Tribunale di Catanzaro: ordinanza 29 aprile 2009: rito societario – istanza di fissazione d'udienza – estinzione del giudizio

Il Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza emessa in data 29 aprile 2009 (sotto per il testo), interpreta  l’inciso inerente il richiamo di cui ai commi 1, 2, e 3 D.Lgs 5/2003, nel senso che la parte alla quale spetta dedurre secondo l’alternanza degli scambi di memorie o provvede a notificare il proprio atto difensivo entro il termine di legge (o in quello più ampio assegnatole dalla controparte), così manifestando la volontà di proseguire la fase preparatoria, ovvero deve notificare l’istanza di fissazione d’udienza (sempre nel termine di legge di 20 giorni) – così ponendo fine agli scambi.
Il mancato rispetto di tale ultimo termine comporta l’estinzione del giudizio.

In questo articolo avevamo compiuto una lunga disamina sull’art. 8 D.Lgs 5/2003 elencando la giurisprudenza maggioritaria e minoritaria sull’articolo in questione.

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Catanzaro aderisce, pertanto, alla tesi maggioritaria secondo cui, come detto:

Come appare evidente, le citate lettere a) e b) (ndr: dell’art. 8 d.lgs 5/2003) stabiliscono entrambe che parte attrice può notificare alle parti l’istanza di fissazione d’udienza nel termine di venti giorni dalla notifica di uno scritto difensivo delle altre parti (rispettivamente la comparsa di risposta del convenuto o del terzo chiamato) cui non si intende replicare ovvero dal termine che le altre parti si vedevano assegnato per la notifica di uno scritto, e che evidentemente sia trascorso senza che lo scritto sia stato notificato, altrimenti sarebbe stata applicabile la prima disposizione (cfr. Trib. di Firenze 2 febbraio 2006, Redazione Giuffrè 2006).
E’ ragionevole, dunque, interpretare allo stesso modo anche la lettera c), che viene in rilievo nel caso in questione e quindi ritenere che il termine sia sempre di venti giorni, decorrente alternativamente dalla notifica dello scritto di controparte cui non si intende replicare p, in mancanza, dal termine entro il quale le altre parti avrebbero dovuto notificare il proprio scritto difensivo.
Irragionevole, al contrario, sarebbe una diversa interpretazione, a mente della quale parte attrice godrebbe di un dooppio termine per sollecitare la fissazione d’udienza, termine alternativamente decorrente dalla notifica della comparsa cui non si intende replicare pvvero dalla scadenza del termine per notificare alle altre parti processuali le repliche di parte attrice
“.

Riassumendo: nel nuovo rito societario la parte che si vede notificato un atto (sia esso la comparsa di risposta, ovvero una memoria), deve necessariamente scegliere tra replicare (entro il termine assegnato), ovvero notificare l’istanza di fissazione d’udienza (entro venti giorni dalla notifica).
Tertium non datur.
In sostanza una parte che si vede notificato un atto dovrà essere celere nel decidere cosa fare: avrà 30 giorni (se vuole notificare una memoria), 20 giorni se vuole notificare l’istanza di fissazione di un udienza.
La parte, invece, che ha notificato un atto, dovrà necessariamente attendere la scadenza del termine concesso all’altra per replicare, inutilmente decorso tale termine avrà l’ulteriore termine (di 20 giorni) per notificare l’istanza di fissazione d’udienza.

Qui di seguito il testo dell’ordinanza in commento.

Tribunale Di Catanzaro Estinzione 1 http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=15762034&access_key=key-19wpqhqzjkmve9rphyub&page=1&version=1&viewMode=

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