pdf)
Per Diritto di seguito intendiamo quel diritto, inalienabile ed irrinunciabile, spettante all’autore di un opera d’arte, (ed in particolar modo di arti figurative: quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, opere in vetro, fotografie, oltre a copie prodotte in un numero limitato ed anche i manoscritti), a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera originale da parte dell’autore, e successivamente in tutte le transazioni, in qualunque maniera effettuate, che comportino l’intervento in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti professionisti nel mercato dell’arte(ad es.  le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte).
In sostanza è quel diritto che riconosce, all’autore dell’opera, quella cointeressenza economica nelle vendite dell’opera stessa, così come evidenziato nel primo considerando della Direttiva n. 2001/84/CE (scarica in pdf dir-200184ce.pdf) la cui attuazione è avvenuta in Italia con il già citato Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118.
Si tratta, in ultima analisi di assicurare all’autore dell’opera d’arte figurativa la partecipazione economica al sucesso delle proprie opere, elemento economico da attribuire all’artista stesso ed ai suoi eredi per settanta anni dalla morte di quest’ultimo. In tale maniera si cerca di ristabilire un certo equilibrio tra la situazione economica degli autori d’opere d’arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalla successive utilizzazioni delle loro opere.
Oggetto del diritto di seguito è l’opera materiale stessa, ovvero dal supporto in cui s’incorpora l’opera protetta.

Nel prosieguo dell’articolo parleremo delle novità introdotte con D.P.R. 275/2007.

Le opere dell’ingegno.

Come sopra evidenziato, le opere che rientrano a far parte della categoria tutelata dal diritto di seguito, sono tutte quelle creazioni originali quali quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, opere in vetro, fotografie, oltre a copie prodotte in un numero limitato. Il legislatore italiano ha introdotto in questo alveo anche i manoscritti originali degli scrittori e dei compositori (questi ultimi non direttamente previsti dalla direttiva):
Direttiva n. 2001/84/CE Articolo 2
Opere d’arte cui si applica il diritto sulle successive vendite.
1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per opere d’arte gli originali
delle opere delle arti figurative, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni,
le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le
opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall’artista
stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali.
2. Le copie di opere d’arte contemplate dalla presente direttiva, prodotte in
numero limitato dall’artista stesso o sotto la sua autorità, sono considerate
come originali ai fini della presente direttiva. Tali copie sono abitualmente
numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’artista.

Il diritto sulle opere d’ingegno ed il ruolo del professionista/intermediario

Un preciso obbligo del professionista/intermediario/venditore/acquirente è quello che stabilisce che, nel momento in cui lo stesso procede alla vendita delle opere come sopra specificate e dei manoscritti, deve provvedere alla relativa denunzia mediante dichiarazione alla SIAE (art. 153 della legge sul diritto di autore, il cui prezzo minimo non sia inferiore a 3.000,00 euro) e di fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti negli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa, sia dietro la richiesta della SIAE e per un periodo triennale.

La dichiarazione deve contenere alcuni elementi:

  1. il nome ed il domicilio del dichiarante;
  2. il nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta;
  3. il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta (se conosciuto);
  4. il genere artistico a cui appartiene l’opera (qualora identificabile),
  5. il titolo dell’opera e la data di creazione (se indicati).

Per quanto attiene alle eventuali copie, è previsto che le copie delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.

In ultimo, è previsto che devono essere ugualmente riconosciuti i diritti patrimoniali all’autore dell’opera pseudonima o anonima.
In tal senso è imposto di indicare, nella suddetta dichiarazione, il carattere pseudonimo o anonimo dell’opera, le misure dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemnto necessario per la sua individuazione (si possono allegare fotografie).

Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte.
Pertanto, possiamo dire che rimangono escluse da tale disciplina le vendite dirette tra privati. Il diritto non si applica, inoltre, quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore.

Successivamente la stessa SIAE dovrà provvedere a rendere pubblico l’elenco degli aventi diritto che non hanno rivendicato il compenso (questo il sito web, dove potrete trovare ulteriori informazioni nonché il metodo per il calcolo del compenso).

Il pagamento deve essere effettuato al netto delle provvigioni, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con Decreto del Ministro per i beni e per le attività culturali, e può avvenire tramite MAV bancari, carta di credito o bonifico bancario.
La violazione della norma in esame (ovvero quello di prelevare dalla somma di vendita il cmpenso come sopra determinate e di versarlo alla SIAE) comporta la pena della sospesione dell’attività professionale/commericale da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa da € 1.034,00 a 5.165,00.

Il diritto sulle opere d’ingegno: il ruolo della SIAE.

La SIAE, una volta ricevuta la dichiarazione come sopra descritta, ne restituisce copia al dichiarante con l’indicazione della data di ricezione (art. 45 comma 1 DPR 1369/42.
La stessa SIAE è tenutaria di un elenco contenente le generalità degli autori (e degli aventi causa, ricordiamo che il diritto permane per 70 anni dalla morte dell’autore), ed il relativo domicilio, il tutto in collaborazione con l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori, scultori, musicisti, scirttori e autori drammatici (ENAP).
Entro il primo mese di ciascun trimestre, sarà compito della SIAE di comunicare per iscritto agli aventi diritto o ai loro aventi causa, l’ammontare dei compensi resi disponibili nel trimestre precedente, nonché l’avvenuta vendita.

Come già sopra evidenziato sarà ulteriore compito della SIAE quello di pubblicare nel proprio sito web, l’elenco degli aventi diritto che non hanno rivendicato il compenso nel periodo indicato dall’art. 154, comma 2 della legge sul diritto di autore (che ricordiamo essere di cinque anni dal momento in cui i diritti sono diventati esigibili), il quale decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata alla SIAE.

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