Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.

Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell’intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:

  • Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
  • Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.

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Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.

Nel prosieguo dell’articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.

La sentenza del Tribunale di Palermo  n. 1414/2008. Preliminari questioni attinenti al rito societario: tempestività e tardività delle eccezioni.

Il Tribunale di Palermo, preliminarmente, rigetta le eccezioni di parte attrice specificatamente attinenti all’aspetto rituale della domanda.
La causa era stata introdotta con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 5/2003. Il Giudice aveva considerato la questione non di semplice definizione e, quindi, aveva disposto il proseguimento della causa con il classico schema del rito societario.

All’esito dello scambio di memorie, nell’istanza di fissazione di udienza, parte attrice aveva richiesto, in via preliminare, di dichiarare l’intervenuta decadenza della convenuta dal diritto di formulare nuove eccezioni di merito contenute nella memoria ex art. 7 D.lgs. 5/2003 poiché tali eccezioni non costituivano argomentazioni in replica alle difese spiegate da parte attrice nei propri atti, bensì argomenti del tutto nuovi introdotti surrettiziamente dalla convenuta.
Il Tribunale respinge tali rilievi sulla base delle seguenti considerazioni:

(…)nessuna preclusione sussiste a che parte convenuta, nella suddetta memoria, formuli nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio qualora siano conseguenza delle difese spiegate da parte attrice. Ed invero, nel caso di specie, la dedotta nullità del contratto di acquisto in quanto concluso dalla sola XXXXXXX e non congiuntamente da entrambe le attrici (madre e figlia n.d.r.) motivata in modo assai stringato in atto di citazione, è stata ulteriormente sviluppata dalle attrici nella emmoria ex art. 6 D.lgs. 5/2003, con la conseguenza che l’istituto di credito convenuto ha, a sua volta, sviluppato le proprie difese sul punto nella successivamemoria ex art.7 D.lgs. 5/2003.

Sul punto ricordiamo che, successivamente alla comparsa di risposta, parte attrice ex art. 6 D.lgs. 5/2003 può:

a) precisare o modificare le domande e le conclusioni gia’ proposte;
b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’articolo 106 del codice di procedura civile, se l’esigenza e’ sorta dalle difese del convenuto;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

Tale possibilità di ampliamento del thema decidendum e del thema probandum, in tal maniera riconosciuta dal rito societario alla parte attrice, proprio per esigenze di parità processuale è stata riconosciuta dal legislatore anche alla parte convenuta ex art. 7 comma 1 – D.lgs. 5/2003:

Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, puo’ notificare, nel termine fissatogli a norma dell’articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l’eventuale indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie, nonche’ la fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica.

Per tanto possiamo concludere che i limiti di modificazione della domanda e delle richieste istruttorie sono quelli previsti dalle prime due memorie di replica. E’ da dire che le successive memorie in alcun modo possono ampliare l’oggetto della causa, ma possono essere di ausilio per una migliore specificazione delle pretese e delle eccezioni già formulate nei precedenti atti.

La sentenza del Tribunale di Palermo  n. 1482/2008. Mutamento di rito: il limite preclusivo del disconoscimento dei documenti

Nella seconda Sentenza (Tribunale di Palermo n 1482/2008), i Giudicicolgono l’occasione, preliminarmente, per effettuare alcune precisazioni in ordine al disconoscimentooperato da parte attrice, su alcuni documenti allegati dalla convenuta Banca.
E’ bene precisare che il giudizio era stato inizialmente incoato, con rito ordinario, presso la sezione distaccata del Tribunale. La Banca si era regolarmente costituita depositando tutta la documentazione ed eccependo il difetto di attribuzione del giudice della sezione distaccata.
Quest’ultimo aveva disposto il mutamento di rito e trasmesso il fascicolo al Tribunale di Palermo.

