Riforma del processo civile: audizione dei rappresentanti delle Associazioni forensi sul Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile

Testo approvato in via definitiva

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In occasione dell’esame congiunto, da parte della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, del Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, è stata disposta per il giorno 25 marzo 2009 l’audizione dei rappresentanti delle principali Rappresentanze forensi: Associazione Nazionale Magistrati Cassazionisti, Unione Nazionale Camere Civili, OUA, Consiglio Nazionale Forense.

In tale sede, l’Avv. Salvatore Grimaudo, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, pur esprimendo soddisfazione per l’accoglimento delle proposte dell’UNCC, volte alla unificazione e semplificazione dei riti da parte del Legislatore, tutte già ripetutamente presentate ed approvate nel corso dei Congressi Nazionali Forensi succedutesi nel tempo, deve rimar-care e stigmatizzare la contrarietà ad interventi modificativi del processo civile frammentari e non strutturati con il resto delle norme. Interventi che, lungi dal mettere ordine alla materia in modo razionale e sostanziale, avranno l’effetto di aumentare ed amplificare le incertezze applicative e le lacune procedurali.

L’UNCC ribadisce, inoltre, che il nuovo rito civile, in un’ottica di processo nella piena disponibilità delle parti, deve garantire un’ampia tutela ai diritti della difesa che vanno contemperati con la conseguente limitazione dei poteri discrezionali del Giudice.

Rimane, comunque, ferma ed ampia la disponibilità dell’UNCC a collaborare fattivamente alla redazione di un progetto di riforma organica della disciplina processual civilistica avente come principale scopo la unificazione e la semplificazione dei riti processuali.

Di seguito pubblichiamo la relazione scritta che sarà consegnata agli atti della Commissione.

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Il recupero del credito: il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e le controversie di piccola entità: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Con il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, è stato istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.
Si tratta di un meccanismo alternativo a quello previsto dall’art. 633 c.p.c. che riguarda determinate tipologie di crediti monetari (relativi alle materie civili e commerciali) ed operativo solo nel caso in cui il credito non sia contestato. Nelle ipotesi di opposizione si continuerà a seguire i procedimenti di ingiunzione previsti in ciascuno degli ordinamenti nazionali.
I crediti che rimangono esclusi dalla possibilità di essere azionati con questo particolare procedimento sono quelli afferenti al settore fiscale, al settore doganale; al settore amministrativo; al settore della sicurezza sociale; al regime patrimoniale tra coniugi; ai testamenti; alle successioni; ai fallimenti; ai concordati (Regolamento n 44/2001 ed art. 2).

L’utilizzo di questo sistema per il recupero dei crediti, che può essere attivato anche senza l’ausilio di un legale, è ampiamente illustrato nelle pagine web dell’Unione Europea relative alla Cooperazione giudiziaria in materia civile:

Procedura europea di ingiunzione di pagamento (regolamento):

in questa sezione viene sommariamente indicato quale siano le caratteristiche di questa procedura atta al recupero dei crediti non contestati. Mi piace segnalare che la pagina è davvero molto chiara ed esaustiva e può essere davvero compresa facilmente da tutti e, quindi, anche da coloro che non sono esperti od operatori nel mondo del diritto. In particolar modo viene specificato ed illustrato:

  1. Come introdurre una richiesta di ingiunzione di pagamento europea;
  2. Cosa accade nel caso di accoglimento o rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  3. La procedura relativa all’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea;
  4. Gli adempimenti conseguenti quali la notifica dell’ingiunzione di pagamento europea al convenuto;
  5. La tutela dei diritti del convenuto attraverso l’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.

Tali superiori punti sono poi sviluppati praticamente, ivi compresi i moduli dato che il detto procedimento si sviluppo attraverso dei moduli prestampati atti a facilitare il loro utilizzo da parte di chiunque ed in un’ottica di standardizzazione della procedura, nella successiva sezione presente nella parte del sito relativo all’Atlande Giudiziario Europeo in materia civile.

Le liti di lieve entità, la modulistica: l’Atlande Giudiziario Europeo in materia civile:

Come si può vedere nell’immagine superiore, in questa parte del sito, attraverso i link, si possono avere ulteriori delucidazioni pratiche sulla procedura da eseguire ed essere accompagnati nella compilazione dei moduli che sono liberamente scaricabili:

  • Modulo A – Domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo B – Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo C – Proposta al ricorrente di modificare una domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo D – Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo E – Domanda di ingiunzione di pagamento europea;
  • Modulo F – Opposizione all’ingiunzione di pagamento;
  • Modulo G – Dichiarazione di esecutività.

Raccomandiamo di leggere attentamente sia la modulistica che le relative e preliminari descrizioni, ad esempio quelle relative all’individuazione del giudice competente e alla notificazione e comunicazione degli atti (che in Italia può avvenire solo a mezzo postale).

sempre all’interno della pagina dell’Atlande Giudiziario Europeo in materia civile sono state inserite le informazioni, il procedimento e la relativa modulistica in ordine alle liti di lieve entità.
Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, ha istituito un procedimento europeo per le controversie di modesta entità atto a semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali i cui ammontare non super l’importo di 2000 euro.

Anche qui il procedimento si svolge attraverso la compilazione di moduli standard liberamente scaricabili ed ampiamente forniti di spiegazioni:

  • Modulo a – modulo di domanda;
  • Modulo b – richiesta dell’organo giurisdizionale di completare e/o rettificare il modulo di domanda;
  • Modulo c – modulo di replica;
  • Modulo d – certificato riguardante una sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Tali procedure, di cui ci auguriamo una larga diffusione ed una maggiore implementzione attraverso, anche, l’adeguamento telematico delle strutture giudiziarie, ricordiamo, non necessitano del patrocinio legale, e speriamo che possano rappresentare un modo per snellire la durata dei processi.

La riforma del Processo Civile: una semplificazione che dovrebbe portare da 27 a quattro procedure

Una delle più grandi sfide che, ormai da tempo, occupa la scena politica è quella della riforma della Giustizia.
Riformare tale delicato settore vuol dire, fra l’altro, rendere i tempi dei processi più rapidi.
La rapidità con cui un processo si può, e si deve, definire presuppone necessariamente la semplificazione e la certezza del rito da adottare.
Troppo spesso, nella pratica giuridica, ci si trova innanzi a fattispecie processuali nelle quali le eccezioni preliminari concernenti: il rito da adottare, la competenza e la giurisdizione, occupano gran parte della controversia, con tutti gli inconvenienti del caso, i quali, addirittura, non rare volte portano ad una integrale rinnovazione delle fasi istruttorie innanzi ad altri giudici, ovvero innanzi al medesimo organo giudicante ma con rito differente.
D’altro canto, non si può non stigmatizzare come sia ingiustificatamente elevato il numero di udienze (e mi riferisco al settore civilistico) necessarie per la definizione di un processo. Udienze che si moltiplicano a dismisura, sino ad arrivare ad assurdi come l’udienza di precisazione delle conclusioni in Appello e la successiva nella quale si chiede che la causa venga posta in decisione. Tutte queste sono udienze prive di reale attività istruttoria che si risolvono, per lo più, in semplici rinvii pluriennali.

In tutta questa incertezza risultano mortificate e gravemente compromesse le esigenze di Giustizia che un moderno Stato dovrebbe assicurare al proprio Popolo.

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testo approvato al senati in via definitiva

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Abbiamo seguito il dibattito volto ad una semplificazione dei riti da vicino, ed in tal senso ricordiamo articoli quali:

Il progetto di-legge 1441/bis le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM ;

Sei proposte per l’unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili ;

La Giustizia: verità, responsabilità, rimedi. Prima Conferenza Regionale sulla Giustizia ;

La notizia è proprio di oggi, apparsa su Il Sole 24ore:

«La maggioranza è pronta a confrontarsi sulla riforma del processo civile e intende completarla con una proposta per ridurre e semplificare le attuali 27 tipologie di riti in vigore (…) ed entro la primavera 2009 il processo sarà totalmente riformato».

Ad annunciarlo è stato il Guardasigilli a Trieste, precisando che «il Governo non vuol considerare blindata una riforma così importante».
A rilanciare la sfida ci ha pensato la Presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura,  Michelina Grillo, la quale ha anticipato che l’Oua illustrerà un progetto ancora più stringato: «Un solo rito civile da affiancare ai due più specialistici dedicati al lavoro e alla famiglia. Tre in tutto».

L’Avv. Savatore Grimaudo (Presidente dell’Unione Camere Civili) ha salutato la notizia con una lettera aperta che di seguito riportiamo:

Palermo 10.11.2008
Signori Presidenti delle Camere Civili aderenti all’Unione Nazionale,
non posso non girarVi quanto pubblicato dal Sole 24 Ore oggi.
E’ una notizia, che mi era stata anticipata dal ministro ma della quale non avevo quella certezza che ritengo che oggi possiamo accreditarci.
Oltre dieci anni fa, al Congresso Nazionale Forense di Napoli, presentai alle Camere Civili intervenute un documento con il quale sostenevo quello che pare finalmente si avvii a soluzione.
Da allora ci siamo battuti costantemente per questa idea mentre tutti si sono appropriati della stessa, comprese le associazioni forensi e della magistratura, il C.N.F. , l’O.U.A. e l’A.N.M..
Tanto mi è stato particolarmente gradito perché portava acqua al nostro mulino. Il presidente Alpa al congresso di Milano ed all’inaugurazione dell’anno giudiziario in cassazione ha fatto espresso riferimento all’Unione Camere Civili per la sua battaglia sul punto.
Pare che siamo giunti al traguardo e che il ministro intenda tenere fede a quanto assicuratoci, da lui e dal suo Consigliere Giuridico, Prof. Mazzamuto, in sede di audizione dopo il suo insediamento.
Comprenderete, sul piano umano, quanto ciò mi gratifichi nel momento in cui mi avvio a lasciare ad altri la guida della nostra Associazione che, con lo sforzo di quelli che ci abbiamo lavorato intensamente, si colloca a buon diritto fra quelle più rappresentative e qualificate nel panorama forense.
Desidero che anche Voi abbiate il piacere di condividere la notizia, consapevoli che il nostro lavoro è riuscito a contribuire alla soluzione di uno dei problemi più importanti della crisi della giustizia civile.
Condividerlo con altri non costituisce una diminutio, nella consapevolezza che le idee buone debbono, prima o poi, trovare condivisone.
Un affettuoso saluti a tutti, con preghiera di dare la notizia ai soci : “L’Unificazione dei Riti” sembra non essere più una chimera. – Proseguiamo con la “Unicità della Giurisdizione” prima o poi qualcuno si accorgerà anche che questa è la soluzione.
Toti Grimaudo

Sicuramente si tratta di una sfida importante, che, però, va adeguatamente ragionata, per non cadere in inaccettabili ulteriori incertezze e difficoltà applicative ed interpretative (basti pensare alla incredibile approsimazione con cui è stato introdotto il rito societario).

Tale semplificazione può rappresentare, di sicuro, un valido punto di partenza, l’incipit di un circolo virtuoso a partire del quale si può arrivare:

  • ad una razionalizzazione delle sedi giudiziarie, al loro reale monitoraggio anche in termini di efficienza, valutando con criterio l’operato dei Giudici e di tutti gli Uffici Giudiziari annessi, potendo intervenire, non solo per censurare comportamenti meritevoli di biasimo, ma sopratutto (e lo ribadiamo: sopratutto) per agevolare e venire incontro alle legittime esigenze professionali della Classe dei Magistrati troppo spesso lasciata da sola ed in balia delle difficoltà strutturali, organizzative ed anche economiche della gestione dei relativi uffici;
  • alla riconsiderazione della prova testimoniale all’interno del processo civile, fuoriuscendo da quelle inaccettabili forme di stile del tipo “Vero è che…”, per giungere ad una prova che sia nella reale disponibilità delle parti e nella quale il Giudice svolga unicamente la sua funzione di controllo del contraddittorio e della rilevanza della prova medesima;
  • alla diminuzione del contenzioso. Troppo spesso, infatti, le aule dei tribunali sono invase da pretese il cui unico fine è quello dilatorio. Nel frattempo le società falliscono, i soggetti debitori si trasferiscono, le esigenze di tutela del credito rimangono insoddisfatte, come quelle di una reale Giustizia. Come non pensare a tutto il panorama della Esecuzione (mobiliare, immobilare e presso terzi), ai tempi delle procedure Fallimentari. In tutto questo proliferare di cause si ha davvero l’impressione di una giustizia che non garantisce e che non tutela, specialmente gli individui più corretti. In tal senso devono essere riconsiderate, ad esempio, le cd. spese di giustizia, là dove per davvero le suddette spese devono seguire inevitabilmente la soccombenza nella lite.
  • ad una riconsiderazione e alla rivalutazione del ruolo dell’avvocato. Stante quanto sopra evidenziato, non si può non riconsiderare il ruolo che in un sistema moderno ed efficiente deve avere l’avvocato. Se, da un lato, non si può non stigmatizzare come il numero di coloro che accedono alla professione sia in costante ed ingiustificato aumento, senza alcun doveroso controllo sulla reale qualificazione professionale: né in sede Universitaria, là dove si fuoriesce dal corso di studi senza aver idea di come si scriva un atto; né in sede di accesso alla professione, là dove l’esame di abilitazione equivale ad un terno al lotto senza alcun aggancio alla reale preparazione del candidato. D’altro canto è necessario che, (ad esempio: proprio perché le spese di lite devono seguire la soccombenza), vi sia una reale responsabilità dell’avvocato che consiglia ad un cliente di aprire una controversia innanzi ad un Giudice. Ciò che voglio dire è che  è etico che l’avvocato partecipi effettivamente al destino di una controversia, facendo sì che i suoi interessi coincidano perfettamente con quelli del cliente. Non è alieno ad una cultura giuridica moderna, la circostanza secondo cui, così come accade negli Stati Uniti, se la controversia consigliata dal legale ha un esito infausto per l’assistito, quest’ultimo non dovrà alcunché al proprio difensore.

Come detto si tratta di sfide importanti, ma con le quali non è più possibile rimandare il confronto, considerato anche i tempi come quelli che stiamo vivendo nei quali è esplosa la crisi economica ma anche etica dei mercati e del ruolo dei professionisti.

L'istanza di fissazione di udienza nel rito societario ex art. 8 D.Lgs 5/2003: computo dei termini, le tesi,la giurisprudenza e l'estinzione del giudizio

L’istanza di fissazione d’udienza, così come disciplinata dall’art. 8 D.Lgs. 5/2003 e successive modifiche, assume la valenza di un fondamentale momento processuale, nel quale vengono disciplinati gli effetti (in positivo ed in negativo) del giudizio che fuori esce dalla mera disponibilità istruttoria delle parti, per giungere nella fase, per così dire, più propriamente giurisdizionale.

Una delle problematiche maggiormente riscontrate nell’applicazione dell’art. 8 D.Lgs. 5/2003 è quella relativa al computo dei termini per la notificazione della detta istanza.
Problematica che assume valore determinante considerando che a seguito della novella operata con il D.Lgs. 37/04 non solo è stato operato un ‘ampliamento del termine fisso per la notificazione della stessa, originariamente di sedici giorni, poi portato a venti, ma, soprattutto è stata prevista una modificazione della decorrenza dello stesso attraverso l’introduzione dell’inciso “dei termini di cui ai commi precedenti”.
Allo scadere dello stesso si verifica l’inevitabile estinzione del giudizio.

Nel prosieguo dell’articolo verranno analizzate le problematiche inerenti il computo del detto termine anche attraverso le pronunce giurisprudenziali sul tema.

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Corte di Cassazione – Sezione I civile Sentenza 20 giugno, 11 luglio 2008 n. 19238. Rito societario: la rinnovazione dell'istruttoria ed il diritto di difesa in caso di incompetenza per territorio.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19238 del 2008 è tornata ad occuparsi delle tematiche inerenti al rito societario. In particolar modo è stato statuito che non ricorre la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa se, in caso di ricorso proposto ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 5/2003, successivamente la Corte di Appello decida nel merito la causa senza rimettere la stessa al primo giudice, il quale si era precedentemente dichiarato incompetente per territorio.

Dopo la pubblicazione della Sentenza qui di seguito (ricordiamo che per scaricare il documento sottostante bisogna fare click in alto a sinistra sulla scritta “Scribd”, verrete quindi reindirizzati alla pagina dove potete effettuare il  “download”), segue un breve commento.

Sommario:

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 19238/2008

I fatti di causa: competenza per territorio, appello e rinnovazione dell’istruttoria

Il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19238/2008: il procedimento sommario, la rinnovazione dell’istruttoria ed il diritto di difesa

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clicca “continua a leggere” per il commento.

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Cliens Nota: la redazione della nota di iscrizione a ruolo online

Grazie a Studio Legale open source, vengo a conoscenza di un interessante ed utile servizio online per la redazione della nota di iscrizione a ruolo delle cause: si tratta di Cliens Nota.

Cliens Nota

Cito dalla presentazione offerta nel sito:

“CliensNota è un servizio di Avvocati.it completamente gratuito e rappresenta una valida alternativa all’attuale redattore ministeriale e ad altri software per la creazione della Nota di iscrizione a ruolo con e senza codice a barre.
Caratteristica fondamentale di CliensNota è che si tratta di un software fruibile tramite internet, con i più diffusi browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera) e da qualsiasi sistema operativo (Windows, Mac OS, Linux).
L’utilizzo di CliensNota tramite internet consente all’utilizzatore di creare, salvare e riprendere il proprio lavoro da qualsiasi luogo (ufficio, tribunale, casa) ed in qualsiasi momento o di condividerlo con colleghi e collaboratori.”

Ho avuto modo di provarlo e devo dire che il servizio offerto si presenta davvero valido, intuitivo, di semplice utilizzo e soprattutto utile.

Per accedere al servizio è necessario attivarlo registrando i propri dati anagrafici creando un nuovo account, compilando, quindi, un semplice modulo di iscrizione. A completamento dell’operazione verranno inviati via mail i dati per accedere al servizio.

VIA: Studio Legale open source

Disegno di Legge 1441 bis: le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM

Con il Progetto di legge: 1441-bis “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, al capo VIII – Giustizia, agli artt. 52 e ss., vengono dettate numerose modifiche al codice di procedura civile.

Pubblichiamo di seguito sia il testo del progetto di legge nella parte relativa alle modifiche introdotte al codice di procedura civile (per il testo integrale questo il link) e le relative modifiche (lato sinistro del pdf) raffrontato con l’attuale normativa (lato destro del pdf), sia il parere del CSM.

Un primo commento al detto disegno di legge, che sarà di sicuro oggetto di discussione all’Assemblea Nazionale dell’Unione delle Camere Civili che si terrà a Roma il 24 e 25 ottobre, è quello dell’Avv. Salvatore Grimaudo (presidente Nazionale dell’Unione Camere Civili) che ha avuto modo di rilevare:
Da un primo esame del disegno di legge mi sembra che una parte importante di esso sia costituita dal “Capo III-bis” che introduce il “PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE”.
Rilevo che nella nuova stesura è stata eliminata la limitazione alle “DOMANDE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO ANCHE SE NON LIQUIDE,OVVERO ALLA CONSEGNA O RILASCIO DI COSE” per cui si tratterebbe di un processo applicabile  a tutte le cause di competenza del giudice monocratico.
Ritengo che sostanzialmente siano state introdotte le nostre tesi sulla “semplificazione dei riti” contenuti nei documenti da noi consegnati al Ministero e distribuiti ai componenti delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera.
D’altronde si uniforma al processo europeo sempre introdotto con ricorso e pilotato dal giudice
.”

I documenti sottostanti possono essere visionati direttamente sul sito: per poter leggere meglio il documento consiglio di fare clicksul pulsante in alto a destra della presente schermata e, quindi, scegliere la modalità di visualizzazione facendo click sul pulsante iPaper e selezionando il sotto menu View Mode – oppure fare click sul pulsante +.

Per scaricare i documenti sottostanti fare click in alto a sinistra sulla scritta “Scribd” verrete reindirizzati alla pagina dove potete effettuare il  “download

il Disegno di Legge 1441 bis

http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352298&access_key=key-1ldrj9ujwzeab06vwwjd&page=&version=1&auto_size=true&viewMode=

Il parere del CSM sul Disegno di Legge 1441bis

http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352553&access_key=key-13rg8x8w3jhve34e9v2h&page=&version=1&auto_size=true&viewMode=

Giudice di Pace di Marsala, Sentenza 1581/2008. Determinazione della competenza per valore in materia di anatocismo

Il giudice di Pace di Marsala, con la Sentenza 1581/2008 ha affrontato la questione della competenza per valore in un giudizio nel quale l’attore, avendo intrattenuto con l’istituto bancario un rapporto di conto corrente, riteneva che la propria esposizione debitoria fosse stata appesantita dalle clausole contrattuali relative all’anatocismo e formulava, quindi, una richiesta di ripetizione di indebito oggettivo.
Il Giudice di Pace adito, nel respingere la domanda attorea, accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore formulata dall’istituto di credito convenuto.

Scarica la Sentenza Giudice di Pace di Marsala n. 1508/2008

Sommario:

  • L’anatocismo e la competenza per valore: i fatti di causa;
  • Le problematiche relative alla corretta individuazione della competenza per valore del Giudice, rassegna di massime;

Continua a leggere “Giudice di Pace di Marsala, Sentenza 1581/2008. Determinazione della competenza per valore in materia di anatocismo”

Sei proposte per l'unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili

La proliferazione dei riti processuali civili, delle incertezze su quale rito sia applicabile al caso concreto, nonché delle interferenze funzionali con il procedimento amministrativo, è sicuramente una delle problematiche di maggior rilievo alle quali, sino ad oggi, non si è riusciti a porre né rimedi, né, tantomeno, si può dire che siano pervenute valide proposte (anche legislative) in grado di offrire uno spiraglio di soluzione.

La drammaticità della situazione si ripercuote in modo diretto non solo sulla professionalità, sul lavoro dell’avvocato e dell’intero apparato giudiziario, ma anche, inevitabilmente, sui tempi processuali e, quindi, sul concetto stesso di Giustizia.
Il rito non deve essere un fine, bensì il giusto mezzo attraverso il quale dare piena attuazione alle esigenze di una giustizia che sia celere, certa ed anche giusta.

Il modello del processo societario che sarebbe dovuto divenire, nelle intenzioni del legislatore, lo schema da applicare alla totalità dei giudizi ordinari, si è rivelato fallimentare per tre ordini di motivi:

  1. da un lato è stato frutto di una elaborazione poco attenta da parte del legislatore, tanto che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte dichiarandone la illegittimità costituzionale di diversi articoli;
  2. d’altro canto, data la sua formulazione, permangono molti dubbi applicativi in relazione a diverse fattispecie non sufficientemente delineate (ad esempio: la chiamata del terzo);
  3. in ultimo, la previsione dei termini e delle preclusioni, anziché facilitare una semplificazione del rito, crea diverse incertezze applicative (ad esempio i termini per la proposizione dell’istanza di fissazione d’udienza in presenza di più parti);

Sul punto si confrontino i seguenti articoli:

Corte Costituzionale Sentenza n. 71/2008: incostituzionale l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003. Rito societario e domande di lavoro connesse.

Corte Costituzionale Sentenza n. 321/2007: incostituzionale l’art. 8, comma 2, lett. a) del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario) istanza di fissazione d’udienza.

Corte Costituzionale Sentenza n. 340/2007: incostituzionale l’art. 13, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario).

Ad avviso dello scrivente la riforma del rito societario, come modello per un nuovo processo civile, rappresenta una occasione persa da parte del legislatore in quanto lo stesso rito, nonostante le innumerevoli, per così dire defaiance, aveva in sé alcuni lati positivi come, ad esempio, l’intento di fare arrivare al giudice la causa istruita riducendo in modo consistente il numero delle udienze.

L’Unione Camere Civili ha elaborato un documento, presentato durante la I Conferenza Regionale sulla Giustizia tenutasi a Palermo nei giorni del 30 e 31 maggio, nel quale, fuori dalla stantia retorica che spesso si suole sentire in materia, si cerca di evidenziare, in sei punti, quali siano le priorità sulle quali intervenire ed i relativi rimedi.
Si tratta di un documento che rappresenta un valido punto di partenza sul quale non solo ragionare e confrontarsi, ma sopratutto cominciare ad elaborare un valido schema di riforma.

Di seguito pubblichiamo per intero il documento dell’Unione Camere Civili redatto dal Presidente Salvatore Grimaudo.

Continua a leggere “Sei proposte per l'unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili”

Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.

Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell’intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:

  • Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
  • Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1414 del 2008

Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n.1482 del 2008

 Articoli correlati:

Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.

Nel prosieguo dell’articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.

Continua a leggere “Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell'intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.”