Il recupero del credito: il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e le controversie di piccola entità: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Con il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, è stato istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.
Si tratta di un meccanismo alternativo a quello previsto dall’art. 633 c.p.c. che riguarda determinate tipologie di crediti monetari (relativi alle materie civili e commerciali) ed operativo solo nel caso in cui il credito non sia contestato. Nelle ipotesi di opposizione si continuerà a seguire i procedimenti di ingiunzione previsti in ciascuno degli ordinamenti nazionali.
I crediti che rimangono esclusi dalla possibilità di essere azionati con questo particolare procedimento sono quelli afferenti al settore fiscale, al settore doganale; al settore amministrativo; al settore della sicurezza sociale; al regime patrimoniale tra coniugi; ai testamenti; alle successioni; ai fallimenti; ai concordati (Regolamento n 44/2001 ed art. 2).

L’utilizzo di questo sistema per il recupero dei crediti, che può essere attivato anche senza l’ausilio di un legale, è ampiamente illustrato nelle pagine web dell’Unione Europea relative alla Cooperazione giudiziaria in materia civile:

Procedura europea di ingiunzione di pagamento (regolamento):

in questa sezione viene sommariamente indicato quale siano le caratteristiche di questa procedura atta al recupero dei crediti non contestati. Mi piace segnalare che la pagina è davvero molto chiara ed esaustiva e può essere davvero compresa facilmente da tutti e, quindi, anche da coloro che non sono esperti od operatori nel mondo del diritto. In particolar modo viene specificato ed illustrato:

  1. Come introdurre una richiesta di ingiunzione di pagamento europea;
  2. Cosa accade nel caso di accoglimento o rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  3. La procedura relativa all’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea;
  4. Gli adempimenti conseguenti quali la notifica dell’ingiunzione di pagamento europea al convenuto;
  5. La tutela dei diritti del convenuto attraverso l’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.

Tali superiori punti sono poi sviluppati praticamente, ivi compresi i moduli dato che il detto procedimento si sviluppo attraverso dei moduli prestampati atti a facilitare il loro utilizzo da parte di chiunque ed in un’ottica di standardizzazione della procedura, nella successiva sezione presente nella parte del sito relativo all’Atlande Giudiziario Europeo in materia civile.

Le liti di lieve entità, la modulistica: l’Atlande Giudiziario Europeo in materia civile:

Come si può vedere nell’immagine superiore, in questa parte del sito, attraverso i link, si possono avere ulteriori delucidazioni pratiche sulla procedura da eseguire ed essere accompagnati nella compilazione dei moduli che sono liberamente scaricabili:

  • Modulo A – Domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo B – Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo C – Proposta al ricorrente di modificare una domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo D – Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo E – Domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo F – Opposizione all’ingiunzione di pagamento;
  • Modulo G – Dichiarazione di esecutività.

Raccomandiamo di leggere attentamente sia la modulistica che le relative e preliminari descrizioni, ad esempio quelle relative all’individuazione del giudice competente e alla notificazione e comunicazione degli atti (che in Italia può avvenire solo a mezzo postale).

sempre all’interno della pagina dell’Atlande Giudiziario Europeo in materia civile sono state inserite le informazioni, il procedimento e la relativa modulistica in ordine alle liti di lieve entità.
Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, ha istituito un procedimento europeo per le controversie di modesta entità atto a semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali i cui ammontare non super l’importo di 2000 euro.

Anche qui il procedimento si svolge attraverso la compilazione di moduli standard liberamente scaricabili ed ampiamente forniti di spiegazioni:

  • Modulo a – modulo di domanda;
  • Modulo b – richiesta dell’organo giurisdizionale di completare e/o rettificare il modulo di domanda;
  • Modulo c – modulo di replica;
  • Modulo d – certificato riguardante una sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Tali procedure, di cui ci auguriamo una larga diffusione ed una maggiore implementzione attraverso, anche, l’adeguamento telematico delle strutture giudiziarie, ricordiamo, non necessitano del patrocinio legale, e speriamo che possano rappresentare un modo per snellire la durata dei processi.

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Direttiva 2008/10/Ce e Direttiva 2008/11/Ce: modifiche alla MiFID e alla Direttiva sul prospetto per l'offerta pubblica

La Direttiva 2008/10/Ce e la Direttiva 2008/11/Ce hanno introdotto delle modifiche al panorama regolamentare/legislativo in ordine al settore finanziario.
Infatti:

  • con la Direttiva 2008/10/Ce viene modificata la Direttiva 2004/39/Ce (cd. MiFID);
  • con la Direttiva 2008/11/Ce viene modificata la Direttiva 2003/71/Ce (inerente al prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari).

Entrambe le modifiche contenute nelle suddette direttive fanno riferimento alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione Europea.

Documenti Scaricabili:

Scarica la Direttiva 2008/10/Ce

Scarica la Direttiva 2008/11/Ce
—————————
Scarica la Direttiva 2004/39/Ce

Scarica la Direttiva 2003/71/CE

Articoli correlati:

– inDiritto: La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.

– FiloDiritto: Decreto Legislativo 28/03/2007, n.51. Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

– Commissione Europea- Pesca: Comitati.

– Ius Sit: Introduzione ad uno studio sulla qualità della regolazione comunitaria
.

Sommario:

  1. Comitologia;
  2. Modifiche alla MiFID;
  3. Modifiche alla direttiva sul prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
  4. Elenco degli atti legislativi in materia finanziaria modificati.


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La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.

Con il D.Lgs. n. 164 del 2007 attuativo della direttiva MiFID n. 2004/39/Ce (Market in Financial instruments directive, qui per il testo in Inglese; qui per il testo del D.Lgs. 164/2007 ), l’Italia ha perseguito l’obiettivo di adeguare la propria normativa interna a quella comunitaria in tema di strumenti finanziari.
Il legislatore italiano nell’adeguare tale materia, ampia e complessa, ha effettuato una scelta di delegificazione, seguendo l’impostazione iniziata con lo stesso Tuf (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), che già aveva rinviato alla normazione secondaria prodotta dall’autorità di vigilanza di settore (CONSOB e Banca d’Italia).

Articolo correlato:
Direttiva 2008/10/Ce e Direttiva 2008/11/Ce: modifiche alla MiFID e alla Direttiva sul prospetto per l’offerta pubblica.

Sommario:

Premessa
1. Panorama normativo antecedente alla direttiva MiFID: CAD e ISD;
2. Le innovazioni introdotte dalla direttiva MiFID;
3. Le nuove definizioni ed il ruolo della Consob secondo la direttiva MiFID;
4. L’albo dei consulenti indipendenti;
5. I vincoli di trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

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