La suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza 14 gennaio 2008, n. 593, ripercorrendo il proprio orientamento in materia, ha provveduto a ribadire l’ importanza del lavoro svolto dalle casalinghe per permettere la realizzazione professionale del marito, precludendosi in tal modo un proprio percorso lavorativo, sempre più difficile da intraprendere con l’avanzamento dell’età.
Nel caso di specie, venivano contrapposti gli interessi di due ex coniugi. La moglie chiedeva alla Corte d’appello la riquantificazione dell’assegno, riconosciutole in primo grado senza considerare l’apporto fornito dalla medesima, casalinga e madre, alla conduzione familiare durante la ventennale convivenza, e il marito chiedeva, viceversa, che l’assegno non venisse più corrisposto a causa del licenziamento della medesima da un posto di lavoro trovato dopo il divorzio.
In primo grado venivano respinte entrambe le richieste, ma la Cassazione, ha successivamente accolto i motivi prospettati dalla signora, la quale, sottolineava la sua difficoltà a trovare un lavoro perché non più di giovane età, e priva di esperienza a causa della suo totale dedizione alla gestione familiare.
La Corte ha stabilito a tal proposito che: «il giudice deve procedere alla determinazione dell’assegno sulla base della valutazione ponderata e bilaterale delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune», e conclude dichiarando che: «l’influenza del criterio basato sul contributo della Signora alla conduzione famigliare non risulta oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale, che avrebbe dovuto invece effettuarla».
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Sommario:
- Percorso giurisprudenziale sulla natura giuridica dell’ assegno divorzile. La sentenza della Corte di Cassazione del 14 gennaio 2008 n. 593
- Natura composita dell’assegno divorzile
- Natura eminentemente assistenziale dell’assegno divorzile
- Conclusioni
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