L’attore con l’atto di citazione in riassunzione e  memoria ex art. 6 d.lgs. 5/2003, si era riservato di chiedere la verificazione delle firme sui documenti allegati dalla parte convenuta.
La Banca eccepiva nei propri atti l’irritualità del presunto disconoscimento di parte attrice e comunque la tardività dello stesso.
Infatti: in primo luogo controparte avrebbe dovuto espressamente disconoscere i documenti con il primo atto successivo alla produzione (ovvero con l’atto di riassunzione, cosa evidentemente non fatta).
In secondo luogo non spetta a parte attrice chiedere la verificazione delle firme, tale onere, infatti, sarebbe potuto eventualmente spettare solo ed esclusivamente alla convenuta qualora avesse inteso comunque avvalersi dei summenzionati documenti.
Infine, veniva stigmatizzata la formula utilizzata nell’atto difensivo attoreo, ovvero la riserva di chiedere la verificazione: non si tratta di un disconoscimento esplicito, non si tratta di un disconoscimento implicito, non si tratta di un atto che rientra nelle facoltà di controparte.
In verità parte attrice aveva due possibilità: o disconoscere i documenti già prodotti dalla Banca, o nulla rilevare: tertium non datur.
La così detta riserva di chiedere la verificazione, risulta essere una formula, ancorché una richiesta, assolutamente inammissibile ai sensi dell’art. 215 n. 2 c.p.c.
Infatti la preclusione contenuta proprio nell’art. 215 c.p.c. è stata sempre e costantemente interpretata dalla giurisprudenza in modo molto rigoroso. L’onere del disconoscimento, infatti, deve essere assolto entro la prima udienza successiva alla produzione della scrittura, addirittura anche se tale udienza sia di mero rinvio, ovvero con il primo atto difensivo successivo.

In tal senso il tribunale di Palermo osserva, anche con riferimento alle due tranches processuali (quella svoltasi innanzi alla sezione distaccata e quella, successivamente, portata alla competenza del tribunale in composizione collegiale):

Le porzioni di procedimento celebrate innanzi alla sezione distaccata di Partinico costituiscono due fasi di un unico procedimento inscindibilmente tra loro legate  dalla previsione dell’art. 1 comma V, d.lgs. 5/2003 il quale, per l’ipotesi di adozione di forme processuali diverse  in cause c.d. commerciali, prescrive che il giudice pronunci il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo, soggiungendo che dalla pronunzia o dalla comunicazione di tale ordinanza decorrono i termini per la riattivazione del giudizio con la scambio di memorie ex art. 6 d.lgs. 5/2003o art. 7 d.lgs. 5/2003.
Ne deriva l’affermazione dell’onere dell’attore di provvedere al disconoscimento della firma apposta in calce ai documenti sopra indicati già con la memoria ex art. 6 d.lgs. 5/2003, per quanto denominata atto di citazione in riassunzione, onde evitare la formazione del riconoscimento implicito.

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2 pensieri riguardo “Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.

  1. Salve, il mio avvocato sono anni che aspetta a partire con la causa contro la mia banca (Banca Popolare dell’Alto Adige) per vedere cosa decide la Cassazione. Leggo che poco tempo fa il Credito Emiliano ha vinto il ricorso in Cassazione. Mi sa dire se ci sono ancora speranze? Siamo una famiglia (allora con 4 figli piccoli) in cui solo mio marito lavora da lavoratore dipendente. La nostra propensione al rischio è pari a zero, come può immaginare e i titoli ci sono stati consigliati dal consulente della banca. Grazie Francesca Cantelli

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    1. Buonasera,
      comprendo l’angoscia che le tristi e note vicende finanziarie di diverse società ha procurato in molti uomini, donne e famiglie (non si tratta di semplici risparmiatori.
      Tuttavia devo sottolineare che qualunque risposta innanzi a simili quesiti non può lasciare il tempo che trova. Ed, infatti, una valutazione seria (come in una diagnosi medica) necessita della precisa, puntuale ed esatta conoscenza del caso concreto.

      Inoltre l’articolo si riferiva ad una questione processuale sorta quando era ancora in vigore il rito societario.

      Ciò posto posso solo dire che l’orientamento consolidato delle Corti di merito e della Cassazione, sia quello più favorevole al consumatore ritenendo, sinteticamente, che il contratto di sottoscrizione di un prodotto finanziario non adeguato alla propensione al rischio (da valutare il concreto) dell’investitore, sia annullabile, con i conseguenti diritti risarcitori.
      E’ necessario fare attenzione alla prescrizione dell’azione.

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