L’analisi compiuta dall’Avv. Valerio Sangiovanni in questo articolo che pubblichiamo per gentile concessione di Ipsoa Wolters Kluwer, già uscito in Famiglia e diritto, 2010, fasc. 4, pp. 422-428, ha per tema il regime patrimoniale tra coniugi con specifico riferimento alla sorte dei beni personali e all’acquisto degli immobili dopo il matrimonio.
Come recita il breve incipit dell’analisi compiuta “L’art. 179, comma 2, c.c. costituisce una delle disposizioni di più controversa interpretazione dell’intero diritto di famiglia. In questo articolo si relaziona sulle diverse posizioni assunte al riguardo da giurisprudenza e dottrina, cercando di proporre soluzioni interpretative ragionevoli, le più vicine possibili alla lettera nonché alla ratio della disposizione“.
Lo spunto al detto articolo è dato proprio dal fatto che la legge prevede che “l’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge” (art. 179, comma 2, c.c.).
Tale disposizione, come rileva l’autore, ha dato adito a diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, opportunamente analizzate e commentate.
In tal senso nell’articolo vengono esaminati:
- Il regime di comunione legale tra coniugi;
- Le singole categorie di beni personali ex art. 179, comma 1, c.c.;
- I beni personali “per surrogazione” ex art. 179, comma 1, lett. f, c.c.;
- L’art. 179, comma 2, c.c.
Di seguito l’articolo.
Beni Personali e Acquisto Immobili (Fam. Dir., 2010) di Valerio Sangiovanni http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf